Ultimo aggiornamento: 17 Luglio 2019

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.

INDICE
Art.1 – Accordo del 7 febbraio 2018
Art. 2 – DURC di congruità

Art. 3 – Costi della manodopera
Art. 4 – Verifica e monitoraggio
Art. 5 – Entrata in vigore
Allegato 1 – Protocollo Durc di congruità
Allegato 2 – Modalità di applicazione del Durc di congruità
Allegato 3 – Prezzario cratere 2018 finale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017,n. 8, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017” convertito , con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e -segnatamente:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
b) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 2, comma 5, lettera d), il quale prevede che i Vice – Commissari, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6;
d) l’articolo 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e) l’articolo 5 il quale prevede: – al comma 1 che, ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l’altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; – al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri, alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1: – riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; – gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; – danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio- sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; – danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; – oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei; -al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo; -al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
f) l’articolo 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;
g) l’articolo 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: – riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; – riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili
«di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; – riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso;
h) l’articolo 14 il quale stabilisce: – al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso articolo 14 possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto- legge, e che in tale ipotesi l’affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del medesimo decreto legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; – al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
i) l’articolo 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;
l) l’articolo 30 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l’articolo 31 il quale prevede: – al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; – al comma 2 che l’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; – al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l’inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata; – al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell’operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all’articolo 6 della citata legge
n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all’articolo 30; – al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, dell’operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all’articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile; – al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati; – al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale;
l) l’articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali;
o) l’articolo 35 il quale prevede: – al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC); – al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi; al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quant’altro ritenuto utile; al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4; al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7 che, presso i centri per l’impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori; al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l’assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l’istituzione di un tavolo permanente.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:
a) l’articolo 23, comma 16, in base al quale “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”;
b) l’articolo 24, comma 8, in base al quale “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
c) l’articolo 30, comma 4, in base al quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”;
d) l’articolo 30, comma 5, in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”;
e) l’articolo 30, comma 5-bis, in base al quale “in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”;
f) l’articolo 30, comma 6, in base al quale “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.”;
g) l’articolo 95, comma 10, in base al quale “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”;
h) l’articolo 97, comma 5, in base al quale “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”;
i) l’articolo 105, comma 16, in base al quale “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato”;
l) l’articolo 216, comma 4, secondo periodo in base al quale “fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008;
Vista con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la “Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;
Vista l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”.
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”, e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;
Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;
Vista l’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016”;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016” del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL Ancona – Macerata;
Visto il testo dello “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017, sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di L’Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Terni, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL L’Aquila, con il quale è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini – FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL e l’INAIL;
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare: a) che il documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità contributiva, ma anche la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori; b) che, ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal decreto legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l’impresa esecutrice debba essere in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità); c) l’obbligo di procedere alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo; d) che il calcolo dell’incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016; e) che la determinazione dell’indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori; f) la qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva; g) l’istituzione, ove possibile anche attraverso l’implementazione o l’integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell’attuabilità delle normative emanate; h) l’uso di modalità telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall’articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l’impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);
Vista l’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 recante “Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017”, segnatamente l’articolo 1, secondo cui “1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on line): al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;
b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on line) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).
2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, verranno definiti:
a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità ) le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
c) le modalità calcolo dell’incidenza della mano d’opera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
d) i criteri di congruità della incidenza della mano d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
3. I contenuti dell’accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un’ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.
4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni”.
Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità, i criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le modalità di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile;
Visto l’Accordo stipulato in data 7 febbraio 2018, fra il Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni-Vice commissari, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto Nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile”;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 10 maggio 2018;

DISPONE

Articolo 1
Accordo del 7 febbraio 2018
1.
E’ recepito il contenuto dell’Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d’ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile. L’accordo di cui al precedente periodo costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 2
DURC di congruità
1.
Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro.

2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell’Accordo di cui all’articolo 1, nell’Allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Modalità di applicazione del DURC congruità”, i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.
3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l’incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei 10 giorni è confermata l’incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori.
4. Le disposizioni inerenti l’obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall’ente appaltante successivamente al termine di 30 giorni all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 3
Costi della manodopera
1.
È approvato l’Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.

