Ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2020

Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti

INDICE

Art. 1 – Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l’esecuzione dei lavori
Art. 2 – Istituzione del Servizio Assistenza ai professionisti
Art. 3 – Disposizioni varie sui professionisti
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 38 “Rimodulazione delle funzioni commissariali” del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, “decreto Sisma”), ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett.g) secondo cui il “Commissario straordinario adotta e gestisce l’elenco speciale di cui all’articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione”;
Visti gli artt. 8 e 34 del medesimo decreto n.189 del 2016 circa la disciplina delle domande di concessione del contributo per la tipologia danni lievi nonché limiti per gli incarichi professionali attribuibili ai professionisti;
Visto l’art.37 del decreto legge 24 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40 che ha da ultimo prorogato i termini per gli adempimenti amministrativi e procedurali a causa dell’emergenza da Covid 19;
Vista Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante “Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172”;
Vista l’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 recante “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.”;
Vista l’ordinanza n.100 del 9 maggio 2020 recante “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”;
Considerata l’opportunità di proseguire nelle azioni di semplificazione al fine di agevolare il lavoro dei professionisti nella ricostruzione attraverso forme dedicate di collaborazione e di assistenza dei professionisti, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e della Struttura commissariale; Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 25 giugno 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l’esecuzione dei lavori

1. Il termine per la scadenza della domanda di concessione del contributo per i danni lievi, di cui all’art.8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, prorogato al 30 giugno 2020 sulla base del decreto 123/2019 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, è prorogato al 20 settembre 2020, salva eventuale proroga di legge, in forza dell’art.103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nonché dell’art.37 del decreto legge 24 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40.

2. L’omissione della presentazione della domanda da parte del professionista incaricato, entro il termine di scadenza fissato, costituisce grave inadempimento che, ferma ogni altra responsabilità civilistica, sarà oggetto di segnalazione al competente Ordine professionale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, ultimo periodo del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma per ruderi ed edifici collabenti vincolati, di cui all’art.10, comma 3-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, stabilito ai sensi dell’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90 è prorogato al 15 luglio 2020, anche in forza dell’art.103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nonché dell’art.37 del decreto legge 24 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40.

4. I termini sospensivi delle attività edilizie disposti dal DPCM del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal DPCM 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l’esecuzione dei lavori. Può essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell’adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a 30 giorni.

5. Le eventuali istanze di autorizzazione al miglioramento sismico ai sensi dell’art.2, comma 4 dell’Ordinanza n. 19/2017 e dellart. 6-ter dell’Ordinanza n. 13/2017, non costituiscono causa di differimento dei termini di cui al comma 1.

Art. 2
Istituzione del Servizio Assistenza ai professionisti

1. Ai fini della semplificazione delle attività dei professionisti, la Struttura commissariale adotta misure organizzative e specifiche risorse al fine di assicurare una costante assistenza e un supporto tecnico e informativo per la risoluzione del problema segnalato, fornendo le necessarie indicazioni.

2. A seconda del contenuto e del grado di criticità e priorità, le tematiche rappresentate, sono schedulate ed organizzate su differenti livelli e tipologie.

3. In relazione alla natura delle richieste dei professionisti impegnati nella ricostruzione, è espressamente dedicato uno spazio sul sito istituzionale commissariale alle risposte ai quesiti frequenti (faq) di natura specifica e gestionale, la cui competenza è affidata al settore tecnico della struttura commissariale, ed ai quesiti di carattere generale aventi valenza di chiarimento applicativo e/o interpretazione delle norme commissariali, la cui competenza è posta in carico all’Ufficio del Consigliere giuridico.

4. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici Speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell’interpretazione.

Art. 3
Disposizioni varie sui professionisti

1.  All’articolo 6, comma 1, dei protocolli di intesa di cui agli Allegati A) e B) dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata dall’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, alla lettera e) la parola “settantacinque” è sostituita con “centocinquanta”; alla lettera f) la parola “settantacinque” è sostituita con “centoventi” e la parola “quarantacinque” è sostituita con “novanta”.

2.   Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all’art. 34, comma 7, del Decreto legge n. 189/2016, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all’atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l’inizio dei lavori, la conclusione dell’incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell’istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell’incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.

3.  Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all’art. 34, comma 6 del Decreto legge n. 189/2016, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con la validazione e approvazione del progetto e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell’opera.

4.  In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge 189 del 2016, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.”.

Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

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