Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2019
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
Art. 2 – Misure attuative dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016
Art. 3 – Modifica all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché modifica all’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
Art. 4 – Espletamento dell’attività di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Art. 5 – Disposizione finanziaria
Art. 6 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Allegato n. 1 – Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
TABELLA 1 – SOGLIE DI DANNO
TABELLA 2 – STATI DI DANNO
TABELLA 3 – CARENZE
TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA’
TABELLA 5 – LIVELLI OPERATIVI
TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI
TABELLA 7 – INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI
Allegato n. 2 – Schema di Contratto d’appalto
Allegato n. 3 – SCUOLE DA RICOSTRUIRE
Allegato n. 4 – Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, il quale prevede: alla lettera b), che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; alla lettera c), che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;
b) l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
c) l’articolo 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Vicecommissari nell’ambito dei territori interessati:
– presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legge;
– esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
– sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
– sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
– esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
d) l’articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e) l’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
f) l’articolo 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
g) l’articolo 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
h) l’articolo 6, comma 1, il quale stabilisce l’entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
i) l’articolo 6, comma 7, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
j) l’articolo 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
k) l’articolo 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;
l) l’articolo 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno a norma del comma 1 del medesimo articolo 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
m) l’articolo 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Visto l’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina del “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, come modificato dall’articolo 53 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA”, nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2- bis al decreto legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l’attestato di qualificazione, è stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” e, in particolare, gli articoli 2, 4, 5 e 9;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” e, in particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto l’avviso esplorativo per la formazione dell’elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all’articolo 4, comma 1 – bis, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;
Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento: a) dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45; b) dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e dell’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, in considerazione delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 50 del 2016 dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Considerato che, oltre alla scuola materna “Giacomo Leopardi” di Sarnano (MC) ed alla scuola primaria e dell’infanzia “San Giovanni Battista De La Salle” di Crognaleto (TE) già indicate nell’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 2017 come “scuole donate”, anche l’attività di ricostruzione dell’Istituto comprensivo “Simone De Magistris” di Caldarola (MC) verrà finanziata con fondi privati ed effettuata in esecuzione di un contratto di donazione sottoscritto direttamente con l’Ente pubblico proprietario dell’immobili, e che, pertanto, occorre procedere, anche ai fini della determinazione degli oneri economici complessivi derivanti dall’attuazione dell’ordinanza commissariale n. 14 del 2017, ad un aggiornamento dell’allegato n. 1 alla sopra richiamata ordinanza;
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in risposta al sopramenzionato avviso esplorativo e che, al fine di procedere all’avvio delle procedure di gara come disciplinate dall’articolo 14, comma 3 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i., e dall’articolo 5 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, è necessario procedere alla determinazione degli oneri economici complessivi derivanti dagli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, come individuati nell’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 2017;
Ravvisata l’opportunità, in funzione del coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, di recepire integralmente il contenuto del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA”, nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l’attestato di qualificazione, è stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;
Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’articolo 2, ultimo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le parole “come stabilito dall’articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza” sono soppresse.
2. All’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole “di cui all’articolo 21, comma 1” sono sostituite dalle parole “di cui all’art. 22, comma 1”.
3. All’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole “ai sensi del precedente articolo 4” sono sostituite dalle parole “ai sensi del successivo articolo 5”.
4. All’articolo 5, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 ultimo comma: le parole “al successivo articolo 7” sono sostituite dalle parole “al successivo articolo 8”;
b) all’ultimo comma: le parole “di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti “di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1”.
5. All’articolo 6, secondo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole “nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato n. 1” sono sostituite dalle parole “nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato n. 1”.
6. All’articolo 8 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;
b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro;
c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro,
d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.”;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: “2. L’attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l’assunzione, relativamente all’intervento da effettuare, dell’incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l’effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016. 3. L’inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.”.
7. All’articolo 9, comma 4, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole “di non essere titolare, amministratore o socio dell’impresa appaltatrice né di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie” di cui alla lettera f) sono integralmente sostituite dalle seguenti “di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.”.
8. L’articolo 10 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è così integralmente sostituito: “1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’articolo 20 dello stesso d.P.R. in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attività o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’articolo 9, comma 1 e verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell’immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli Uffici speciali l’intenzione a procedere direttamente all’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto Ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.
5. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legge come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n. 8 del 2017. A tal fine il Presidente di Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo articolo 12, comma 2 o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facoltà di cui al comma 4.
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell’Ufficio speciale di cui al successivo articolo12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell’attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legge.
7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.
8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l’abusività parziale o totale emerga nel corso dell’istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4”.
9. All’articolo 11 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente “5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma: a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2 – bis del decreto legge, del 26 ottobre 2016; b) all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
10. All’articolo 12 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni:
a) il secondo comma è integralmente sostituito dal seguente: “In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 10, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all’articolo 10, comma 3, l’Ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del comune all’esito della verifica compiuta da quest’ultimo”;
b) al terzo comma: le parole “Il termine di cui al precedente comma 2” sono sostituite dalle seguenti “Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2”; le parole “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti “trenta giorni”;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’Ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità”.
