Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00243)
(GU n.294 del 17-12-2016)
Art. 1
Allegato – MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00243)
(GU n.294 del 17-12-2016)
Vigente al: 18-12-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189
All’articolo 1:
al comma 1, le parole: «eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti»;
al comma 2, le parole: «diversi da quelli indicati nell’allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2».
All’articolo 2:
al comma 1, lettera g), le parole: «istituisce e gestisce gli elenchi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e gestisce l’elenco speciale»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita».
All’articolo 3, comma 1:
al primo periodo, le parole: «unitamente ai Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente agli enti locali interessati»;
al terzo periodo, le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;
al quarto periodo, le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».
All’articolo 4:
al comma 1, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
al comma 5, le parole: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto» sono sostituite dalle seguenti:
«ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto».
Al titolo I, dopo il capo I è aggiunto il seguente:
«Capo I-bis – Strutture provvisorie di prima emergenza.
Art. 4-bis (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori). – 1. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quali provvedimenti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all’avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’obbligo di utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.
6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l’affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l’urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l’unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l’aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l’attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all’ANAC ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell’emergenza nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992».
All’articolo 5, comma 2, lettera a), dopo le parole:
«degli immobili di edilizia abitativa» è inserita la seguente: «e».
All’articolo 6:
al comma 2, lettere a), b), d) e e), le parole: «alla data del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «del sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
al comma 6, le parole: «comunque percepiti dall’interessato» sono sostituite dalle seguenti: «percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente decreto»; il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all’articolo 34, comma 5»;
al comma 9, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «degli articoli 46 e 47».
All’articolo 7, comma 1, lettera b), le parole:
«”ad uso strategico”, di cui al decreto del Presidente»sono sostituite dalle seguenti: «”di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza».
All’articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture»;
al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 5».
All’articolo 9, comma 1, dopo le parole:
«alla data del 24 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2».
All’articolo 10, commi 1 e 2, le parole:
«alla data del sisma» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2».
All’articolo 11:
al comma 7, le parole: «decreto legge 31 maggio 2014, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2».
All’articolo 12, comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica»;
alla lettera b), le parole: «all’evento sismico del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «agli eventi sismici di cui all’articolo 1».
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici). – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.
4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».
All’articolo 14:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «patrimonio artistico e culturale,» sono inserite le seguenti: «compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture,»
al comma 1, lettera a), le parole: «o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari,»;
al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ivi compresi» sono inserite le seguenti: «strutture sanitarie e socio-sanitarie,»;
al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 2, lettera e), le parole: «nell’articolo 32, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 28, comma 2»;
al comma 2, lettera f), le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;
al comma 3, dopo le parole: «rete scolastica» sono inserite le seguenti: «o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018».
Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Interventi sui presidi ospedalieri). – 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresì gli oneri per le citate verifiche tecniche».
Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio culturale). – 1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell’incolumità pubblica, si applica l’articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l’articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell’articolo 52.
Art. 15-ter (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all’esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.
2. All’articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: “provinciali” sono inserite le seguenti: “e comunali”».
All’articolo 16:
al comma 1, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;
al comma 4, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;
al comma 5, le parole: «progetti preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità».
All’articolo 17, comma 1, le parole:
«decreto legislativo 24 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio».
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi). – 1. All’articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
“m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate”».
Al titolo II, dopo il capo I è inserito il seguente:
«Capo I-bis- Svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017.
Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017). – 1. Per l’anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall’articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall’articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.
2. Per l’adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2016 ed euro 15 milioni nell’anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l’adozione del decreto di riparto, i termini di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente
4. Per l’anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall’istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 19:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;
alla rubrica, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici del 2016».
All’articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «verificatisi il 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «dell’area colpita dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell’area colpita dagli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
alla rubrica, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici del 2016».
All’articolo 21:
al comma 2, le parole: «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all’articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all’importo di 1 milione di euro per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all’articolo 1, sono destinate risorse fino all’importo di 1.500.000 euro per l’anno 2016»;
al comma 3, capoverso 1, le parole: «colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
al comma 4, le parole: «danneggiato dal sisma» sono sostituite dalle seguenti: «danneggiato dagli eventi sismici di cui all’articolo 1» e le parole: «limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano nei Comuni di cui all’articolo 1 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nonché del settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell’8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l’importo dell’aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell’animale.
4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono versate dall’ISMEA all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all’articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell’accertamento dei danni.
4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.
4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 5. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
All’articolo 22, comma 1, le parole:
«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 24, comma 1, primo periodo, le parole:
«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 25, comma 2, le parole:
«di cui all’allegato 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2».
