Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre 2019
Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017
Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Art. 2 – Tipologia degli interventi finanziabili
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Determinazione dei contributi
Art. 5 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo
Art. 6 – Modalità di calcolo del contributo
Art. 7 – Disciplina delle spese tecniche
Art. 8 – Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi
Art. 9 – Domanda di accesso ai contributi
Art. 10 – Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
Art. 11 – Concessione del contributo
Art. 12 – Esecuzione dei lavori
Art. 13 – Erogazione del contributo
Art. 14 – Aggregati edilizi
Art. 15 – Edifici ubicati in aree instabili e interessate da dissesti idrogeologici
Art. 16 – Contratti d’appalto
Art. 17 – Controlli
Art. 18 – Cumulabilità dei contributi
Art. 19 – Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia
Art. 20 – Norma finanziaria
Art. 21 – Efficacia
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione nei telTitori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’ariicolo Il della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018;
Visto il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, ed in particolare gli artt. 17 comma 3, 18 comma 1 lettera b), 20,21,22,23,24 e 25;
Vista l’ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 con cui sono stati disposti gli studi di Microzonazione sismica di III livello ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017;
Rilevato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell’isola interessati, rendendo necessaria l’attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, con le modifiche ed integrazione di cui al DPCM 8 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, nonchè al DPCM 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/inagibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F;
Ravvisata l’urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi di cui alle disposizioni innanzi citate, di determinare i criteri e parametri per la individuazione dei costi I ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione e di adottare disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti privati che intendono chiedere il relativo contributo per la ricostruzione, sia le valutazioni dei Comuni in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto legge n. 109 del 2018;
Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
Ritenuto, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, di tener conto di quanto previsto nelle ordinanze n. 19 del 17 aprile 2017 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, disciplinanti analiticamente le tipologie di interventi in oggetto, stabilendone natura e limiti;
Vista l’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi di immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato danni lievi che, in merito a termini e modalità di richiesta di concessione dei contributi per detti interventi, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 25 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, ha fatto rinvio a quanto previsto dall’art. 21 nonché a quanto stabilito dall’art. 23 del medesimo decreto, relativamente a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 15 febbraio 2019, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 2, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l’erogazione dei contributi per gli interventi di riparazione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;
Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l’immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi più rilevanti di ricostruzione e ripristino con miglioramento/adeguamento sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;
Ritenuto opportuno, per accelerare il processo di ricostruzione, disciplinare l’intervento degli amministratori dei condomini e dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, sulla base delle previsioni di cui all’art. 30 ed all’art. 37 comma 1 lettera b-bis e lettera c-quater del D.L. n. 109/2018 relativamente all’ordinanza n.19/2017 e ss.mm.ii. del Commissario straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016;
Ritenuto che deve provvedersi con ordinanza commissariale nell’esercizio del coordinamento di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 109/2018, dettando disposizioni volte a indirizzare sia l’attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni dei Comuni in sede di esame delle domande ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, del medesimo D.L. n. 109/2018;
Visto che questo Commissario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.L. n. 109/2018 e s.m.i., si avvale della “Struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno, di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i., per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’ esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Vista la nota prot. 2060/CS/Ischia del 05/08/2019 con cui, ai sensi e ai fini di cui all’art. 18, comma 3) del D.L. n. 109/2018, è stato trasmesso al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza;
Sentite ed informate le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Tenne, Forio e Lacco Ameno e valutati gli esiti dell’incontro tenutosi presso gli Uffici della struttura commissariale in Napoli il 17/09/2019;
Preso atto che gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell’ art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018, nelle riunioni 17 e 24 luglio 2019 a Roma e del 17 settembre 2019 a Napoli, hanno positivamente esaminato lo schema della presente ordinanza esecutiva.
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 20, comma 2, lettera a), decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 O del 16 novembre 2018, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione degli edifici di edilizia privata a uso abitativo e/o a uso produttivo/commerciale con struttura ordinaria, gravemente danneggiati o distrutti dall’evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, ubicati nei Comuni di cui all’art. 17 del citato D.L. 109/2018.
