Ultimo aggiornamento: 30 Novembre 2020

Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica

INDICE

Art. 1 – Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche
Art. 2 – Modalità di monitoraggio delle opere pubbliche
Art. 3 – Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica
Art. 4 – Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate
Art. 5 Istituzione del Collegio consultivo tecnico
Art. 6 – Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza
Art. 7 – Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale
Art. 8 – Utilizzo delle economie negli interventi pubblici
Art. 9 – Interventi connessi al completamento della funzionalità degli edifici privati
Art.10 – Interventi di mitigazione del rischio
Art.11 – Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie
Art.12 – Modifiche e abrogazioni
Art.13 – Entrata in vigore ed efficacia

Allegato 1 – Elenco degli Interventi

Allegato 2 – Schema di cronoprogramma delle fasi attuative di un’opera pubblica

Allegato 3 – Convenzione Quadro Commissario – Invitalia

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;
Visto l’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2021;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale “Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale”;
Vista l’ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l’articolo 4;
Visto l’elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, ed inviato dal:

–                      Direttore dell’USR Abruzzo con nota prot. N.28080 del 17/11/2020;

–                      Direttore dell’USR Lazio con nota prot. N. 28172 del 17/11/2020;

–                      Direttore dell’USR Marche con nota prot. N. 28178 del 18/11/2020, come integrato con nota prot. N. 28374 del 19/11/2020;

–                      Direttore dell’USR Umbria con nota prot. N. 28138 del 17/11/2020;

Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto “Decreto Conto Termico”, che aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;
Considerate
–   le disposizioni di cui all’art. 16 del Decreto Conto Termico (decreto interministeriale 16 febbraio 2016), in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell’edilizia pubblica e per la riqualificazione dell’edilizia sociale;
– gli incentivi disciplinati dal Decreto Conto Termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
–    l’art. 48-ter della conversione in legge del decreto legge 104 del 2020, pubblicata in gazzetta ufficiale il 13 ottobre 2020, prevede che la misura degli del Decreto Conto Termico, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, può raggiungere il 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell’incentivo;
–   il ricorso volontario da parte degli Enti Locali alle risorse del Decreto Conto Termico incrementa le risorse a disposizione per la ricostruzione pubblica, contribuendo ad accelerare la realizzazione degli interventi;
Ritenuta la necessità di:
–       effettuare una revisione ed integrazione dei programmi delle opere pubbliche sostituendo, attraverso un unico elenco, quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali; provvedendo altresì alla revisione ed integrazione della stessa programmazione così come risultante dalle note degli USR suindicate;
–       individuare i criteri per l’attività di monitoraggio delle opere pubbliche;
–       adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazioni relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché declinare gli indirizzi per l’organizzazione degli appalti a livello regionale;
–       fornire i necessari indirizzi per l’utilizzo delle economie risultanti dai ribassi d’asta nelle opere pubbliche e per l’utilizzo di risorse aggiuntive che concorrono con i contributi relativi al sisma 2016;
–       introdurre disposizioni per la disciplina degli interventi della ricostruzione pubblica connessi alla funzionalità degli edifici privati al fine di accelerare il rientro dei cittadini nelle rispettive abitazioni;
–       inserire una specifica procedura per la valutazione sull’opportunità, in termini economici, di autorizzare la delocalizzazione di edifici privati siti in aree con dissesti in alternativa alla ricostruzione nel medesimo sito;
–       istituire un fondo per la raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in coerenza con le disposizioni di cui all’art.28, comma 13, del decreto-legge n.189 del 2016, essendo esaurite le risorse a suo tempo messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile;
–       prevedere modifiche alle vigenti ordinanze finalizzate ad adeguare i contributi finalizzati all’utilizzo temporaneo di locali per la conservazione di mobili e opere d’arte inseriti in edifici oggetto di riparazione nonché a garantire gli importi necessari a far fronte al prosieguo dell’attività didattica in presenza di edifici pubblici danneggiati ad uso scolastico e disciplinare, infine, le modalità di erogazione dei fondi in presenza di una significativa prevalenza della proprietà pubblica negli edifici di proprietà mista pubblico-privata.
Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 18 novembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come confermata con le successive note Prot. CGRTS 0028505 per la Regione Lazio, Prot. CGRTS 0028569 per la Regione Umbria, Prot. CGRTS 0028570 per la Regione Abruzzo e Prot. 28613 per la Regione Marche;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche

1. Il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è costituito dalle opere elencate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. L’elenco degli interventi di cui allegato 1 sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.

