Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio 2020
Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 20 del 7 aprile 2017, n. 36 dell’8 settembre 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, n. 62 del 3 agosto 2018 e n. 70 del 31 dicembre 2018, n. 80 del 2 agosto 2019, n. 81 del 2 agosto 2019 e n. 85 del 24 gennaio 2020.
INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
Art. 3 – Avvio dei lavori
Art. 4 – Documentazione integrativa e domanda di contributo
Art. 4-bis – Domanda di contributo presentata prima dell’avvio dei lavori
Art. 5 – Conclusione dei lavori
Art. 6 – Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .
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ORDINANZA n. 4 del 17 novembre 2016 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:
Visto il decreto‐legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8 e 33;
Visto il decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2016, ed in particolare l’art. 9;
Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ‐ abitativo nonché a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Dicomac ed ha compilato schede AeDES, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati dalla lettera A alla lettera F;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che pertanto si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;
Considerato altresì che, per gli ulteriori danni causati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, tenuto conto delle difficoltà di ottenere celermente la predisposizione di nuove schede AeDES ovvero l’aggiornamento di quelle precedentemente compilate, nonché dell’ampliamento del novero dei comuni interessati ai sensi dell’art. 1 del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, è stata prevista dall’art. 9 del medesimo decreto l’effettuazione di procedure speditive da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, che ha disciplinato un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato da compiersi utilizzando una scheda FAST (Fabbricati per l’agibilità sintetica post‐terremoto), con l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell’immediato;
Ritenuto quindi di dover individuare, quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o per la ripresa delle attività economiche danneggiate, la immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione;
Ritenuto che gli interventi di «riparazione o intervento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione, e che conseguentemente il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare le modalità di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilità degli edifici che hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale, salve le successive richieste di contributi da presentare secondo la disciplina di dettaglio che sarà dettata con ulteriore ordinanza; Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili anche perché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;
Sentito il Ministero dell’interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potrà essere utilizzato anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Sentita nelle sedute del 26 ottobre e del 14 novembre 2016 la cabina di coordinamento della ricostruzione;
DISPONE
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall’Allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede Aedes con le modalità previste dall’ordinanza 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’articolo 7 comma 8 dell’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto‐legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi di cui all’art. 5, comma 8, del medesimo decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite con successiva ordinanza.
3. Agli effetti della presente ordinanza:
a) per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
c) per «attività produttive» si intendono quelle definite all’art. 1 dell’Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
d) per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza;
e) per «riparazione con rafforzamento locale» si intendono gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
3-bis. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.
3-ter. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano altresì agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un’associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall’allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’art. 7, comma 8, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.
4. La comunicazione di cui all’articolo 2 può essere presentata purché all’interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilità come specificato al comma 1, sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede una rivalutazione dell’esito di agibilità con le modalità stabilite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
4-bis.Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attività, resta ferma, ai fini dell’accesso ai contributi, la necessità del possesso dei requisiti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.
Art. 2
Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, come disposto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge.
2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali;
b) la superficie complessiva;
c) la destinazione d’uso;
d) estremi della scheda FAST, AeDES o GL- AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;
e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f) l’eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:
a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b) ((Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale, alternativamente:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.
Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:
1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufiìciale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale.
2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal D.L. n. 189/2016 e s.m.i.
3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.
4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.))
4. La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori dove essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell’apposito modulo accessibile all’indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del Commissario straordinario per la ricostruzione.
5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto‐legge e in particolare dell’art. 8:
a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda Aedes con le modalità previste dall’ordinanza 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’articolo 7 comma 8 dell’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;
iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali;
v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto‐legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all’approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto‐legge;
vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto‐legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;
f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell’elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali;
g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.
6. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all’articolo 1 della presente ordinanza, possono chiederne l’accertamento presentando all’Ufficio speciale per la ricostruzione la comunicazione di avvio dei lavori ai sensi della presente ordinanza. Alla comunicazione, da presentare tramite la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, è allegata la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ai sensi dell’allegato 1 alla presente ordinanza. ))
6-bis. (( Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 6, l’Ufficio speciale per la ricostruzione procede alla valutazione del livello operativo per l’edificio interessato e ne dà comunicazione al richiedente con le medesime modalità di cui al comma 6. Qualora la richiesta sia accolta, l’Ufficio speciale contestualmente autorizza la progettazione dell’intervento di riparazione con rafforzamento locale dell’edificio, dando corso all’istruttoria secondo le modalità e procedure di cui alla presente ordinanza. In caso contrario, informa il richiedente dell’esito negativo della verifica e della necessità di una variante al progetto depositato che preveda il miglioramento sismico dell’edificio, come disposto dall’ordinanza n. 13 del 2017 ovvero n. 19 del 2017, dichiarando contestualmente l’improcedibilità del progetto di intervento di riparazione con rafforzamento locale. ))
6-ter. (( Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, si avvalgono della procedura di cui all’articolo 6-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 ovvero all’articolo 6-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, depositando la scheda ASeDES e la documentazione necessaria a documentare il livello effettivo del danneggiamento.
7. L’ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Art. 3
Avvio dei lavori
1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all’art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell’edificio.
2. I lavori oggetto dell’immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.
3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto‐legge, resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico‐edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.
Art. 4
Documentazione integrativa e domanda di contributo
1. Nel termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l’Ufficio speciale, con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 2, la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per le valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia e per il deposito del progetto strutturale o per l’autorizzazione sismica.
2. La domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 2, è presentata nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legge n. 189, come modificato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.140 del 17-06-2019.
2-bis. Per gli interventi su edifici a destinazione produttiva, le determinazioni relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con le modalità di cui all’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017;
3. La domanda depositata a norma del comma 2 contiene in ogni caso l’indicazione dell’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016.
Articolo 4-bis
Domanda di contributo presentata prima dell’avvio dei lavori.
1. La domanda di contributo relativa agli interventi di rafforzamento locale di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l’inizio dei lavori è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonché deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica, deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio e con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni e la documentazione di cui agli artt. 2 e 4, comma 3, della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed al comma 5, lettere d) ed e) dell’art. 2.
3. Per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori e la successiva ammissione a contributo, si applicano i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 12 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
Art. 5
Conclusione dei lavori
1. I lavori di cui all’art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.
1.bis – Per lavori di importo superiore a 200.000 euro il termine per l’ultimazione degli stessi, previsto dal comma 1, è incrementato progressivamente, secondo scaglioni di importi massimi aggiuntivi, di un mese per ogni 100.000 euro di lavori e comunque fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. Restano ferme le cause di decadenza dal contributo e la disciplina della proroga del termine di non più di due mesi previste dal comma 1.
2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori il periodo di sospensione, certificato dal Direttore dei Lavori e disposto dall’Ufficio Speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi del comma 1 e bis, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.
3-bis. Per gli interventi sugli immobili adibiti ad attività produttive nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell’articolo 1, si applicano in ogni caso le cause di decadenza dal contributo di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017.
Art. 6
Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale
1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. d) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
Art. 7
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all’art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..
Roma, 17 novembre 2016
Il Commissario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 3024
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
DANNO LIEVE PER EDIFICI IN MURATURA
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:
– lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;
– evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
– presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
– distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;
– pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuori piombo);
– crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
– perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.
DANNO LIEVE PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera le condizioni di seguito definite:
– lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2 mm., che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;
– presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;
– perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
– lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a1 mm, per non più di due travi interessate;
– lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm., per non più di due pilastri interessati;
– evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;
– lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.
DANNO LIEVE PER EDIFICI A STRUTTURA MISTA
Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende agrituristiche o residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.
Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.
Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale.