Ultimo aggiornamento: 26 Luglio 2018
Testo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 (GU n. 123 del 29 maggio 2018), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2018, n. 89 (GU n.170 del 24-7-2018), recante: «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
Art. 01 – Proroga dello stato di emergenza
Art. 02 – Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case
Art. 03 – Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
Art. 04 – Indennita’ di occupazione di suolo pubblico
Art. 05 – Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini
Art. 06 – Revisione della soglia di obbligatorieta’ SOA ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 07 – Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative
Art. 08 – Disposizioni in materia di ruderi e collabenti
Art. 09 – Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi
Art. 010 – Semplificazioni amministrative
Art. 011 – Soggetti attuatori
Art. 012 – Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente
Art. 013 – Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza
Art. 014 – Disposizioni in materia di materiali da scavo
Art. 015 – Proroga dei mutui dei comuni e dell’indennità di funzione a favore dei sindaci
Art. 1 – Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI
Art. 1-bis – Proroga della sospensione dei mutui
Art. 1-ter – Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
Art. 1-quater – Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
Art. 1-quinquies – Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione
Art. 1-sexies – Disciplina relativa alle lievi difformita’ edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attivita’ di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati
Art. 1-septies – Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi
Art. 2 – Entrata in vigore
Premesse della redazione:
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni (( … )).
Art. 01
Proroga dello stato di emergenza
1. All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: (( “4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all’art. 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma puo’ essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), come modificato dalla presente legge:
“Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilita’ del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi’, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita’ diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all’art. 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma puo’ essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.”
Art. 02
Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case
1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l’art. 4-bis e’ aggiunto il seguente: (( “Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita’ turistiche). – 1. Ai soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalita’ turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unita’ abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell’art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l’anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonche’ le modalita’ e le procedure per l’individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta, per correttezza di informazione, il testo dell’art. 12, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
“Art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Art. 108 decreto legislativo 112/1998; Art. 12 legge 265/1999; Art. 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Art. 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Art. 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita’ di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e’ funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche’ in attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attivita’ di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all’art. 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita’:
a) all’attuazione, in ambito comunale delle attivita’ di prevenzione dei rischi di cui all’art. 11, comma 1, lettera a);
b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita’ di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attivita’, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’art. 7;
d) alla disciplina della modalita’ di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’art. 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L’organizzazione delle attivita’ di cui al comma 2 nel territorio comunale e’ articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita’ di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lettere b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalita’ da definire con direttive adottate ai sensi dell’art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’art. 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi’, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche’ le modalita’ di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita’ di protezione civile e’ responsabile, altresi’: a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumita’ pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attivita’ di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attivita’ dell’uomo; c) del coordinamento delle attivita’ di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da’ attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita’ naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi’ l’attivita’ di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.”.
Art. 03
Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. All’art. 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: (( “ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche’ dell’eliminazione delle barriere architettoniche”; ))
b) alla lettera c), le parole: (( “compreso l’adeguamento igienico-sanitario” sono sostituite dalle seguenti: “compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche’ l’eliminazione delle barriere architettoniche”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: “Art. 6 (Criteri e modalita’ generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche’ dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche’ l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.”
Art. 04
Indennita’ di occupazione di suolo pubblico
1. All’art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: (( “8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 :
“Art. 6 (Criteri e modalita’ generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
Omissis.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all’art. 34, comma 5.”
Art. 05
Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini
1. All’art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: (( “1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita’ immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo”; ))
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: “30 aprile 2018” sono sostituite dalle seguenti: (( “31 dicembre 2018”; ))
2) al secondo periodo, le parole: “per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018” sono sostituite dalle seguenti: (( “comunque non oltre il 31 luglio 2019”; ))
3) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: (( “Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale”. ))
2. Il termine di cui all’art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e’ differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all’ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e’ conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’ordinanza medesima.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge :
“Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita’ immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’art. 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita’ tra gli eventi sismici di cui all’art. 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilita’ degli edifici e delle strutture.
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita’ immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo”.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all’art. 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche’ dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purche’ le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia’ allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita’ stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all’art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo’ disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 luglio 2019. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita’ di cui al presente comma determina l’inammissibilita’ della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi’ prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
– L’Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 recante “Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 28 marzo 2018. Proroga del termine di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107.
Art. 06
Revisione della soglia di obbligatorieta’ SOA ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “per lavori di importo superiore ai 150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: (( “per lavori di importo superiore a 258.000 euro”. ))
Riferimenti normativi
– Per il testo dell’art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si veda nei riferimenti normativi all’art. 05.
