Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2020

Modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti.

INDICE

Art. 1 – Finalità e soggetti beneficiari
Art. 2 – Assegnazione contributi
Art. 3 – Adempimenti dei comuni
Art. 4 – Erogazione del contributo
Art. 5 Verifiche a campione e revoca della assegnazione del contributo
Art. 6 – Rendicontazione
Art. 7 – Disposizione finanziaria
Art. 8 – Entrata in vigore

Allegato 1

Allegato 2

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;
Visto l’art.1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.145, con cui la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto legge n.189 del 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, ed in particolare:

  • l’articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
  • l’articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge 189/2016 nei territori colpiti;
  • l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

Visto il decreto del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare l’articolo 9-undetricies “Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato”, il quale testualmente recita: “L’importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell’importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall’assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario”;
Vista la nota a firma del Commissario straordinario, Prot. CGRTS – 0008472 del 21.04.2020, con la quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato articolo 9-undetricies del decreto del decreto-legge n.123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota;
Viste le schede tecniche fatte pervenire dai comuni beneficiari;
Considerato che l’Ufficio del Commissario straordinario, verificata la coerenza delle proposte nonché la congruità economica, ha predisposto:

  • l’elaborato di sintesi di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza;
  • relazione istruttoria -attività di verifica prot. CGRTS n.15421 del 23 giugno 2020;

Considerato quanto disposto dal citato comma articolo 9-undetricies, secondo cui l’entità dei contributi è complessivamente pari a 26,8 mln di euro, destinati per la realizzazione di interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune;
Considerato, altresì, che i destinatari dei predetti contributi sono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, così come elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza;
Considerato, infine, che ai sensi del sopra richiamato articolo 9-undetricies, il contributo è assegnato a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla relativa assegnazione da parte del Commissario straordinario;
Visti gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n.267 del 2000, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l’attribuzione dei contributi erariali e l’obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;
Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell’articolo 9-undetricies del decreto legge n.123 del 2019 e, pertanto, individuare modalità e tempi per l’erogazione delle relative risorse finanziarie; Visto l’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 25 giugno 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
Finalità e soggetti beneficiari

  1. La presente ordinanza disciplina le modalità per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.125 ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016 con meno di 30.000
  2. I beneficiari del contributo di cui alla presente ordinanza sono i comuni ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 alla presente

Art. 2
Assegnazione contributi

  1. I contributi ai comuni ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza – pari a complessivi 26,8 milioni di euro – sono assegnati sulla base dell’importo stimato dell’intervento così come risultante dalle schede tecniche inviate dai medesimi comuni e riportate nell’elaborato di sintesi di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, comunque nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun comune, salvo successiva rimodulazione tenuto conto del costo effettivo dell’intervento così come risultante dal quadro economico del progetto esecutivo da predisporsi ai sensi dell’articolo 3.
  2. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3
Adempimenti dei comuni

  1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, i comuni di cui all’elenco Allegato 1 alla presente ordinanza predispongono il progetto esecutivo degli interventi proposti, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, applicando, per la compilazione degli elaborati economici di progetto, il prezzario unico del cratere del centro Italia, approvato con Ordinanza n. 7/2016, nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili, adottato dal Ministero dei Trasporti il 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.
  2. Nel caso in cui l’intervento è cofinanziato, nel quadro economico dell’intervento deve essere evidenziato l’ammontare delle risorse aggiuntive rispetto al contributo concedibile.
  3. I comuni, prima dell’inizio dei lavori, provvedono a depositare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione il progetto esecutivo di cui al comma 1.
  4. Le economie derivanti dai ribassi d’asta conseguenti all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, possono essere utilizzate per finanziare le varianti di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n.50 del 2016. In assenza di varianti, le somme derivanti dai ribassi d’asta rientrano nella disponibilità del fondo di cui all’art.4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016 per essere successivamente ripartite con apposito decreto commissariale per le medesime finalità di cui all’art.9- undetricies del decreto-legge n. 125 del 2019.
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, primo periodo, non si darà luogo a pubblicazione di nuova ordinanza in quanto l’importo del contributo resta invariato.
  6. I contributi erogati ai sensi della presente ordinanza possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione degli interventi così come indicati nelle schede tecniche inviate dai comuni e riportati nell’elaborato di sintesi di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, salvo ulteriore riparto disposto dal decreto commissariale di cui al comma 4. A tal fine, le risorse trasferite dovranno essere incassate dai comuni con destinazione vincolata, da certificarsi a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 4
Erogazione del contributo

  1. Il Commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, con propri decreti autorizza la spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dispone il conseguente trasferimento delle somme ai comuni.
  2. Il trasferimento delle somme di cui al comma 1 avviene con le seguenti modalità:
    1. il 20% in acconto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base dell’importo stimato dell’intervento così come risultante dalle schede tecniche inviate dai comuni e riportate nell’elaborato di sintesi di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza;
    2. il 60% entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei comuni, dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori;
    3. il 20% entro quindici giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui all’articolo 6, provvedendo a riproporzionare, se del caso, quanto già erogato in sede di acconto tenuto conto del costo effettivo dell’intervento così come risultante dal quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 5
Verifiche a campione e revoca della assegnazione del contributo

  1. Agli Uffici speciali per la ricostruzione è affidato il compito delle verifiche a campione sul corretto utilizzo del contributo da parte dei comuni. A tal fine i comuni, entro quindici giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a trasmettere all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente il relativo verbale.
  2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ricevute le comunicazioni di cui al comma 1, programmano le verifiche a campione nella misura del 20% degli interventi ammessi a contributo.
  3. Qualora dalle predette verifiche emerga che gli interventi eseguiti non corrispondano a quelli per i quali è stato concesso il contributo, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario la proposta di revoca, in tutto o in parte, del contributo. Il Commissario straordinario, nei successivi trenta giorni, dispone la revoca del contributo e provvede a richiedere la restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate.
  4. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori stabilito al comma 3 dell’articolo 1 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Commissario straordinario.
  5. Le somme recuperate ai sensi dei commi 3 e 4 rientrano nella disponibilità del fondo di cui all’art.4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016.

Art. 6
Rendicontazione

1. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario straordinario l’utilizzo dei contributi entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n.50 del 2016.

Art. 7
Disposizione finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, per l’importo complessivo di 26,8  milioni di euro, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016.

Art. 8
Entrata in vigore

  1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle attività rivolte a dare attuazione al dettato normativo, anche al fine di garantire l’accelerazione del processo di ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art.33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
  2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

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