Ultimo aggiornamento: 24 Ottobre 2018

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus).

INDICE
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 2 – Principi generali e normativa applicabile.
Art. 3 – Interventi di immediata esecuzione.
Art. 4 – Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino.
Art. 5 – Esecuzione dei lavori.
Art. 6 – Norme transitorie.
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
– l’articolo 2, comma 2, lettera l), il quale prevede che il Commissario straordinario assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto al fine di verificare l’assenza di sovra- compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), ai danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio- sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico (lettera e);
– l’articolo 6, che definisce i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, e in particolare il comma 6, il quale prevede che il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di cui al medesimo decreto;
– l’articolo 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico, precisando altresì che, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato; b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico, precisando altresì che, per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico, precisando altresì che, per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso;
– l’articolo 8, che detta le regole specifiche per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi;
– l’articolo 12, che disciplina la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede:
a) che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione (comma 1-bis);
b) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell’8 maggio 2003 (comma 1-ter);
c) che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta, e che, ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (comma 1-quater);
d) che, qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1- quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento, che le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, che per tali interventi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, e che rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 1-quinquies);
e) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies);
f) che, qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, che i soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, e che rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (comma 1-septies);
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
Vista la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 27 aprile 2018, avente a oggetto “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall’ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 30 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Ritenuta la necessità di adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013 e s.m.i., e in particolare: a) dettare le regole tecniche in ordine alle modalità di predisposizione dei progetti in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; b) prevedere meccanismi informativi idonei ad assicurare il rispetto del divieto di cumulo tra contributi e benefici fiscali;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 4 luglio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione.
1.
Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus) in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. La presente ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.\ 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi “decreto-legge”) per le spese sostenute per l’esecuzione di opere antisismiche nell’ambito degli interventi sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Articolo 2
Principi generali e normativa applicabile.
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017.
2. La detrazione di cui al comma 1 è determinata con le modalità stabilite ai commi da 1-bis a 1-sexies1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2016.
3. La richiesta di detrazione è presentata con le modalità stabilite nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che disciplinano le dichiarazioni dei soggetti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all’Imposta sul reddito delle società (Ires). A tal fine, le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.
4. Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi degli articoli 4 dell’ordinanza n. 4 del 2016, 9, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017 apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute ai sensi del comma 3.

Articolo 3
Interventi di immediata esecuzione.
1. Nel caso di interventi di immediata esecuzione sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge, eseguiti con le procedure di cui all’articolo 8 del medesimo decreto ed alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016, la progettazione degli interventi di rafforzamento locale di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.
2. Il progetto unitario di cui al comma 1 può prevedere l’esecuzione di opere finalizzate alternativamente:
a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio;
b) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale all’intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) al passaggio dall’intervento di rafforzamento locale all’intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti strutturali e sulle finiture connesse degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, per i quali ai sensi della vigente normativa occorra presentare la segnalazione certificata di inizio attività o richiedere il permesso di costruire, va in ogni caso acquisita preventivamente l’autorizzazione ai fini sismici.
5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali dall’articolo 6, comma 1, lettera b), dell’allegato A all’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, come sostituito dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.

Articolo 4
Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino.
1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con fedele ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.
2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b), dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’articolo 9, comma 4, lettera b), dell’ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l’esecuzione di opere di miglioramento sismico, di adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte alla riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all’interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi come disciplinati agli articoli 15 e 16 dell’ordinanza n. 19 del 2017.
4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto al secondo periodo del comma 3 del precedente articolo 3.

Articolo 5
Esecuzione dei lavori.
1. Per l’esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 3 ed al comma 2 dell’articolo 4 della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’articolo 15 dell’ordinanza n. 19 del 2017.
2. Agli interventi di cui agli articoli 3 e 4 si applica la disciplina dettata dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 (“Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).

Articolo 6
Norme transitorie.
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata in vigore non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo.
2. Laddove alla data di cui al comma 1 la domanda di contributo risulti già depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per la produzione della documentazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.