Art. 07
Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative
1. L’art. 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ sostituito dal seguente: (( “Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). – 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell’installazione, in area di proprieta’ privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo art. 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprieta’ o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilita’ dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprieta’ privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell’edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))
2. Fermo restando l’obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilita’ dell’edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.
4. In caso di inadempimento delle attivita’ di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio e’ stato realizzato l’intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilita’, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano gia’ presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l’integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell’immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l’intervento e’ stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune”.
Riferimenti normativi
– Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell’art. 16, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A-):
“Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire
1. Salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche’ al costo di costruzione, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e’ corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, puo’ essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo’ obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalita’ e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche’ degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e’ a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, e’ corrisposta in corso d’opera, con le modalita’ e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e’ stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’art. 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche’ delle leggi regionali; d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita’ del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), anziche’ quelli di nuova costruzione; d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, e’ suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e’ erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita’, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita’ alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonche’ strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e’ determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e’ adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e’ determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi’ come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”.
– Si riporta il testo dell”art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
“Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita’ da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e’ punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 167, qualora l’autorita’ amministrativa competente accerti la compatibilita’ paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilita’ paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorita’ amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e’ trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e’ stata commessa la violazione.”.
– Si riporta il testo dell’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) :
“Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e’ riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attivita’ di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio’ autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio’ autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita’ a loro eventualmente consentite dalla legge nonche’ attivita’ connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’ indicate nel comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.”.
– Si riporta il testo dell”art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione):
“Art. 161 Albo speciale delle societa’ di revisione
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa’ di revisione abilitate all’esercizio delle attivita’ previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa’ di revisione nell’albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita’ tecnica. Non puo’ essere iscritta nell’albo speciale la societa’ di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa’ di revisione costituite all’estero possono essere iscritte nell’albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa’ trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all’attivita’ di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l’iscrizione nell’albo le societa’ di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’ dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e’ stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento. “.
– Si riporta il testo dell’art. 1957 del codice civile:
“Art. 1957. Scadenza dell’obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purche’ il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso pero’ l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Art. 08
Disposizioni in materia di ruderi e collabenti
1. All’art. 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e non allacciati alle reti di pubblici servizi” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: (( “3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: “Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita’ immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita’ produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti
2. L’utilizzabilita’ degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2-bis deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L’ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all’art. 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l’ammissibilita’ a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo’ essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area. L’entita’ di tale contributo e le modalita’ del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
Art. 09
Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi
1. Al comma 2 dell’art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: (( “Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita’ alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall’ISTAT nel 2011; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d’incidenza”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 2, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: “Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
Omissis
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita’ alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall’ISTAT nel 2011; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d’incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita’ di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.”.
Art. 010
Semplificazioni amministrative
1. Al comma 2 dell’art. 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “svolta dall’ufficio speciale per la ricostruzione,” sono soppresse.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto: “Art. 12. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
1. Omissis
2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilita’ urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.”.
Art. 011
Soggetti attuatori
1. All’art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “le Diocesi” sono inserite le seguenti: (( “e i Comuni”; ))
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: (( “1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita’ di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’art. 50-bis”; ))
c) al comma 3, dopo le parole: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,” sono inserite le seguenti: (( “o per quali non si siano proposte le Diocesi” )) e dopo le parole: “del turismo” sono aggiunte le seguenti: (( “o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo”; ))
d) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: (( “3-bis. Fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell’art. 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita’ di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicita’ e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonche’ le priorita’ di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 15, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto:
“Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita’ di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’art. 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento puo’ delegare lo svolgimento di tutta l’attivita’ necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per quali non si siano proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell’art. 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita’ di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicita’ e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonche’ le priorita’ di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
Art. 012
Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente
1. Al comma 1 dell’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “Ente parco” sono inserite le seguenti: “o, in assenza di quest’ultimo, di altra area naturale protetta”.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come modificato dalla presente legge:
“Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’art. 1, nonche’ di garantire unitarieta’ e omogeneita’ nella gestione degli interventi, e’ istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell’Ente parco (( o, in assenza di quest’ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.”. ))
Art. 013
Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza
1. All’art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “si avvalgono” e’ inserita la seguente: (( “anche”; ))
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( “, nonche’ nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa”; ))
c) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: (( “5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita’: a) dei soggetti attuatori previsti dall’art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 18 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge :
“Art. 18. Centrale unica di committenza
1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e’ individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche’ nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 32.
4. Resta ferma la possibilita’ per i soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo art. 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.
5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita’: a) dei soggetti attuatori previsti dall’art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere all’effettuazione di tutta l’attivita’ occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita’, con decreto adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, disciplina le modalita’ di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.”.
