Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2020

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.

INDICE

Art. 1 – Individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti – Modalità di ammissione a contributo dei collabenti di interesse culturale ai sensi del D.Lgs n. 42/2014 e ss.mm.ii. – Approvazione delle
Linee Guida

Art. 2 – Modifica tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018 
Art. 3 – Disposizioni finanziarie
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prof Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l’articolo 1, comma 5, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo può delegare ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto legge n. 189 del 2016;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
c) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare Ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1,comma 5, del medesimo decreto legge;
d) l’articolo 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a “riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni” (lettera b) nonché a “riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso” (lettera c);
l) l’articolo 30 il quale prevede:
– al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
– al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l’articolo 32 il quale prevede l’applicazione relativamente agli interventi di cui all’articolo 14 delle previsioni contenute nell’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
n) l’articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Vista l’ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.”;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;
Visto il D.Lgs n. 189/2016, art. 10 commi 1, 2 e 3, in base al quale “…non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e attività produttive che alla data del 24 agosto 2016…….. non avevano i requisiti di essere utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili……”
Vista la circolare CGRTS n. 000713 del 23/05/2018;

Ritenuto necessario modificare la tabella allegata alla circolare CGRTS n. 000713 del 23/05/2018, in coerenza con le disposizioni della presente ordinanza;
Rilevato che a seguito della modifica normativa apportata al sopracitato DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. con l’introduzione del comma 3-bis per cui “le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del Codice di cui al D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.”
Che pertanto si rende necessario, in ragione della specificità dell’argomento, emanare delle Linee Guida al fine di fornire agli Uffici Speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo:

Che in particolare le Linee Guida disciplinano:
• le tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo e relative condizioni di ammissibilità;
• le opere e i lavori ammissibili;
• criteri e parametri specifici per la determinazione dei contributi e relative procedure a integrazione o sostituzione di quelli contenuti nelle Ordinanze già in vigore in materia di ricostruzione privata
Considerato che in sede di Tavolo Tecnico USR del 19.11. 2019, al punto dedicato alla trattazione degli edifici collabenti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione hanno condiviso i criteri generali delle costruende Linee Guida.
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1

Individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti – Modalità di ammissione a contributo dei collabenti di interesse culturale ai sensi del D.Lgs n. 42/2014 e ss.mm.ii. – Approvazione delle Linee Guida

Sono approvate le Linee Guida in materia di ruderi ed edifici collabenti allegate (allegato 1) alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2
Modifica tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018

La tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018 e modificata con la tabella di cui all’allegato 2 della presente ordinanza parte integrante della stessa

Art. 3
Disposizioni finanziarie

Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia

La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell’art.12 del DLgs 14 marzo 2013, n.33 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

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