2. Entro il 31 dicembre 2020, per ciascuna delle opere indicate nell’elenco contenuto nell’allegato di cui al comma 1, il soggetto attuatore invia all’Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza.

3. L’incarico per la progettazione degli interventi, nel caso la stessa non sia già in corso, dovrà essere conferito entro il termine del 31 marzo 2021, per i servizi oggetto di affidamento diretto. In tutti gli altri casi ove debba farsi ricorso ad una procedura concorsuale per la scelta dell’operatore economico, entro lo stesso termine, dovrà essere avviata la relativa procedura.

4. In caso di inadempimento all’obbligo di comunicazione del cronoprogramma o del mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, l’USR comunica al soggetto attuatore l’avvio del procedimento di revoca del contributo assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere. L’USR, trascorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato, ove non ritenga di sostituirsi al soggetto attuatore, previa revoca da parte del Vice – Commissario della delega attribuita, trasmette gli atti al Commissario straordinario per le determinazioni conseguenti.

5. Con cadenza semestrale, il Commissario straordinario, sulla base dei dati del monitoraggio di cui al successivo articolo 2 e di ogni altra informazione riguardante il rispetto del cronoprogramma rimessa dai Vice commissari, provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, provvede con decreto, d’intesa con i Vice commissari, alla rimodulazione degli interventi, individuando ulteriori opere da finanziare sia con le economie comunque verificatesi che con le eventuali revoche dei contributi.

6. Il Commissario straordinario, allo scopo di accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi, predispone, entro il 31 gennaio 2021, schemi di bando tipo per l’affidamento degli incarichi di progettazione e della esecuzione dei lavori, da sottoporre preventivamente alla valutazione dei componenti la Cabina di Coordinamento.

Art. 2
Modalità di monitoraggio delle opere pubbliche

1. Allo scopo di consentire il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il Commissario straordinario, con proprio decreto, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, provvede a stabilire criteri omogenei per l’acquisizione del “Codice Unico di Progetto” delle opere oggetto di programmazione nonché le modalità per l’implementazione, sui sistemi informatizzati, dei dati necessari ai fini dell’alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche ai fini del monitoraggio delle opere (BDAP- MOP).

2. Il Commissario straordinario, con il medesimo decreto di cui al comma 1, al fine di consentire una migliore previsione della spesa e una migliore gestione dei flussi finanziari che riguardano la contabilità speciale, predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti di cui all’articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tale scopo, gli Uffici speciali per la ricostruzione, per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e, più in generale, per gli interventi di ricostruzione pubblica a carico del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, forniscono i dati secondo le modalità previste dal sistema di cui al richiamato art. 57.

3. In via transitoria, nelle more dell’implementazione del flusso informatico dei dati di cui ai commi 1 e 2 e della acquisizione degli ulteriori flussi informativi relativi al monitoraggio dell’avanzamento fisico e procedurale delle opere pubbliche, i Vice Commissari trasmettono, con cadenza trimestrale, la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario

Art. 3
Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica

1.   Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.

2.  I soggetti attuatori procedono all’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro.

3.   Per i servizi di cui al precedente comma, anche di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del medesimo decreto legislativo.

4.   Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori motivano le ragioni di estrema urgenza per l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto- legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

5.   Le norme di semplificazione previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e richiamate nel presente articolo non si applicano alle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l’avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione.

Art. 4
Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate

1. Le procedure semplificate per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 3 sono svolte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela effettiva della possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

2. Le centrali uniche di committenza regionali e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono selezionare le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate di cui al comma 1 anche tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC del 1 marzo 2018, n. 206/2018, di aggiornamento delle Linee guida n. 4 adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». L’individuazione degli operatori economici può essere effettuata attraverso la generazione casuale dei numeri di iscrizione nell’elenco o tramite predeterminazione di sotto-elenchi formati sulla base dei requisiti soggettivi. Costituisce in ogni caso condizione per l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente periodo e per l’invito alla selezione, l’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. A far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese e i professionisti possono integrare le informazioni relative alle proprie specializzazioni, anche con riferimento ai principali lavori effettuati, con le procedure informatiche previste per l’iscrizione agli elenchi.

4. La stazione appaltante può, altresì, procedere all’individuazione dei professionisti e delle imprese da invitare alle procedure negoziate previste dall’articolo 36 del codice dei contratti pubblici tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso un avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di specificare le specializzazioni e i principali lavori eseguiti.

