Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2020
Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni
INDICE
Art. 1 – Contributo del Commissario per i compensi professionali
Art. 2 – Osservatorio Tecnico
Art. 3 – Aggiornamento dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 4 –Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all’art.6 dell’ordinanza 107
Art. 5 – Procedura semplificata per i danni lievi
Art. 6 – Norma transitoria
Art. 7 – Contributo per la ricostruzione privata e super sismabonus
Art. 8 –Entrata in vigore ed efficacia
Allegato A : Protocollo di intesa
Allegato B : Schema di contratto tipo
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 38 “Rimodulazione delle funzioni commissariali” del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, “decreto Sisma”), ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett. g) secondo cui il “Commissario straordinario adotta e gestisce l’elenco speciale di cui all’articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione”;
Visto l’art. 34 del decreto Sisma che prevede:
– per quanto concerne il contributo riconosciuto ai professionisti: “Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (comma 5);
– per quanto concerne la disciplina in materia di concentrazione di incarichi assunti dai professionisti: “Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi” (comma 6);
“Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico- professionale” (comma 7);
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all’art. 3 “Introduzione dell’art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”, in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016” ed, in particolare:
– l’allegato A “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”, che peraltro prevede:
– l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016;
– i criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale;
– l’allegato B “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 intitolata “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017” ed in particolare l’allegato B “Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione;
Vista l’ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante “Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172”;
Vista l’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”;
Vista l’ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020 recante “Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti”;
Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in particolare l’art. 57, comma 4, che sostituisce l’art. 34, comma 5 del decreto legge n. 189 del 2016, stabilendo che “Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
Considerata l’opportunità, in coerenza con la scelta legislativa, di riconoscere ai professionisti tecnici impegnati nella ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 il contributo pubblico a carico del Commissario straordinario in una misura adeguata entro i limiti fissati dall’art.34, comma 5 del decreto legge 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per il fondamentale ruolo di interesse pubblico che essi svolgono anche con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., lo speciale aggravio determinato dalla produzione e dalla certificazione di una notevole documentazione ai fini della richiesta della concessione del contributo, la complessità tecnica e specialistica delle prestazioni con riferimento ai temi della risposta strutturale, della sicurezza, del restauro, delle disagiate condizioni di cantiere, amministrative e sociali; Considerata altresì l’opportunità di rendere uniforme e certa, per quanto possibile, l’interpretazione dei parametri professionali applicabili agli interventi della ricostruzione privata, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, nonché nell’intento di semplificare l’interpretazione e di ridurre ogni eventuale conflittualità;
Ritenuta inoltre l’opportunità di rinnovare le funzioni e la composizione dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 al fine di favorire la massima collaborazione con le professioni tecniche, nonché l’esigenza di stabilire criteri più efficaci e trasparenti ai fini del controllo del cumulo degli incarichi professionali ammissibili;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento dell’8 ottobre 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto Sisma e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante e che ricorrono, nella circostanza, i motivi di urgenza ai fini dell’adeguamento della disciplina relativa agli incarichi professionali alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 nonché delle esigenze di accelerazione e speditezza delle attività nella ricostruzione privata;
DISPONE
Art. 1
Contributo del Commissario per i compensi professionali
1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto Sisma, come modificato dall’art. 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa allegato alla presente ordinanza.
2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell’intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell’esecuzione delle attività professionali.
Art. 2
Osservatorio Tecnico
1. L’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.
2. L’Osservatorio tecnico si fa carico inoltre di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.
3. I componenti dell’Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 7 membri, di cui 6 espressione delle professioni tecniche, 1 espressione della Struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l’Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.
Art. 3
Aggiornamento dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, per gli incarichi conferiti successivamente al 1 dicembre 2020.
2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, è allegato alla presente ordinanza.
Art. 4
Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all’art.6 dell’ordinanza 107
1. L’applicazione delle tariffe di cui all’art.57 del decreto 14 agosto 2020, n.104, come prevista dall’art.6 dell’Ordinanza n.107 del 22 agosto 2020, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.
2. L’adesione alla procedura semplificata di cui al citato articolo 6 dell’Ordinanza 107, mediante il modello di adesione semplificato, non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto. Fermo restando l’esercizio della facoltà di cui al comma 1, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell’applicazione delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.
3. Con riferimento alle domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza 100, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, è data facoltà al professionista incaricato di integrare ovvero ripresentare l’istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall’Ordinanza 100, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.18 della medesima Ordinanza. In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato.
Art. 5
Procedura semplificata per i danni lievi
1.Entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, previsto dall’art. 8, comma 4, del decreto legge 24 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall’art. 11 bis, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, con i relativi effetti decadenziali, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall’ordinanza commissariale 100/2020 e, nei casi specifici, dalle ordinanze 4/2016 e 8/2017, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell’edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché dal progetto architettonico descrittivo dell’intervento di riparazione e ripristino dell’edificio.
2. Entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali dai contributi, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi delle ordinanze vigenti.
Art. 6
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a tutte le domande presentate dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché, sempre successivamente alla medesima data, alle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4.
Art. 7
Contributo per la ricostruzione privata e super sismabonus
1.Le disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n.60 del 31 luglio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti i rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (“sisma bonus”), si applicano anche agli interventi edilizi che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, rientrino nelle previsioni di cui all’articolo 119, comma 4 del medesimo decreto legge (cosiddetto “super sisma bonus”), per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui decreto legge 24 ottobre 2016, n.189.
Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto Sisma. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016