Art. 014
Disposizioni in materia di materiali da scavo
1. All’art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: (( “trenta mesi”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: “Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Omissis.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell’art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e all”art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Art. 015
Proroga dei mutui dei comuni e dell’indennita’ di funzione a favore dei sindaci
1. All’art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: (( “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019 e’ altresi’ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”; ))
b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: “per la durata di due anni” sono sostituite dalle seguenti: (( “per la durata di tre anni”». ))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all’entrata del bilancio dello Stato».
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 44, commi 1 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
“Art. 44. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonche’ alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all’allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all’allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all’allegato 2-bis, e’ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’art. 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019 e’ altresi’ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
2. Omissis
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, e’ data facolta’ di applicare l’indennita’ di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all’art. 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell’art. 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((….))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI
1. All’art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, )) versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019(( ; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata anche dal sostituto d’imposta, »; ))
3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
(( a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e’ soppresso; )) b) al comma 13, terzo periodo, le parole “entro il 31 maggio 2018” sono sostituite dalle seguenti: (( “entro il 31 gennaio 2019” )) e le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: (( «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata anche dal sostituto d’imposta». ))
(( «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018” e, al terzo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018″». ))
2. All’art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».
3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e’ sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, (( in unica rata o )) mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all’art. 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ effettuata secondo le modalita’ di cui al comma 3.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di rimborso delle somme gia’ versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All’art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e’ differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e’ differita alla data del 1º gennaio 2019».
(( 6-bis. Al comma 25 dell’art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita’ per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”.
6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo art. 205, puo’ stipulare un accordo di programma con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione interessata.
6-quater. Per l’anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unita’ lavorative, ubicate nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un’area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, e’ concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L’intervento straordinario di integrazione salariale e’ subordinato all’erogazione da parte della Regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi. ))
7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l’anno 2023.
8. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l’anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l’anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 24 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a (( 27,02 milioni )) di euro per l’anno 2018, a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l’anno 2018, l’accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l’anno 2018, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente per euro 1 milione per l’anno 2018, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l’anno 2018 e l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l’anno 2018 e (( 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l’anno 2020; ))
d) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, a (( 3,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro )) per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all’art. 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.
(( «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ))
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 48 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
“Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche’ sospensione di termini amministrativi
Omissis.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata anche dal sostituto d’imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo’ essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita’ di risorse del fondo previsto dall’art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu’ alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non e’ dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.
12. Omissis.
12-bis. Omissis.
12-ter. Omissis.
13. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’art. 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’art. 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis.Omissis.
14. Omissis.
15. Omissis.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1, purche’ distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’ dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’ comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all’art. 1, continuita’ nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e’ autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all’anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668.”.
17. Omissis.
18. Omissis.”
– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge:
“Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali
Omissis.
2. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.”.
– Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
“Allegato 1
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).
Allegato 2-bis
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE)
9) Fano Adriano (TE).”.
– Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 legge 4 giugno 1938, n. 880 recante «Disciplina degli abbonamenti alle radio-audizioni», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150.
– Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
“Art. 13. Ravvedimento
1. La sanzione e’ ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore e’ stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche’ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.”.
– Si riportano i testi dei commi 24 e 25, dell’art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificati dalla presente legge:
“Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1-23. Omissis.
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilita’ del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall’art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ differita alla data del 1° gennaio 2019. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme gia’ versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita’ di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalita’ di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonche’ del citato art. 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita’ per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.”
Gli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono riportati nei riferimenti normativi all’art. 1.
– Si riportano i testi vigenti dei commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O., n. 96:
Art. . 205. (Misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo’ richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) Omissis.
b) Omissis.
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.”.
– Si riportano i testi vigenti degli art. 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:
“Art. 4. Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita’ produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’art. 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonche’ per le imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita’ produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.”
“Art. 22. Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all’art. 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unita’ produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo’ avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita’ produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo’ avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo’ essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta’ di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unita’ produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo’ avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo’ raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unita’ produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarieta’ viene computata nella misura della meta’ per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.”.
– Per il testo dell’allegato 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si veda nei riferimenti normativi all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
“Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.”.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
” 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.
– Si riporta il testo dell’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):
“Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita’ della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche’ quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera
b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonche’ le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) Omissis.
b-bis) Omissis .”.
(( Art. 1-bis
Proroga della sospensione dei mutui
1. All’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. All’art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
b) le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla presente legge:
“Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Omissis.
6. Per i pagamenti di cui all’art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e’ prorogato al 31 dicembre 2020 limitatamente alle attivita’ economiche e produttive nonche’ per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita’ economiche nonche’ per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e’ fissato al 31 dicembre 2021.