2. I Comuni, sulla base della Microzonazione sismica di III livello e di tutti gli elementi disponibili in materia urbanistica ed idrogeologica, con il supporto della struttura commissariale ove richiesto, individuano le eventuali zone di attenzione per instabilità o a elevata pericolosità ove gli interventi di cui al comma 1 sono autorizzabili nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento.
3. Ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.L. 109/2018 il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo, in caso di immobili edificati abusivamente è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta, allo stato, per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
4. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza, a termini dell’art. 21, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. n. 109/2018, i proprietari, gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli immobili gravemente danneggiati o distrutti dal
sisma e classificati con esito B, C e E, oppure BF, CF e EF, a seguito di sopralluogo di agibilità con scheda AeDES oppure dichiarati inagibili, perché danneggiati dal sisma, con ordinanza di sgombero del Sindaco del Comune interessato;
5. Ai termini dell’art. 21 comma 2, lettera c), del D.L. 109/2018, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al primo grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
6. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all’art. 21, comma 2, lettera e), del D.L. 109/2018 che svolgevano, alla data del sisma, l’attività in edifici a destinazione produttiva o in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. I requisiti di ammissibilità ai contributi predetti sono elencati nell’Allegato 2.
7. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
8. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma:
a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore all’evento sismico del 21 agosto 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018;
b) all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9. Con separato provvedimento sarà emanata apposita disciplina operativa per la concessione dei contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni immobili danneggiati e per le scorte e beni mobili strumentali, ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 20 comma 21ett. b) del decreto legge n. 109/2018.
Articolo 2
Tipologia degli interventi finanziabili
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 letto a), i contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con allegata scheda Aedes, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero.
2. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B e C, oppure BF e CF, che risultino aver comunque subito danni gravi o maggiori come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, sulla base di apposita perizia asseverata dal tecnico incaricato dal privato cittadino, il Comune, con il supporto della struttura commissariale ove richiesto, provvede alla verifica dello stato di danno prima dell’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico.
3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della presente ordinanza in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e/o ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all’amministratore condominiale in caso di condominio costituito, oppure a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.
4. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 3, quanto stabilito dall’aliicolo 21, comma Il, del D.L. 109/2018. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell’ edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale. Qualora i proprietari non provvedano volontariamente all’avvio di quanto previsto al comma 3, su istanza anche di un solo proprietario interessato, il Comune, entro 30 giorni invita i proprietari delle unità immobiliari a provvedere volontariamente. Se ciò non accade entro i successivi 30 giorni, il Comune, informando preventivamente il Commissario straordinario, si sostituisce ai proprietari inadempienti per l’esecuzione dell’intervento mediante l’occupazione temporanea dell ‘immobile, comunque per un periodo non superiore a tre anni e per cui non è dovuto alcun indennizzo.
5. Per l’effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui alla presente ordinanza assegnabili ai predetti proprietari e, qualora i costi degli interventi di riparazione dei anni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile, si rivalgono sui rispettivi proprietari inadempienti in quota parte.
Articolo 3
Definizioni
1. Agli effetti della presente ordinanza:
a) per “edificio” (formato da una’o più unità immobiliari) si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
fabbricati costruiti in epoche diverse;
fabbricati costruiti con materiali diversi;
fabbricati con solai posti a quota diversa;
fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per “unità immobiliare” si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
c) per “attività produttive” si intendono quelle definite dall’articolo 1 dell’allegato l del Regolamento (CE) n. 65112014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
d) per “immobili a struttura ordinaria”, oggetto della presente ordinanza, si intendono immobili con materiali e strutture ordinarie, non a grandi luci e/o prefabbricate, secondo le defmizioni di cui alla procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES richiamata in premessa;
e) per “aggregato edilizio” si intende un insieme di edifici (unità strutturali) non omogenei, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere;
f) per interventi di “riparazione e/o rafforzamento locale” quelli eseguiti su edifici con «livello operativo» LO, come definito nella Tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 (NTC 2018);
g) per interventi di «miglioramento sismico» quelli che riguardano edifici con «livello operativo» LI, L2 ed L3, come definito nella Tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al paragrafo 8.4.2 delle NTC 2018 e finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli lO, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), fermo
restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 20 Il;
h) per interventi «di ricostruzione e/o adeguamento sismico» quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L4, come definito nella Tabella 5 dell’ Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, nel rispetto delle previsioni di legge per gli edifici e strutture oggetto di danno per calamità naturali o catastrofi, oppure nell’ adeguamento sismico ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018.