2. L’Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.
3. L’ Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

Articolo 4
Verifica e monitoraggio
1.
Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell’Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell’Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio. L’attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.

2. I contenuti dell’Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all’avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l’Elenco prezzi approvato col presente atto. L’individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.

Articolo 5
Entrata in vigore
1.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Il commissario straordinario on. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1

ACCORDO FRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO,
PRESIDENTI DELLE REGIONI- VICECOMMISSARI,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
STRUTTURA DI MISSIONE, ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE

INFORTUNI SUL LAVORO, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
E PARTI SOCIALI DEL SETTORE EDILE

Premesso che:

– la normativa vigente attribuisce al “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) la particolare rilevanza di attestare, sulla base di un’unica richiesta, la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
– la mancanza del DURC impedisce alle imprese di operare in edilizia, sia nel settore degli appalti pubblici che in quello degli appalti privati;
– nel nostro ordinamento è stato introdotto il concetto di “DURC comprensivo della congruità dell’incidenza della manodopera” (cfr. art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così recita: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.”). Al momento presente tale accordo nazionale non è stato ancora sottoscritto.
– il principio della regolarità contributiva è stato così allargato al principio della congruità, ovvero si è passati da un controllo sui versamenti contributivi legati alla Ditta in generale, ad un controllo sull’attività svolta nel singolo cantiere, in relazione all’incidenza della manodopera dello specifico progetto, così come dichiarata dal Direttore dei lavori. Questo ulteriore parametro consente di:
1. Contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, in quanto solo in presenza di una congruità fra manodopera necessaria e contributi versati, viene rilasciata la certificazione;
2. Evitare che le imprese non in regola sviluppino una concorrenza sleale nei confronti di quelle in regola;
3. Permettere il controllo dei soggetti istituzionali sulle specifiche dinamiche del cantiere, consentendo anche l’applicazione di eventuali correzioni;
4. Determinare una diretta proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera, soprattutto nel caso di progetti complessi che prevedono diverse fasi di realizzazione con differente incidenza della manodopera.
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentati dalle ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, dando attuazione a quanto disposto dall’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016 del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla FENEAL UIL Ancona – Macerata;
Visto il testo dell’ “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017,sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di L’Aquila, e dalle FILLEA CGIL di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Terni, Teramo e L’Aquila, con il quale è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la FILLEA CGIL, la FILCA CISL e la FENEAL UIL e l’INAIL; dal quale è emersa la volontà comune di “creare un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di realizzare un portale dedicato per il monitoraggio dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle denunce di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri settori)”;
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 2 novembre 2017, che prevede la sottoscrizione entro 60 giorni di un accordo, da recepire con apposita ordinanza commissariale ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.L. 189/2016, con il quale vengono disciplinati:
a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
c) le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
d) i criteri di congruità della incidenza della manodopera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017 che richiama l’importanza dell’attività delle Casse edili/Edilcasse ai fini della conoscenza e del riscontro incrociato dei dati sui lavoratori occupati nei singoli cantieri

si concorda quanto segue:

1. Le premesse fanno parte sostanziale ed integrante del presente accordo.
2. Nelle aree colpite dalla crisi sismica che ha avuto inizio nell’agosto 2016 le imprese affidatarie, in appalto o subappalto, dei lavori per la ricostruzione pubblica e per quella privata, nonché i lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, devono essere in possesso di documenti che attestino sia la regolarità contributiva (DURC) che la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in relazione ai lavori eseguiti (DURC congruità), in attuazione dell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017. Tutte le imprese affidatarie dei lavori edili sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell’edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Restano fermi gli adempimenti e le procedure previsti nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma del 28 dicembre 2016 tra Commissario straordinario ed ANAC.
3. Il documento che attesta la regolarità contributiva (DURC) deve essere posseduto dall’impresa sia in occasione dell’affidamento dei lavori che durante la loro esecuzione. Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) deve essere posseduto, per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e per quelli privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a Euro 50.000,00, durante l’esecuzione dei lavori ed alla loro conclusione secondo quanto stabilito rispettivamente ai punti 6 e 7.
4. La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera viene effettuata dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, che rilascia il relativo attestato entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. Nel caso di inerzia nel rilascio nei tempi stabiliti del DURC congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa, lo stesso si intende rilasciato con esito positivo sulla base del dato fornito dal Direttore dei Lavori.
5. L’incidenza della manodopera viene calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessivamente impiegata, al netto di spese generali e di utile dell’impresa e l’importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d’asta, di spese generali e di utile dell’impresa, risultanti dal computo metrico estimativo redatto utilizzando l’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. A tal fine l’Elenco Prezzi sarà periodicamente aggiornato, integrato e completato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Per le lavorazioni non comprese in Elenco si ricorre all’analisi del nuovo prezzo che contiene il costo della manodopera.
6. Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale.
7. Per ciascun appalto privato relativo ad interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficiano, ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii., di contributi superiori a Euro 50.000,00 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti a SAL pari) di cui rispettivamente all’articolo 16 della stessa ordinanza n. 13 ed all’articolo 14 dell’ordinanza n. 19. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale finanziati ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di entrambe le due erogazioni (intermedia e finale) di cui all’articolo 7 della stessa ordinanza n. 8.
8. Il Direttore dei lavori, per tenere conto di particolari condizioni del cantiere o di realizzazione dell’opera, può motivatamente ridurre l’incidenza della manodopera come determinata ai sensi del precedente punto 5, per non più del 15%.
9. Alla determinazione dell’incidenza complessiva della manodopera concorre anche quella relativa alla esecuzione delle opere per la sicurezza. Nel caso di lavorazioni eseguite da lavoratori autonomi o da imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia, per il rilascio del DURC congruità deve essere comunicata l’incidenza complessiva della mano d’opera impiegata nel cantiere, ripartita per quote riferite alle lavorazioni eseguite da ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) o lavoratore autonomo. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità a ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) afferente il comparto dell’edilizia, previa verifica dell’incidenza della manodopera sui lavori dalla stessa eseguiti. Per i lavoratori autonomi e per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia la congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori dalle stesse eseguiti, viene certificata, entro 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori coerentemente con quanto dichiarato nel settimanale di cantiere. Per tali lavorazioni, il direttore dei lavori può ridurre ulteriormente l’incidenza della manodopera di cui al punto 8 di un ulteriore 5%.
10. Nel caso di contratti di fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate complesse che interessano anche porzioni significative dell’opera, per il rilascio del DURC congruità si terrà conto della manodopera impiegata dall’impresa affidataria per la posa in opera.
11. La verifica della congruità è compito esclusivo della Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio che provvede o meno al rilascio dell’attestato qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei SAL intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi corrispondenti ai SAL pari (per gli interventi privati) raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta ai sensi del punto 8 e 9. La Cassa edile/Edilcassa si avvale, per la verifica della congruità, anche dei dati sulla manodopera contenuti nei settimanali di cantiere che il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere in occasione del rilascio del DURC congruità. Per tenere conto della particolarità dell’intervento e della specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nell’attestare l’incidenza della manodopera, può apportare un ulteriore riduzione al valore determinato ai sensi del primo periodo, per non più del 15%.
12. Nel caso di mancato rilascio del DURC congruità, l’ordinanza di recepimento del presente accordo stabilirà modalità e procedure per la regolarizzazione che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Con la verifica di congruità la Cassa edile/Edilcassa assolve anche ai compiti di riscontro dei dati sui lavoratori impiegati nei cantieri, previsto nella circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017.
13. Le imprese appaltatrici e subappaltatici che eseguono lavori edili oltre ad essere iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 sono obbligate, sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori, all’iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi, ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge.
14. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’ordinanza n. 41/2017 gli adempimenti dei beneficiari degli interventi sono:

14.1 RICOSTRUZIONE PRIVATA
I beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, anche tramite i tecnici appositamente delegati, sono tenuti a:
a) presentare all’USR competente, utilizzando la piattaforma informatica MUDE, la domanda di contributo completa dei documenti previsti dalle ordinanze commissariali di finanziamento ed in particolare del progetto e del computo metrico estimativo corredato del prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) verificare, a seguito della comunicazione dell’USR di approvazione del progetto e prima della comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori, che le imprese invitate a partecipare alla gara e che hanno presentato offerta, siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
c) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
d) inviare all’USR, tramite MUDE, in occasione delle erogazioni del contributo stabilite al punto 7, il documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal Direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).