Omissis.”.
– Si riporta il testo dell’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente legge:
“Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Omissis.
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell’art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita’ di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche’ il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facolta’ di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell’art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.”.
(( Art. 1-ter
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. All’art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: “nel 2017” sono inserite le seguenti: “e nel 2018”. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge:
“Art. 12. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 e nel 2018 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure.”.
(( Art. 1-quater
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, e’ consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all’interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga e’ rilasciata in sede di conferenza di servizi dall’ente proprietario della strada. ))
(( Art. 1-quinquies
Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione
1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonche’ di fornire indicazioni utili per l’interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori di cui all’art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo vigente dell’art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
“Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento puo’ delegare lo svolgimento di tutta l’attivita’ necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.”.
(( Art. 1-sexies
Disciplina relativa alle lievi difformita’ edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attivita’ di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati
1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita’ da essa, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, puo’ presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all’art. 37, comma 4, nonche’ all’art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell’autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. E’ fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art. 37, comma 4, il cui importo non puo’ essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l’abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell’art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e’ elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell’ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresi’, con apposita relazione asseverata che le difformita’ strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell’edificio. E’ fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformita’ strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e’ possibile richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell’esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili gia’ sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilita’ dell’intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell’epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purche’ tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformita’ che necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l’attivita’ di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneita’ sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilita’, e’ sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneita’ statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneita’ statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneita’ statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneita’ statica valutandone i costi. In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica e’ rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ))
Riferimenti normativi
– Per i testi vigenti degli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si veda nei riferimenti normativi all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
“Art. 22 (L). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita’ (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149).
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ in conformita’ alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c.”.
– Si riporta il testo dell’art. 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
“Art. 37 (L). Interventi eseguiti in assenza o in difformita’ dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ e accertamento di conformita’ (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1-3. Omissis.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.”.
– Il decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300.
– Si riporta il testo dell’art. 34, comma- ter del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
“Art. 34 (L). Interventi eseguiti in parziale difformita’ dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1-2bis. Omissis.
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita’ del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita’ immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.
– Si riporta il testo dell’art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
“Art. 52 (L). Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l’interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita’ costruttive e della destinazione dell’opera, nonche’ i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita’ dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita’ deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
– Si riporta il testo dell’art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
“Art. 94 (L). Autorizzazione per l’inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle localita’ sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’ all’uopo indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, e’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.”.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
“Art. 146. Autorizzazione – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e’ preordinata alla verifica della compatibilita’ fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e’ individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo’ essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non puo’ essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione e’ efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’art. 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e’ reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo’ tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche’ gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche’ di garantire la differenziazione tra attivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita’ dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ con una proposta di provvedimento, e da’ comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita’ paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita’ dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformita’.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita’ in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato puo’ richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e’ presentata al soprintendente.
11. L’autorizzazione paesaggistica e’ trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche’, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e’ istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e’ indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco e’ trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita’ di coltivazione di cave e torbiere nonche’ per le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’ art. 134.
15.
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata):
“Art. 3. Interventi ed opere di lieve entita’ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita’ elencati nell’Allegato «B».”.
– Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2006, n. 97, S.O.
– La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, S.O. – Si riporta il testo vigente dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
“Art. 39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi’ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e’ sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo’ essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-bis. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo’ altresi’ autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell’oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, e’ moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell’oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e’ elevata di un importo pari alla meta’, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e’ sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche’ del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche’ la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu’ di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo’ essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non e’ stata interamente corrisposta o e’ stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilita’ della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita’ di versamento, riscossione e rimborso dell’oblazione.
5. L’oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell’importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E’ consentito il versamento della restante parte dell’oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l’intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l’oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al n. 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell’intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita’ immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche’ la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5, e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l’oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita’ di cui sopra. Le somme gia’ versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell’importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e’ stata interamente corrisposta l’oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita’ della domanda, versare in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell’intero pagamento dell’oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purche’ sia stato richiesto nei termini di cui all’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole”.
