Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019
Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale in attuazione dell’art. 50, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 189/2016.
INDICE
Art. 1 – Approvazione dei progetti di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 2 – Beneficiari degli incentivi di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 3 – Modalità di quantificazione ed erogazione
Art. 4 – Disposizione finanziaria
Art. 5 – Efficacia e pubblicazione
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, on. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400,
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con il quale il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con il quale la dott.ssa on. Paola De Micheli, è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto, in particolare, l’articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e segnatamente:
– il comma 1, secondo cui “al personale della Struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
– il comma 2, secondo cui “ferma restando la dotazione di personale già prevista dell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la Struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale , destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni, ovvero presso la Struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;
– il comma 3-bis secondo cui, “il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della Struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di amministrazione.
Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario”;
– il comma 7, lettera c) secondo cui, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili “al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario”;
– il comma 8 secondo cui “all’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017 recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 con cui è stata disciplinata l’organizzazione e l’articolazione interna della Struttura commissariale centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell’8 settembre 2017 recante “Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018 recante “Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della Struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR”;
Visto il CCNL 17/5/2004 relativo al Personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e segnatamente, l’art. 85 che disciplina, nell’ambito del trattamento accessorio, l’“Indennità di Presidenza”, nonché il CCNL 13/4/2006, tabella C, riportante i valori della suddetta indennità riconosciuta al personale della Struttura commissariale;
Visto il decreto n. 201 del 30/7/2018 con cui sono stati fissati, per l’anno 2018, i limiti di spesa con riferimento, tra l’altro, agli stanziamenti di cui al citato articolo 50, comma 8, del decretolegge n. 189/2016;
Tenuto conto, in particolare, che in base al predetto decreto n. 201/2018 risultano destinate a spese di personale della Struttura risorse pari ad euro 7.219.232,48;
Tenuto conto altresì del numero delle unità di personale non dirigenziale della Struttura commissariale e delle relative categorie di inquadramento, di cui all’articolo 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all’articolo 50, comma 3, lettera a) del decretolegge n. 189 del 2016, secondo la ripartizione per categorie disposta con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 16 marzo 2017;
Considerato che, a valere sulle risorse destinate a spese di personale per l’anno 2018, al fine di consentire la puntuale attuazione dell’articolo articolo 50, commi 1 e 7, lettera a), del decretolegge n. 189 del 2016, sono vincolate risorse per un importo massimo complessivo di euro
6.265.060,96 e che, per l’effetto, la disponibilità residua sul relativo stanziamento ammonta ad euro 954.171,52;
Ravvisata la necessità di individuare appositi progetti che consentano di realizzare un miglioramento ed efficientamento dell’attività rimessa alla Struttura commissariale al fine di garantire il massimo impulso all’emergenza e alla ricostruzione;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per dare attuazione all’articolo 50, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 189/2016 in favore del personale pubblico non dirigenziale della Struttura commissariale, ivi compreso il personale appartenente alla dotazione già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016;
Viste le proposte progettuali e sentiti i direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione;
Sentiti i Vice-Commissari, Presidenti delle Regioni, nella riunione della cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;
DISPONE
Articolo 1
Approvazione dei progetti di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Sono approvati i progetti di cui all’allegato “A”, per il personale della Struttura commissariale centrale e allegato “B”, per il personale della Struttura commissariale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione.
2. Gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 2
Beneficiari degli incentivi di cui all’ art. 50, comma 7 lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. Con effetto dal 1° luglio 2018 al personale pubblico non dirigenziale della Struttura commissariale, già individuato all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, che partecipa alla realizzazione degli obiettivi indicati nei progetti semestrali di cui all’articolo 1, è attribuito un incremento del trattamento economico accessorio fino al 30 per cento, e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 3
Modalità di quantificazione ed erogazione
1. Ai fini della quantificazione dell’incremento previsto all’articolo 2, si tiene conto delle voci che compongono il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28 marzo 2018, nonché dell’indennità di amministrazione nel limite degli importi dell’Indennità di Presidenza di cui alla tabella C del CCNL 13 aprile 2006 comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il dirigente referente del progetto è incaricato della valutazione dei risultati conseguiti sul medesimo progetto attestati mediante apposita relazione e della relativa proposta di liquidazione.
3. Per il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono i rispettivi Direttori.
4. Il compenso di cui all’articolo 2 può essere corrisposto solo all’esito del processo di valutazione di cui al comma 2.
Articolo 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 50, comma 8, del medesimo decreto-legge nel limite dell’importo di euro 300.000,00.
Articolo 5
Efficacia e pubblicazione
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Commissario straordinario del Governo
on. Paola De Micheli
Allegato