14.2 RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Per gli interventi di ricostruzione pubblica gli adempimenti che, ai sensi del precedente punto 14.1, gravano sul beneficiario del contributo, sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) che dovrà provvedere a:
a) verificare che il progettista abbia allegato al computo metrico estimativo del progetto esecutivo il prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
c) verificare la presenza, congiuntamente ai documenti previsti per la liquidazione dei SAL intermedi e del SAL finale, del documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).
15. L’applicazione del DURC congruità decorre dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che recepisce il presente accordo e che approva, previo confronto nell’ambito di un comitato costituito da un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle organizzazioni sindacali partecipanti all’accordo, un rappresentante delle associazioni delle imprese edili, degli artigiani, delle Casse edili/Edilcasse il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Il confronto si conclude entro 30 giorni con la sottoscrizione dei costi della manodopera da parte delle parti sociali partecipanti al presente accordo.
16. L’applicazione del DURC congruità è sottoposta ad una fase di sperimentazione e di monitoraggio per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recepirà i contenuti del presente accordo. Durante tale periodo le modalità applicative della procedura potranno essere oggetto di modifiche o aggiustamenti migliorativi.
17. Il monitoraggio è affidato a gruppi di lavoro costituiti presso ciascuna regione e coordinati dalla struttura tecnica commissariale, con la partecipazione di rappresentanti del sistema delle Casse edili/Edilcasse, degli Ispettorati del lavoro, delle imprese e delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, sulla base di quanto disposto dall’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso. Gli esiti del monitoraggio ed i dati relativi alle verifiche di congruità, alle notifiche preliminari, all’applicazione delle norme contrattuali ed alla tempestività degli adempimenti da parte delle Casse edili/Edilcasse, saranno inseriti in apposito portale e resi accessibili a tutti i partecipanti all’accordo. I gruppi di lavoro potranno proporre soluzioni che, mediante la messa a sistema dell’interoperabilità delle piattaforme informatiche coinvolte, portino alla ulteriore semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da consentire una maggiore celerità nella liquidazione dei pagamenti.

Roma, 7 febbraio 2018

Commissario straordinario _________________________________________On. Paola De Micheli_________
Ministero del lavoro e delle politiche sociali _______________________________________________________
Commissione Paritetica Nazionale per le Casse Edili
(Casse edili/ Edil cassa/Cpt /Ente Scuola/Edilart) ___________________________________________________
CNCpt: Ente scuola edile nazionale:________________________________________________________________
Inps ______________________________________________________________________________________________
Inail _____________________________________________________________________________________________
FILCA-CISL ________________________________________________________________________________________
FENEAL-UIL ________________________________________________________________________________________
FILLEA-CGIL _______________________________________________________________________________________
Ance ______________________________________________________________________________________________
Confartigianato ___________________________________________________________________________________
Cna _______________________________________________________________________________________________
Aniem _____________________________________________________________________________________________
CONFAPI-Aniem ____________________________________________________________________________________
Lega coop _________________________________________________________________________________________
Confcooperative ___________________________________________________________________________________
FORMEDIL __________________________________________________________________________________________
Presidente Regione Abruzzo ________________________________________________________________________
Presidente Regione Lazio __________________________________________________________________________
Presidente Regione Marche _________________________________________________________________________
Presidente Regione Umbria _________________________________________________________________________
Struttura di missione _____________________________________________________________________________
Allegato 2
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DURC DI CONGRUITA’

1. Premessa
Il presente documento precisa le modalità di rilascio dell’attestato di congruità della incidenza della manodopera sull’importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), richiesto per la erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall’ Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo.

Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri.

2. Elenco prezzi e costo della manodopera
L’Elenco prezzi unico per i lavori del cratere, già approvato con l’ordinanza n. 7/2016 ed aggiornato con l’ordinanza cui è allegato il presente documento, costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione. A tal fine il nuovo Elenco prezzi è integrato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera associato ad ogni lavorazione.

Lo stesso Elenco prezzi, nelle Avvertenze generali, precisa la funzione del costo della manodopera inteso come valore minimo ai fini della verifica della congruità dell’incidenza della stessa sul costo complessivo dei lavori.
Di seguito invece si precisa come si calcola l’incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell’attestazione di congruità che, per gli esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia, deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente.

3. Calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera associata al progetto, agli stati di avanzamento ed allo stato finale.
Il calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera deve essere eseguito in occasione della presentazione del progetto, degli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi come stabiliti ai punti 6 e 7 dell’Accordo) e dello stato finale (SAL finale):

3.a. Progetto
Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto.
L’incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto e l’importo complessivo del progetto (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC congruità al momento del SAL finale dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n.81/2008.
La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori.

3.b. Stati di avanzamento lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
Il costo della manodopera di SAL è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera di Elenco prezzi associato ad ogni lavorazione contabilizzata nel SAL, comprese quelle per la sicurezza.

L’incidenza minima della manodopera di SAL è ottenuta dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di Elenco prezzi associato alle lavorazioni contabilizzate nel SAL e l’importo lavori eseguiti nello stesso stato di avanzamento, al lordo del ribasso d’asta.
L’incidenza minima della manodopera di SAL costituisce riferimento ai fini delle verifiche sulla presenza di operai nel cantiere, registrata nel giornale dei lavori.
Il Direttore dei lavori, per tenere conto di aumenti della produttività dovuti a particolari organizzazioni del cantiere o di realizzazione dell’opera che influiscono sull’impiego di monodopera, può indicare una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima di non più del 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.
Nella determinazione del costo della manodopera di SAL il Direttore lavori tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia. In tal caso, come previsto dall’Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia ed il costo della manodopera associata alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione di tale contratto non contribuisce alla valutazione dell’incidenza della manodopera delle imprese che invece vi rientrano. Anche in questo caso il Direttore dei lavori, per tenere conto di aumenti della produttività delle imprese subappaltatrici dovuti a particolari organizzazioni del cantiere o di realizzazione dell’opera che influiscono sull’impiego di manodopera, può indicare una incidenza della manodopera di SAL riferita alle stesse imprese inferiore a quella minima di non più del 20%, sempre comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.
Il Direttore dei Lavori per determinare, nel corso dei lavori, l’incidenza minima della manodopera:
3.b.1. esegue, in occasione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria con le stesse modalità del progetto.
3.b.2. accorpa, per ogni SAL, le lavorazioni eseguite dalle singole imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere;
3.b.3. individua le lavorazioni eseguite da imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia e ne calcola per ciascuna il costo minimo della manodopera e l’incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l’importo della quota di rispettiva competenza del SAL, al lordo del ribasso d’asta;
3.b.4. individua inoltre le lavorazioni eseguite da imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia e ne calcola l’importo minimo della manodopera e l’incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l’importo della quota di competenza del SAL, al lordo del ribasso d’asta;
3.b.5. trasmette alla Cassa edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC congruità, gli importi e le incidenze di cui ai punti precedenti per il rilascio dello stesso alle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia
3.b.6. certifica per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori, la presenza di manodopera in cantiere ed il costo minimo della stessa per i lavori eseguiti;
3.b.7. trasmette alla Cassa edile/Edilcassa, su richiesta della stessa, il settimanale di cantiere per le verifiche necessarie ai fini del rilascio del DURC congruità.

3.c. Stati finale dei lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
L’incidenza minima della manodopera in occasione dello Stato finale è pari al rapporto percentuale tra il costo della manodopera presente in Elenco prezzi associato alle lavorazioni eseguite e l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato finale, al lordo del ribasso d’asta.

L’incidenza della manodopera di Stato finale è determinata con le stesse modalità, procedure e coefficienti di riduzione previsti al precedente punto 3.b.
L’incidenza della manodopera di Stato finale deve essere comunque coerente con quella indicata in sede di progetto (punto 3.a) e con le eventuali variazioni motivate in corso d’opera.

