Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017.

INDICE
Art.1 –
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016.
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016.
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
Art. 4 – Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
Art. 5 – Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
Art. 6 – Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017.
Art. 7 – Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017.
Art. 8 – Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017.
Art. 9 – Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017.
Art. 10 – Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017.
Art. 11 – Disposizione transitoria.
Art. 12 – Norma finanziaria.
Art. 13 – Entrata in vigore ed efficacia.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n.46 del 10 gennaio 2018
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

 

  • l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
  • l’art. 2, comma 2-bis, il quale prevede che agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto;
  • l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
  • l’art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che, fermo restando ciò, i Comuni procedono allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all’adozione dell’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo;
  • l’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
  • l’art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
  • l’art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
  • l’art. 5, comma 2, lettera g), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
  • l’art. 6, comma 1, il quale stabilisce l’entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
  • l’art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l’altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
  • l’art. 8, il quale detta disposizioni per gli interventi di immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato danni lievi al fine di consentire il rapido rientro delle persone e dei nuclei familiari presso le proprie abitazioni;
  • l’art. 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
  • l’art. 14, e in particolare il comma 4-bis, il quale prevede che, ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti degli interventi di ricostruzione pubblica e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge, i soggetti attuatori possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge, e che l’affidamento degli incarichi in questione è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
  • l’art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
  • l’art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

 

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017,con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l’art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e dall’ordinanza 8 settembre 2017, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante disciplina della delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono state dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 017, e dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, recante la disciplina della “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati” e, in particolare, l’articolo 6 – bis;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e, in particolare, l’articolo 2 contenente la disciplina relativa all’attività di progettazione;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e, in particolare, l’articolo 2 contenente la disciplina relativa all’attività di progettazione;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e, in particolare, l’articolo 10 concernente i costi dell’attività di pianificazione;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere a revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9 del 2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;
Ritenuto che ulteriori modifiche e integrazioni si rendono necessarie per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dalle rappresentanze dei professionisti, sulla base dell’esperienza pratica dei primi mesi di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione ed al ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016.
1.
All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, come disposto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge”;
b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) estremi della scheda FAST, AeDES o GL- AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;”;
c) al comma 5, lettera f), dopo le parole: “impresa appaltatrice” sono inserite le seguenti: “nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali”.
2. All’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 dell’17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l’Ufficio speciale, con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 2, la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per le valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia e per il deposito del progetto strutturale o per l’autorizzazione sismica.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per gli interventi su edifici a destinazione produttiva, le determinazioni relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con le modalità di cui all’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio ”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La domanda depositata a norma del comma 2 contiene in ogni caso l’indicazione dell’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016.
3. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, dopo l’art. 4 è inserito il seguente:

Articolo 4-bis
Domanda di contributo presentata prima dell’avvio dei lavori.
1. La domanda di contributo relativa agli interventi di rafforzamento locale di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l’inizio dei lavori è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonché deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica, deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio e con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni e la documentazione di cui agli artt. 2 e 4, comma 3, della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed al comma 5, lettere d) ed e) dell’art. 2.
3. Per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori e la successiva ammissione a contributo, si applicano i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 12 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016.
1.
All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell‘ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.
2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da “e vincolati” fino alla fine sono soppresse;
b) alla lettera b) dopo le parole “ai sensi” sono inserite le parole “dell’art. 136 e”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili”.
4. All’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in deroga all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08 e di quella sull’efficientamento energetico nell’edilizia.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 aprile 2018, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo. Ricevuta la domanda di contributo l’Ufficio speciale per la ricostruzione effettua la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e ne da’ comunicazione al Comune territorialmente competente.”;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’ultimo periodo del comma 3, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento a norma dell’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente.
3-ter. All’istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’Ufficio speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere del termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001, provvede all’istruttoria sulla domanda di contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sulla base della documentazione presentata, dando priorità alle istanze relative alle unità immobiliari ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, e sulla base del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della presente ordinanza determina il contributo concedibile. Entro i successivi dieci giorni, il Vice Commissario delegato emette il provvedimento di concessione del contributo ovvero di rigetto dell’istanza, informandone il richiedente, l’istituto di credito prescelto e il Comune. In caso di accoglimento dell’istanza di contributo, l’Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.”;
e) il comma 5 è soppresso;
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “7. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all’esito della successiva istruttoria, gli estremi dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio interessato.”
5. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo alinea, le parole da “da formulare” a “contributo” sono soppresse;
b) al comma 2, lettera d), le parole “a favore del Commissario straordinario” sono sostituite dalle parole “a favore del Vice Commissario” e le parole “di cui all’art. 106” sono sostituite dalle parole “di cui all’art. 107”;
c) al comma 4, primo alinea, le parole: “al momento dell’” sono sostituite dalle parole: “dopo l”;
d) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il beneficiario può inoltre chiedere siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.
6. All’Allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al § 1, dopo parole “ 207 del 2010,” sono inserite le parole: “al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell’impresa e”;
b) al § 1, le parole da “Nel caso di” a “destinato alle abitazioni.” sono soppresse;
c) al § 3, in parentesi, dopo le parole “ed industriale,” sono aggiunte la parole: “esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
1.
All’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-bis le parole “di cui all’art. 2, comma 1,” sono sostituite dalle parole “di cui all’art. 1, comma 2,”.
2. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 il comma 12 è sostituito con il seguente: “12. L’autorizzazione di cui al comma 11 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il Comune, in ordine all’autorizzabilità dell’intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all’esecuzione della delocalizzazione.
3. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per le spese tecniche, si applicano le percentuali di cui all’art. 8 dell’Allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017”.