2. Qualora il sito su cui è ubicato l’edificio ricada tra quelli di cui all’art. 15, comma 1 della presente ordinanza, la ricostruzione può avvenire nei tennini e secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 4
Determinazione dei contributi
1. Nei Comuni di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legge 109/2018 il contributo previsto per gli interventi indicati all’art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all’art. 21, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso decreto legge, è pari al 100% del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legge n. 109/2018, il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità della presente ordinanza.
Articolo 5
Determinazione dei costi ammissibili a contributo
1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, il contributo è detenninato sulla base del minor importo tra il costo complessivo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’ Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi LI, L2, L3 o L4 attribuiti agli edifici interessati.
2. Il costo complessivo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti dall’interessato per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, (anche già eseguite e come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di lO livello – AeDES»), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come detenninati ai successivi artt. 8 e 14.
3. Il costo complessivo dell ‘intervento comprende anche:
a) nel caso di ripristino con miglioramento/adeguamento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’ Allegato n.1;
b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’ edificio, le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell ‘Allegato n.l.
4. Il contributo per i lavori è destinato per almeno il 50% alle opere di messa in sicurezza, di riparazione dei danni e di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere, strettamente connesse, di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni e all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli
10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
5. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate esterne allo stesso edificio, dichiarate inagibili con allegata scheda Aedes, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero, quali cantine, autorimesse, magazzini, immobili e strutture comunque funzionali all’abitazione o all’attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
6. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 secondo periodo sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso costo parametro attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficieutile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
7. Ai fini della determinazione del costo dell’intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell’ edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’ edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.
8. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’ esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, motivate dall’insorgere di situazioni imprevedibili al momento della progettazione, da normative sopravvenute o da prescrizioni delle amministrazioni competenti intervenute successivamente alla stessa e approvate dal Comune. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
9. Nei casi di cui al comma 8, qualora l’intervento in variante sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica/edilizia e non richieda l’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo edilizio, né modifichi il progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte del Comune potrà avvenire con l’atto di erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.
Articolo 6
Modalità di calcolo del contributo
1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore impOlio tra:
il costo dell’intervento, al lordo dell’IV A se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva, così come definita all’art. 1 comma 2 letto a) dell’ordinanza commissariale n. 4 del 15/02/2019, dell’unità immobiliare o produttiva il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n.1, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IV A se non recuperabile.
2. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato n. 1:
– Il Livello operativo L4 comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico.
– I Livelli operativi LI, L2 e L3, parimenti, comportano l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. – Il Livello operativo LO detenni nato invece sul solo livello di danno di cui all’Allegato l dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, contempla esclusivamente l’esecuzione di interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale.
3. Al fine di detenninare la maggiorazione complessiva dell’IV A da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e in quota relativa ad altre spese comunque ammissibili detenninate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IV A di competenza.
4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell’ Allegato n. 1.
Articolo 7
Disciplina delle spese tecniche
1. Gli incarichi tecnici devono essere affidati nel rispetto dell’art. 30 del D.L. n. 109/2018, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e che dimostrino di possedere la regolarità contributiva, previdenziale e fiscale al momento dell’affidamento dell’incarico e durante l’intero
svolgimento dei lavori.
2. Le percentuali indicate al comma 3 dell’articolo 30 del decreto legge n. 109 del 2018 costituiscono il valore massimo del contributo erogabile per le spese tecniche dal Commissario Straordinario.
3. Le spese tecniche per la sola progettazione ammesse a contributo sono erogabili nella misura massima del 50% del contributo ammissibile per le stesse spese secondo la modalità riportata all’art. 13 comma 3 della presente ordinanza. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geo gnostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progetti sta incaricato a imprese specializzate, purché
queste siano iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del D.L. 109/2018.
Articolo 8
Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi
1. Fermo restando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per il conferimento per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell’intervento, al netto dell’IVA, per importo fino a 200.000 euro;
b) 1,5% del costo dell’intervento, al netto dell’ IVA, eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
c) 1% del costo dell’intervento, al netto dell’IVA, eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell’intervento, al netto dell’IVA, eccedente 3.000.000 euro.