5. Alle procedure di affidamento può in ogni caso applicarsi il terzo periodo dell’articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5
Istituzione del Collegio consultivo tecnico

1.   I soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvedono alla costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico (CCT), ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020, il collegio consultivo tecnico è nominato con urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2.    Ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico, della qualificazione dei soggetti nominati, della corresponsione dei compensi professionali e di ogni altro aspetto relativo alla sua istituzione e al suo funzionamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3.    In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario nell’ambito dell’elenco appositamente costituito presso la Struttura Commissariale, previo avviso pubblico e manifestazione di interesse, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020.

4.     Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, l’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo, per il responsabile unico del procedimento o il soggetto agente.

5.    In assenza di determinazioni da parte del collegio consultivo tecnico è previsto un gettone di presenza unico e omnicomprensivo pari a 150 euro per ciascun componente, oltre i.v.a. e oneri di legge. Tale compenso verrà liquidato al collegio consultivo tecnico in un’unica soluzione a conclusione dell’incarico.

Art. 6
Requisiti e funzioni delle centrali uniche di committenza

1. L’organizzazione degli uffici delle stazioni appaltanti in materia di ricostruzione pubblica è improntata, ai sensi dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, nonché ai principi di qualificazione e specializzazione, ai sensi dell’articolo 38 e delle norme in materia di organizzazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici e dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono avvalersi della centrale unica di committenza individuata ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto-legge. A tal fine è approvato lo schema di convenzione quadro tra il Commissario Straordinario e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A., quale Centrale unica di committenza, allegato sotto il nome di “allegato 2” alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Tutti i soggetti attuatori possono avvalersi dell’attività di centrale unica di committenza da parte di Invitalia, alle condizioni indicate nella convenzione stessa.

3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto-legge n.189 del 2016, la centrale unica di committenza può provvedere allo svolgimento di tutte le attività occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14 del medesimo decreto-legge.

4. Anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori di cui all’articolo15 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono demandare alla centrale unica di committenza, il compito di:
a) predisporre i documenti e gli atti da porre a base delle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori;
b) curare e svolgere la procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto le attività della ricostruzione, anche in caso di risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

5. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la qualificazione delle centrali uniche di committenza ha per oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacità di progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le centrali uniche di committenza regionali svolgono i compiti definiti dall’articolo 18 del decreto legge n. 189 del 2016 con i soggetti aggregatori e le stazioni uniche appaltanti individuate a livello regionale.

7. Le funzioni rientranti nell’ambito delle competenze regionali esercitate dalle centrali uniche di committenza possono essere delegate ai comuni, previo accertamento della disponibilità, presso il comune delegato, di risorse tecniche e organizzative adeguate.

Art. 7
Organizzazione degli appalti pubblici a livello regionale

1. Spettano ai Presidenti di Regione-Vice commissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, le funzioni di coordinamento delle attività:
a) dei soggetti attuatori previsti dall’articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dall’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. In attuazione delle funzioni di coordinamento delle attività della ricostruzione pubblica, ai sensi dell’articolo 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti di Regione-Vice commissari individuano le centrali uniche di committenza regionale. Gli USR possono anche esercitare funzioni di stazione appaltante e di supporto e di consulenza per i soggetti attuatori. I soggetti attuatori già designati, ivi compresi i Comuni e gli USR, possono utilizzare le centrali uniche di committenza regionali e la società Invitalia S.p.A., sulla base delle convenzioni a tal fine rispettivamente stipulate dai Vice Commissari e dal Commissario straordinario.

3. I Presidenti di Regione-Vice commissari individuano altresì sul territorio regionale i soggetti aggregatori e le stazioni uniche appaltanti dotati, tenendo conto dei parametri stabiliti dall’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei requisiti di capacità di progettazione, capacità di affidamento e capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura. Tra questi soggetti possono essere inclusi anche i Comuni dotati di uffici di stazione appaltante con i requisiti di cui all’articolo 6, comma 7 della presente ordinanza.

4. Ove ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la delega è conferita dal Presidente della Regione-Vice commissario, che esercita i compiti di vigilanza e coordinamento del soggetto delegato, previa motivata verifica delle capacità tecniche, organizzative e gestionali del soggetto attuatore cui si conferisce la delega.

5. I comuni che svolgono attualmente le funzioni di soggetti attuatori di appalti pubblici possono, con la convenzione di cui al comma 3, affidare ad una stazione unica appaltante o a un soggetto attuatore, tra quelli individuati dal Presidente di Regione-Vice commissario, i compiti e le funzioni inerenti alla realizzazione dell’intervento pubblico.