Articolo 4
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
1.
All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole da “o certificazione” ad “altra p.a.” sono soppresse;
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: 2-quater. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all’esercizio dell’attività di impresa di cui al comma 2 sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2-ter, secondo le modalità definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l’attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo articolo 19.”
2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis.
3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “messa in sicurezza” sono inserite le parole: “(come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi.”
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.”;
d) al comma 9, le parole da “ad esclusivo uso” ad “analoghe” sono soppresse.
4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5- quater è aggiunto il seguente: “5-quinquies. Le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 1, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.
5. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo l’art. 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis
Determinazione preventiva del livello operativo
1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
 3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.
4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo

6. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2018”.
7. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL- AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;”;
b) al comma 2, la lettera b) è soppressa;
c) al comma 2, in fine, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “d) l’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 3 della presente ordinanza”;
d) al comma 3, le lettere c), d), ed e) sono soppresse;
e) al comma 3, lettera f), le parole “e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice” sono soppresse.
8. L’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

Articolo 9
Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici.
1. Nei casi di cui all’art. 8 della presente ordinanza, qualora sia stato costituito lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge, l’Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7, all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 13, provvede all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l’Ufficio speciale trasmette al Comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento. Negli altri casi, l’Ufficio speciale all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 13 trasmette al Comune anche la documentazione necessaria per il rilascio del titolo unico di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010.
2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all’assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei casi di cui all’ultimo periodo del precedente comma 1, nel medesimo termine il Comune provvede anche all’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui agli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 160 del 2010. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente.
4. All’istruttoria comunale di cui al precedente comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
5. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine, il Presidente della Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3.
6. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.”

9. All’art. 13 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale procede all’istruttoria di cui all’art. 9 e, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9, acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e l’eventuale parere della conferenza regionale, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.”;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli artt. 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

  • risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
  • non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
  • siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
4-ter. L’Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.
c) al comma 5, dopo le parole “comma 2” sono inserite le parole “ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter”;
d) il comma 6 è soppresso.
10. L’articolo 14-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:

Articolo 14-bis
Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:
a) fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;
b) aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.
2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.
5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 dell’Allegato 2 alla presente ordinanza per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

11. All’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole da “da formulare” a “domanda” sono soppresse;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole “di cui all’art. 106” sono sostituite dalle parole “di cui all’art. 107”.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all’art.3, comma 8, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all’Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.
12. Il 4 dell’Allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente: “4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all’interno dell’immobile, alla data del sisma, di un’attività produttiva avente i requisiti di cui all’art. 1, comma 2 della presente ordinanza”.

Articolo 5
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.
1.
All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole “diritti reali di garanzia” sono sostituite dalle parole “diritti reali di godimento”.
2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è soppresso;
b) al comma 5, in principio, sono aggiunte le parole: “Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,”;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis.
3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera c), le parole “appartenenti alla Classe d’uso II e classificati” sono soppresse.
4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “messa in sicurezza” sono inserite le parole: “(come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)”;
b) al comma 7 le parole “livello operativo” sono sostituite con le parole “costo parametrico”;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.”;
d) al comma 12, in fine, dopo le parole “di nuova costruzione” sono aggiunte le parole: “, con esclusione dei costi di demolizione”.
5. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dopo l’art. 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis
Determinazione preventiva del livello operativo
1. 
I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.
4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

6. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.
7. All’art. 8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Il contributo per le spese di cui al comma 1 è corrisposto con le modalità di cui all’art. 14 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all’attività professionale svolta.
8. All’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2018”;
b) al comma 2, in fine, dopo la lettera f. è aggiunta la seguente: “g. l’importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della presente ordinanza.”;
c) al comma 3, la lettera b) è soppressa;
d) al comma 4, lettera b), dopo il punto vi. è inserito il seguente: “vi-bis. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;”;
e) al comma 4, le lettere d), ed e) sono soppresse;
f) al comma 4, lettera f), le parole da “e di non avere” fino alla fine sono soppresse.
9. All’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all’esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell’art. 12, trasmette al Comune territorialmente competente, con le modalità informatiche di cui all’art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, il Comune procede allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all’assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente.”;
c) i commi 5 e 6 sono soppressi;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.”;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora l’interessato presenti l’istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il termine di cui al comma 4 e il Comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l’istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell’istanza di sanatoria.
10. All’art. 12 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell’art. 10, e purché l’accertamento di cui al precedente comma 1 abbia avuto esito positivo, l’Ufficio speciale, previa verifica degli esiti dell’istruttoria sulla conformità urbanistica dell’intervento e dando priorità alle istanze relative a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed il parere della conferenza regionale con le modalità di cui al successivo comma 2-bis, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione – Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell’art. 10. ”;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

  • risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
  • non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
  • siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore conordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
4-ter. L’Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.”

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune mediante la procedura informatica.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nei casi di cui al comma 8 dell’art. 10, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è di venti giorni e inizia a decorrere dal momento in cui l’Ufficio speciale riceve la comunicazione delle determinazioni definitive del Comune in ordine all’istanza di sanatoria ed alla ammissibilità dell’intervento di ricostruzione. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha comunicato le determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente art. 10.
11. All’art. 13 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: prima del comma 1 è inserito il seguente: “01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all’Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all’art. 7, comma 1.”
12. All’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 7, l’interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, fino al 20% dell’importo ammissibile a contributo, con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all’Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo, allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all’anticipo richiesto. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”;
b) al comma 4, in fine, le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera d)”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all’art. 7, comma 2, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all’Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto”.
13. All’art. 15 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. All’intervento unitario di cui al comma 5 può procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza l’applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 8. 
14. All’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, le parole da “entro 150 giorni” a “decreto-legge n. 189/2016” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini di cui all’art. 11, comma 9, del decreto-legge”.
15. All’art. 18 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
16. All’art. 19 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, le parole da “effettuate le verifiche” sono sostituite dalle parole: “all’esito dell’istruttoria condotta dal Comune”.
17. All’art. 19 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7 le parole “ed a quelli a destinazione pubblica” sono soppresse.
18. L’art. 22 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:

Articolo 22
Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:
a) fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;
b) aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.
2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.
5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. 

Articolo 6
Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
1.
Il comma 3 dell’articolo 6-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017 è soppresso. 

Articolo 7
Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
1.
Gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 sono soppressi. 

Articolo 8
Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017
1. Il comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 è soppresso. 

Articolo 9
Modifiche all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017
1. Il comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 è soppresso. 

Articolo 10
Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017
1.
All’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “7. Qualora all’esito dell’aggiudicazione dell’incarico di progettazione emerga l’insufficienza del contributo assegnato ai sensi dei commi 3 e 6, il Vice Commissario ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario. Quest’ultimo, previe le opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a trasferire sulla contabilità speciale del Vice Commissario l’importo aggiuntivo necessario ad assicurare l’integrale copertura dei costi di pianificazione.

Articolo 11
Disposizione transitoria.
1.
Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda di contributo siano state presentate in data anteriore all’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all’avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2017, in deroga al comma 3 dell’art. 4- bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, l’indicazione dell’impresa esecutrice e la documentazione relativa alla selezione di essa possono essere prodotte anche al momento della presentazione della domanda di contributo.
3. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia stata ancora erogata la prima quota di contributo, la richiesta di anticipazione di cui al comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza n. 8 del 2016, ove non formulata contestualmente alla domanda di contributo, può essere presentata dagli interessati entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Sono in ogni caso ammissibili le domande di contributo presentate ai sensi delle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017 in data successiva al 31 dicembre 2017 ed anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge. 

Articolo 13
Entrata in vigore ed efficacia
1.
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Commissario straordinario.

 

Il commissario straordinario
On. Paola De Micheli