All’articolo 27, comma 1, le parole:
«di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli acquedotti».
All’articolo 28:
al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «del 24 agosto 2016,»sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1 nonché»;
al comma 11, secondo periodo, le parole: «secondo le indicazioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni di cui al presente comma».
Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l’effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero».
All’articolo 30:
al comma 2, le parole: «dall’evento sismico del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
al comma 4, lettera b), le parole da: «, da individuarsi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 4»;
al comma 9, dopo le parole: «allocate presso la Struttura e» sono inserite le seguenti: «i medesimi dati sono resi»;
al comma 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50,»;
al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra».
All’articolo 31:
al comma 2, le parole: «di cui all’articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 34»;
al comma 7, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 35:
al comma 3, le parole: «presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l’Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»sono sostituite dalle seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L’Aquila e Teramo»;
al comma 4, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».
Nel titolo II, capo IV, dopo l’articolo 36 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite). – 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 36-ter (Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31 dicembre 2017, è vietata l’installazione di nuovi dispositivi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
All’articolo 38, comma 1, le parole:
«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 40, comma 1, le parole:
«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
All’articolo 42, comma 1, le parole:
«comunque entro il 24 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017».
All’articolo 43, comma 3, le parole:
«del 24 agosto 2016» sonosostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1». Al titolo III, nella rubrica del capo II, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici del 2016».
All’articolo 44:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di cui all’allegato 1»sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2» e le parole: «non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2»;
all’ultimo periodo, le parole: «4,6 milioni di euro per l’anno 2017» e «2,3 milioni di euro per l’anno 2018» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7,6 milioni di euro per l’anno 2017» e «3,8 milioni di euro per l’anno 2018»;
al comma 2, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016»sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all’articolo 1».
All’articolo 45:
al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:»;
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dipendenti da aziende» sono inserite le seguenti: «o da soggetti diversi dalle imprese»;
al comma 3, le parole: «pari a 50 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 124,5 milioni di euro» e le parole: «29 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «29 novembre 2008»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52»;
al comma 5, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 259,3 milioni di euro» e le parole: «L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto»;
al comma 6, le parole: «in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1,»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L’onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l’anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l’anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
al comma 8, le parole: «, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. All’onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l’anno 2017, 12,2 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 52»;
il comma 9 è soppresso.
All’articolo 47, comma 1, le parole:
«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1».
All’articolo 48:
al comma 1, alinea, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto»;
al comma 2, dopo le parole: «reti canalizzate,» sono inserite le seguenti: «nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica», dopo le parole: «dal 24 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2» e le parole: «di cui all’allegato 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 3, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2 sia»;
al comma 4, dopo le parole: «24 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «ovvero del 26 ottobre 2016» e le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2»;
al comma 5, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 8, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
al comma 9, le parole: «autorizzano le aziende biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole» e le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;
i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017»;
al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016»;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2»;
al comma 16, primo periodo, le parole: «nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorché relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza»;
al comma 18, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2» e le parole: «fini alla data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2017».
All’articolo 49:
al comma 4, le parole: «dal 24 agosto 2016. Fino» sono sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 fino»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2.
9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9».
All’articolo 50:
al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l’attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l’utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall’articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l’amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di euro 146,3 milioni per l’anno 2016.
9-ter. All’onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell’articolo 52.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
4. Al fine di far fronte all’eccezionalità dell’impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all’articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l’anno 2016 e di 960.000 euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell’Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.205. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 51:
al comma 1, le parole: «alla situazione emergenziale conseguente all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all’articolo 1»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «impiegati» è soppressa e le parole: «dall’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all’articolo 1».
Nel titolo VI, capo I, dopo l’articolo 51 è aggiunto il seguente:
«Art. 51-bis (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). – 1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.
2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell’elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d’identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un’attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.
4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d’identità e dell’attestazione di cui al comma 3.
5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.
6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale».
L’articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Disposizioni finanziarie). – 1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a 322 milioni di euro per l’anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l’anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l’anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l’anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 2,067 milioni di euro per l’anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro per l’anno 2016, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2016 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l’anno 2016, 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 63,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
c) quanto a 31,85 milioni di euro per l’anno 2017, a 1,85 milioni di euro per l’anno 2019, a 23 milioni di euro per l’anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3»;
f) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
h) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
i) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
l) quanto a 201,35 milioni di euro per l’anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l’anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;
m) quanto a 231,3 milioni di euro per l’anno 2016, mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all’erario;
n) quanto a 141,835 milioni di euro per l’anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente articolo;
o) quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».
Dopo l’allegato 1 è aggiunto il seguente:
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG)».
Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».