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati
4.1
Per appalti privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro il DURC congruità è richiesto:

a) per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficino di contributi ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti ai SAL pari) di cui rispettivamente all’art.16 della ordinanza n. 13/2017 ed all’art.14 dell’ordinanza n. 19/2017.
b) per interventi di riparazione e rafforzamento locale che beneficiano dei contributi ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 e ss.mm.ii, in occasione di entrambe le richieste di erogazioni (intermedia e finale) di cui all’art. 7 della ordinanza n. 8/2016.
4.2 In occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 il Direttore dei lavori inoltra alla Cassa edile/Edilcassa, la richiesta di rilascio del DURC congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, specificando costi ed incidenza della manodopera. In alternativa ed in accordo col Direttore dei lavori, la richiesta di DURC congruità può essere inoltrata alla Cassa edile/Edilcassa anche dall’impresa interessata. Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa la certificazione di cui al punto 3.b.6 per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia.
4.3 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, all’Ufficio Speciale Ricostruzione e per conoscenza al D.L. il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine di rilascio del DURC congruità da parte della Cassa Edile/Edilcassa l’incidenza della manodopera è attestata da quanto dichiarato dal Direttore dei lavori al momento della richiesta.
4.4 Per tenere conto di specifiche condizioni relative alla produttività dell’impresa, alla organizzazione del cantiere ed alla specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare il DURC congruità, può ridurre l’incidenza della manodopera per non più del 15% rispetto a quella minima derivante dallo Stato finale, dandone motivazione nel documento stesso.
In caso di Certificato positivo o di mancato rilascio nei termini di cui al punto 4.3 l’USR conclude l’istruttoria procedendo all’erogazione della quota di contributo prevista.

5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici
5.1 Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale con le modalità indicate ai punti 3 e 4 per gli interventi privati.

In occasione della trasmissione al RUP del SAL per l’emissione del certificato di pagamento il Direttore dei lavori comunica tutti i dati necessari per la richiesta del DURC congruità alla Cassa edile/Edilcassa, compresa la certificazione relativa alle imprese e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Il Direttore dei lavori nel determinare l’incidenza minima della manodopera in occasione dei SAL e del SAL finale può avvalersi di quanto previsto al punto 3b.
Il RUP inoltra la richiesta di DURC congruità alla Cassa edile/Edilcassa competente specificando i costi e l’incidenza della manodopera indicati dal Direttore dei lavori.
5.2 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, al RUP il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine di rilascio del DURC congruità da parte della Cassa Edile/Edilcassa l’incidenza della manodopera è attestata da quanto dichiarato dal Direttore dei lavori.
5.3 Per tenere conto di specifiche condizioni relative alla produttività dell’impresa, alla organizzazione del cantiere ed alla specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare il DURC congruità può ridurre l’incidenza della manodopera per non più del 15% rispetto a quella minima derivante dallo Stato finale, dandone motivazione nel documento stesso.
Il RUP, ricevuto il DURC congruità, procede alla liquidazione delle somme spettanti all’impresa.

6. Regolarizzazione
Per ottenere il DURC congruità l’impresa appaltatrice ed eventualmente quella subappaltatrice che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia alla data della richiesta:

a) deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia;
b) deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro;
c) deve avere utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti.
In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere precedenti l’impresa appaltatrice o subappaltatrice riceve dalla Cassa edile/Edilcassa, al momento della richiesta di rilascio del DURC congruità, l’invito a regolarizzare in 30 giorni la sua posizione e ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti per la presenza effettiva di manodopera nel cantiere cui si riferiscono i lavori oggetto del DURC congruità.
Qualora l’impresa regolarizzi nei tempi stabiliti la propria posizione e versi i contributi richiesti, la Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità nei 10 giorni dall’avvenuta regolarizzazione.
Qualora invece l’impresa non regolarizzi la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l’importo del credito vantato per lo specifico cantiere. In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa.
La Cassa edile/Edilcassa rilascia all’impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.

7. Sperimentazione
Nella fase di avvio dell’Accordo e per la durata della sperimentazione, in attesa della predisposizione della piattaforma informatica e nell’intento di semplificare al massimo possibile l’applicazione iniziale della normativa, la Cassa edile/Edilcassa può comunque definire proprie procedure di trasmissione dei dati e di rilascio del DURC congruità, fermo restando il pieno rispetto delle modalità di determinazione del costo della manodopera e della relativa incidenza, nonché del versamento dei relativi contributi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale.

Allegato 3
Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018
– Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018 
(formato PDF)
– Prezzario formato DCF