11. All’articolo 13, primo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole “articolo 11, comma 5” sono sostituite dalle seguenti “articolo 12, comma 5”.
12. All’articolo 15 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è così integralmente sostituito: “1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile”;
b) l’ultimo periodo del comma 3 è così sostituito: “In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1”;
c) il comma 4 è così sostituito: “ Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall’Ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell’edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1”;
d) al comma 6: le parole “comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 8” sono sostituite dalla parole “comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 9”.
13. All’articolo 16 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma: le parole “ai sensi dell’articolo 8, comma 8, dello stesso decreto legge” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legge”;
b) al quarto comma: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente “La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all’articolo 15, comma 1”.
14. All’articolo 18 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole “ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge”;
b) al comma 7: le parole “la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area” sono sostituisce dalla seguenti “la rimozione dei materiali, la pulizia dell’area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti”.
15. All’articolo 20 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni: il settimo comma è così integralmente sostituito “7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del decreto legge.”.
16. All’articolo 22 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: le parole “gli interventi di ricostruzione” sono sostituite dalle parole “gli interventi di ricostruzione in sito”;
b) al comma 3: le parole “che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave” sono sostituite dalle parole “che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave”; le parole “di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c) del decreto legge” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c) del decreto legge”.
17. L’Allegato n. 1 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato n. 1 della presente ordinanza.
18. L’Allegato n. 2 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato n. 2 della presente ordinanza.
Articolo 2
Misure attuative dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016
1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Vice Commissari come individuati dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 189 del 2016, i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonché i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario ovvero da un suo delegato.
2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali, emesse ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del sopramenzionato decreto legge con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 189 del 2016, si interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonché i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario ovvero da un suo delegato.
Articolo 3
Modifica all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché modifica all’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
1. All’articolo 6, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d’asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall’articolo 2, comma 4 – bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento”.
2. L’allegato n. 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dall’allegato n. 3 alla presente ordinanza.
3. Gli oneri economici derivanti dall’effettuazione degli interventi di cui all’allegato n. 3, tenuto conto dell’importo presunto dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2 all’avviso esplorativo per la formazione dell’elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all’articolo 4, comma 1 – bis, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, delle somme a diposizione della stazione appaltante anche per le eventuali varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, come disciplinate dall’articolo 2, comma 4 – bis, della sopra richiamata ordinanza commissariale, vengono stimati in complessivi Euro 110.000.000 (euro centodiecimilioni/00). Agli oneri economici così stimati si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. All’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente “3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in ragione dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall’articolo 6, comma 6, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravità delle conseguenze derivanti da ciascun giorno di ritardo”.
Articolo 4
Espletamento dell’attività di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. Il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA”, nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l’attestato di qualificazione, è stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA, costituente l’allegato n. 4 della presente ordinanza, è parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle procedure di verifica dei requisiti avviate dagli Organismi di attestazione SOA in forza di contratti di qualificazione in corso alla data di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.
Articolo 5
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 3.
Articolo 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 4, della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Vasco Errani
Allegato n. 1
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Nelle tabelle seguenti, i valori con decimali che scaturiscono dalla determinazione dei limiti definiti mediante quantità percentuali devono essere arrotondati al numero intero immediatamente più grande.
TABELLA 1 – SOGLIE DI DANNO
TABELLA 2 – STATI DI DANNO
TABELLA 3 – CARENZE
TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA’
Gradi di Vulnerabilità di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in muratura o in c.a. in opera
TABELLA 5 – LIVELLI OPERATIVI
TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI
Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI
Allegato n. 2
Schema di Contratto d’appalto
CONTRATTO DI APPALTO
Tra
………………………………………………………………………………………………………………………………………………Di seguito definito Committente
e
………………………………………………………………………………………………………………………………………………Di seguito definito Appaltatore o Impresa Appaltatrice
Premesso che
• L’immobile ad uso …………….sito in Comune di …………… frazione di ……………………. Via …………………………….. n. …… censito catasto fabbricati del Comune di ……………… al Foglio …… mappale …………… sub. ……….. di proprietà di ………………………………….…….. è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n. .…… del …………….…. emessa dal Comune di ……………………………
• In data ………… è stato dato incarico al professionista ……………………………iscritto all’albo degli …….. di …………….. con il numero ….. e che risulta iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 della Legge 15.12.2016 n. 229 con contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma come da schema allegato all’Ordinanza n. 12 del 9.01 .2017;
• Lo stesso professionista ha redatto in data …………. il progetto dell’intervento di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione dell’edificio;
• L’Appaltatore dichiara:
– di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;
– (nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro) di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
– di essere in possesso di certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);
– di essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;
– di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
si conviene quanto segue
ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore che accetta l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
• ………………………..
• ………………………..
• ………………………..
• ………………………..
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l’immobile oggetto di intervento è costituito (BREVE DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE E DELL’INTERVENTO PREVISTO) ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.
ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed economica qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
a) il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta presentata dall’ Appaltatore;
b) l’elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del …….% sui prezzi del Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con ordinanza n. 7 del 14.11.2016 e predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali;
c) gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
d) il cronoprogramma dei lavori;
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
f) il Capitolato Speciale d’Appalto;
g) la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
h) la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti nei provvedimenti autorizzativi dalle amministrazioni competenti, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel presente contratto.
ART. 3 – FORMA DELL’AFFIDAMENTO
1. L’appalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto in sede di selezione, col ribasso del…….% rispetto del Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con ordinanza n. 7 del 14.11.2016.
ART. 4 – CESSIONE
1. È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.
Art. 5 SUBAPPALTO
1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per la compilazione on line della notifica preliminare, di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 81 del 2008.
3. L’appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:
• sia iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
• possieda la certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
4. L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
– dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….……………………. all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
– dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….……………………. all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
– dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….……………………. all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell’art. 5 del presente contratto.
8. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.
9. L’inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
10. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora la Struttura di Missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 abbia emesso nei confronti di quest’ultima:
• un provvedimento di diniego di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
• ovvero un provvedimento di cancellazione dalla predetta Anagrafe;
• ovvero una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..
11. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
12. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
13. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni previste dall’articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 8/2016, dall’articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell’ordinanza commissariale n. 13/2016 e dall’articolo 14 comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 19/2017, attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
14. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 12 e 13 costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.
15. Qualora emerga che l’Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all’erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.
16. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 14, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice ne risponderà ai sensi e per gli effetti dell’art. 483 c.p..
ART. 6 – OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore a cui sono affidati i lavori di ………………………………………………………………………..……. (rafforzamento locale, miglioramento e/o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione) dichiara di possedere l’attestazione SOA (per importo di lavori superiore a 150.000 euro), corrispondente a quella necessaria per l’esecuzione dei predetti lavori. L’Appaltatore attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
3. L’Appaltatore si impegna ad:
• astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore);
• provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
4. L’Appaltatore si impegna altresì:
• a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 81/08 e smi;
• a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
• a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
• a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
• a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
• a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
5. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e secondo le previsioni dell’art. 30, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016, si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.
6. L’Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinerà:
• la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l’appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
• la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l’utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca è disposta in misura corrispondente all’importo della transazione;
• la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo l’eventuale maggior danno subito.
7. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. L’Appaltatore si impegna:
• a sospendere immediatamente i lavori, nell’ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di missione di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione dall’Anagrafe antimafia di cui al medesimo articolo 30 della legge 229/2016, ovvero di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
• ad informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..
ART. 7 – PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L’Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
• tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all’allegato A;
• il DURC, attestante l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
• la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l’iscrizione all’Anagrafe antimafia;
• la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”;
4. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.
5. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
I.N.P.S.:……………………………….………………………………………………………………………..;
I.N.A.I.L.:………………………………………………………………………………………………………;
CASSA EDILE: ……………………………………………………………………………………………..;
R.C.T. / R.C.O n° ……………………… Compagnia ……………………………………………………….;
Contratto Collettivo applicato: ………………………………………………………………………….;
ART. 8 – CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo dell’appalto, al netto del economico ribasso percentuale offerto in sede di selezione, ammonta a € ……………………… (euro…………………………………………………………………………), IVA esclusa, di cui € ……………………………..…… costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei seguenti casi:
a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento;
b) a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.
ART. 9 – SAL E PAGAMENTI
1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d’opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario.
2. La fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali.
ART. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il ……………………. di conseguenza avranno una durata di giorni ……….… naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il …………….…….., .
2. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell’Appaltatore; in questo ultimo caso i lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.
3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. dPR n. 207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
4. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno …………….. giorni rispetto al termine di inizio lavori di cui al primo comma.
5. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
6. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
8. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a …………… giorni, imputabili all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
9. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
ART. 11 – POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente.
2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico – contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a finanziamento.
3. L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
5. L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a …………………………………………… domiciliato in ………………..
2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
• l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
• la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
ART. 13 – RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che questo ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.
ART. 14 – VARIANTI
1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L’appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall’Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell’autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo.
3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
ART. 15 – CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:
• Giornale dei lavori;
• Libretto delle misure;
• Registro di contabilità;
• Stati avanzamento lavori;
ART. 16 – ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
1. L’Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori
ART. 17 – VERIFICA FINALE
1. La verifica finale dell’opera deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro ……..……… giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro ……….. giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell’opera.
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.
ART. 18 – GARANZIE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione.
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L’Appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Commissario straordinario.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016, determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all’Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 20 – RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ART. 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di ………………………..…….., che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di …………………… (indicare il tribunale della provincia in cui sono eseguiti i lavori).
ART. 22 – REGISTRAZIONE
1. Ai fini della registrazione, al presente contratto si applicano le previsioni dell’articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016.
ART. 23 – RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario o, qualora non presenti, alle norme di legge.
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
__________________________ ________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione del contratto) art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 9 (pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 14 (varianti); art. 16 (accertamenti in corso d’opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 (garanzie dell’appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie).
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
__________________________ ________________________
________________, li ________________
ALLEGATO A
Allegato n. 3
Allegato n. 4