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi’ allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e’ ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche’ per le modifiche di destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell’anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l’oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalita’ di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l’abuso e’ stato realizzato. Qualora l’importo finale degli oneri concessori applicati nel Comune di ubicazione dell’immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell’oblazione, secondo quanto previsto dall’art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all’intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l’applicazione dell’interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l’istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l’importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L’interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo’ accedere al credito fondiario, compresa l’anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia agli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all’art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e’ titolo per l’immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell’oblazione e’ ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all’ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell’oblazione si applicano le modalita’ di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d’uso ed alla loro localizzazione in riferimento all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni nonche’ alle loro caratteristiche geografiche, non puo’ risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e’ esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l’applicazione della riduzione dell’oblazione e’ in ogni caso richiesto che l’opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all’estero del possessore dell’immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita’ entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e’ necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell’oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell’abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell’oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu’ di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e’ quello dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu’ aventi titolo, e’ quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l’anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell’immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l’immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto “inter vivos” a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ dovuta la differenza tra l’oblazione corrisposta in misura ridotta e l’oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita’ all’atto di trasferimento dell’immobile.
16. All’oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all’art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell’applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e’ integrata dal certificato di cui all’art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell’oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell’art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e’ aumentata al 50 per cento. Se l’opera e’ da completare, il certificato di cui all’art. 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo’ essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l’adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche’ dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all’ottavo comma dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo’ essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell’oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelle sopra indicati. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell’oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attivita’ di pubblica utilita’ entro la data del 1° dicembre 1994.
20. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilita’ richiamati dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall’art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell’art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell’oblazione ed ai termini per il versamento di questa.”.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
“Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attivita’ di repressione dell’abusivismo edilizio, nonche’ per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e’ consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e’ disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita’ al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul Governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita’ del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6.
7. Al comma 1 dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: “c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e’ adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.
8. All’art. 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita’ , di sussidiarieta’ e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”.
9.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e’ destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita’ di attuazione.
11.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita’ di cui all’art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all’art. 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall’autorita’ giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita’ e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita’ stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita’ di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all’art. 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalita’ di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all’art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita’ e’ destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta’ dello Stato o facenti parte del demanio statale, ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche’ dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente e’ subordinato al rilascio della disponibilita’ da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta’ dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita’ dello Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma dovuta a titolo di indennita’ per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita’ alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessita’ di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita’ alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e’ subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorita’ preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e’ intervenuto il silenzio-assenso con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e’ determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed e’ corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e’ stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e’ rilasciato a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e’ riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21.
22.
23.
24.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi’ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche’ 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e’ determinata la possibilita’, le condizioni e le modalita’ per l’ammissibilita’ a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita’ di concessione onerosa dell’area di proprieta’ dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita’ e condizioni di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche’ dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita’ del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto della legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria e’ sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o piu’ incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche’ nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto art. 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e’ sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo’ essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo’ essere autorizzato, altresi’, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, e’ presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche’ per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’art. 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche’ per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall’importo complessivo quanto gia’ versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell’art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita’ di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneita’ statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l’oblazione interamente corrisposta nonche’ il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all’art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche’, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche’ il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non e’ stata interamente corrisposta o e’ stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonche’ le relative modalita’ di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo’ essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita’ di cui all’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attivita’ istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche’ ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’art. 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e’ devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di applicazione del presente comma.
42. All’art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita’ tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita’ ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo edilizio.”.
43. L’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e’ sostituito dal seguente: “32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e’ subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo’ impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e’ richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita’ dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche’ non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’art. 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta’ di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria e’ subordinato anche alla disponibilita’ dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita’ all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita’ all’uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e’ stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilita’, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e’ stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e’ subordinato alla acquisizione della proprieta’ dell’area stessa previo versamento del prezzo, che e’ determinato dall’Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia’ presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: “l’inizio” sono inserite le seguenti: “o l’esecuzione”.
45. All’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: ” 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni” sono inserite le seguenti: ” ,nonche’ in tutti i casi di difformita’ dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
46. All’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche’ per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita’ assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita’ preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita’ operative di cui ai commi 55 e 56 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48.
49.
49-bis. All’art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche’ l’impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio”.
49-ter. L’art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 41. (Demolizione di opere abusive) – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’art. 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarita’ dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. 3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita’ , e’ disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo’ anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa”.
49-quater. All’art. 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:”
“3-ter. Al fine di consentire una piu’ penetrante vigilanza sull’attivita’ edilizia, e’ fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e’ ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche’ la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l’anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita’ previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all’anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
– Il decreto del Ministro dei lavori pubblici recante “Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneita’ statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) “, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135.
– Si riporta il testo vigente del comma 4, dell’art. 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
“Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali Omissis. 4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita’, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi.”.
(( Art. 1-septies
Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi
1. I dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018». ))
Riferimenti normativi
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 (Nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2018, n. 57.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.