6. I Vice Commissari utilizzando le risorse di cui all’art. 4, comma 4 del decreto-legge n.189 del 2016, messe a disposizione da parte del Commissario straordinario, garantiscono il tempestivo trasferimento a favore dei soggetti attuatori di tutte le somme richieste per anticipazioni, stati di avanzamento e ogni altro onere relativo all’attuazione degli interventi

Art. 8
Utilizzo delle economie negli interventi pubblici

1. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ai sensi dell’art.106 del decreto legislativo n.50/2016 ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera con particolare riferimento ai beni di cui al Titolo II, parte II del d.Lgs. n. 42 del 2004, le economie derivanti da ribassi d’asta sono rese disponibili per nuovi interventi da programmare in ciascuna regione.

2. Il Vice Commissario propone periodicamente al Commissario straordinario l’utilizzo delle economie di cui al comma 1 per la riprogrammazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

3. Il Commissario straordinario, su proposta degli stessi Vice Commissari, provvede, con proprio decreto, all’utilizzo delle economie di cui ai precedenti commi, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. I soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. decreto conto termico) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.

5. Le economie conseguenti all’ammissione ai contributi del conto termico ed alla rideterminazione delle somme assegnate di cui al comma 4, potranno essere utilizzate per ulteriori opere pubbliche connesse ad interventi di riparazione o ricostruzione nell’ambito dello stesso Comune, anche con riferimento alla medesima opera. In tal caso si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Le stesse disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche in caso di ulteriori forme di cofinanziamento.

Art. 9
Interventi connessi al completamento della funzionalità degli edifici privati

1. Gli Uffici speciali autorizzano, nel quadro degli interventi della ricostruzione pubblica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 e della contabilità speciale di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge, i lavori pubblici necessari alla rimozione delle interferenze e degli ostacoli fisici che impediscono la realizzazione degli interventi, nonché quelli necessari a garantire il ripristino dell’agibilità e funzionalità degli edifici danneggiati dal sisma, individuando, ove occorra, il soggetto esecutore dei lavori, con riferimento all’allaccio ad infrastrutture esistenti delle utenze relative a servizi ambientali, energetici, idrici, igienico-sanitari e di telefonia.

2. Il commissario straordinario provvede con decreto, sulla base di una ricognizione periodica effettuata da parte degli uffici speciali, ad assegnare agli USR le risorse finanziarie, finalizzate alla liquidazione ed al pagamento delle spese di cui al comma 1, che gravano sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10
Interventi di mitigazione del rischio

1. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idro- geomorfoligici, accertati ai sensi delle ordinanze vigenti per la ricostruzione privata, gli USR possono formulare istanza al Commissario Straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell’area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione

2. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l’autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza.

Art. 11
Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie

1. In attuazione dell’art.28, comma 13, del decreto-legge n.189 del 2016, è istituito un fondo di euro 100.000.000,00, individuato sulla base delle previsioni acquisite dalle regioni del cratere, che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell’art.4 del decreto legge 189/2016, finalizzato a garantire la continuità del servizio di raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione privata

2. In via prioritaria, il Commissario straordinario imputa, al fondo di cui al comma 1, tutte le spese già anticipate agli Uffici speciali, per le finalità di cui al presente articolo, anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 12
Istituzione del fondo per la raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie

1. all’art.7 dell’ordinanza n.56 del 2018, è aggiunto il seguente comma: “Nell’ipotesi in cui la proprietà pubblica rappresenti una quota pari o superiore due terzi del valore catastale dell’edificio, il contributo per la riparazione o ricostruzione è determinato ed erogato sulla base dell’art.14 del decreto legge 189/2016

2. all’ art. 21 dell’ordinanza 19 del 2017, è aggiunto il seguente comma “ Nell’ipotesi in cui la proprietà pubblica rappresenti una quota pari o superiore a due terzi del valore catastale dell’edificio, il contributo per la riparazione o ricostruzione è determinato ed erogato sulla base dell’art.14 del decreto legge 189/2016

3. all’art.13 dell’ordinanza n.95 del 2020 sono aggiunti i seguenti commi:

a) “2. La percentuale di cui la precedente comma è elevata al 10% per gli oneri necessari per individuare soluzioni temporanee per il prosieguo dell’attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma”;

b) “3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d’arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento”.

4. Sono abrogate le lettere a) e b) dell’articolo 6, comma 3, dell’ordinanza n. 56 del 2018

Art. 13
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

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