2. L’attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l’assunzione, relativamente all’intervento da effettuare, dell’incarico di pro getti sta, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché
con l’effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto legge n. 109 del 2018.
3. Il contributo per le spese di cui al comma 1 è corrisposto con le modalità di cui all’art. 13 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, sulla base di una dettagliata relazione inerente l’attività professionale svolta, dei verbali di riunione e delle relative spese effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 9
Domanda di accesso ai contributi
1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono presentate, sulla base di quanto indicato all’art. 24 del decreto legge 109/2018, dai soggetti legittimati al Comune a mezzo PEC o con deposito al Protocollo, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo necessario alla tipologia di intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati (anche in forma digitale), oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo:
a) una relazione tecnica asseverata a firma di professionista, abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 del decreto legge 109/2018, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17 del decreto legge 109/2018, a
cui si allega la scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico previsti, riferiti all’edificio nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo
da cui risulti l’entità del contributo richiesto;
c) l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione effettuata ai sensi dell’art. 21 comma 13 del D.L. n. 109/2018, al momento vigente, e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia come indicato nel successivo comma 3;
d) una dichiarazione dei proprietari o soggetti beneficiari, per ogni unità immobiliare interessata dalla domanda di contributo, resa nella forma sostitutiva dell’atto notorio prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la stessa è
legittima dal punto di vista urbanistico-edilizio oppure che la stessa è interessata da abusi edilizi oggetti di domanda di condono (nel tal caso indicame gli estremi) e che, in ogni caso, l’immobile danneggiato non è oggetto di vigente ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.
2. La domanda di contributo, resa dall’avente diritto anch’essa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del DPR 44512000, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a. gli estremi e la categoria catastale delle unità immobiliari dell’edificio;
b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni e all’attività produttive nonché alle
pertinenze interne e a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
c. la destinazione d’uso;
d. il numero e la data della scheda AeDES, se disponibile, o dell’ordinanza di sgombero;
e. il nominativo degli aventi diritto e il titolo che legittima alla richiesta di contributo;
g. l’importo del costo ammissibile a contributo ai sensi dell’art. 6, comma 1 della presente ordinanza, calcolato dal tecnico incaricato come minor valore tra il costo complessivo dell’intervento e il costo convenzionale, illustrato da elaborati grafici contenenti quotature e superfici di ogni singolo vano.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e dell’eventuale collaudo;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, a termini dell’ art. 21 comma 13 del decreto legge n. 109/2018; a tal fine le imprese prescelte devono:
– risultare iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del D.L. n. 109/2018 che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
– dimostrare di possedere la regolarità contiibutiva, previdenziale e fiscale al momento dell’affidamento dell’appalto e durante l’intero svolgimento dei lavori, sulla base del documento unico di regolarità contributiva (DURe) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
– essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 258.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come previsto dall’art. 23 comma 5 lettera c) del decreto legge
109/2018;
c) l’indicazione del conto corrente dedicato intestato esclusivamente al beneficiario del contributo.
4. Alla domanda di contributo devono essere pertanto allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 109/2018:
a) relazione asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata documentazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES, se disponibile, o all’ordinanza di sgombero; la relazione dovrà
altresì contenere la dichiarazione di conformità tra gli elaborati finalizzati all’ ottenimento del contributo e quelli necessari a ottenere l’autorizzazione sismica e le altre necessarie per il titolo edilizio abilitativo;
b) dichiarazioni autocertificative con la quale i professionisti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza (nonchè dell’eventuale collaudo), attestino di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, comma l e 2, del D. L. n. 109/2018, e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice che non siano episodici;
c) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione puntuale dei danni rilevati e delle eventuali opere di pronto intervento e messa in sicurezza, anche già eseguite ed opportunamente documentate;
ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col D.M. 17 gennaio 2018, e necessaria ai fini del deposito o dell’ eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
iv. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell’edificio e rappresentate in dettaglio nella relazione di cui alla precedente lettera a); v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni telmiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
vi. computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, con il ribasso conseguito dall’impresa appaltatrice e l’indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
vii. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all’ali. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
viii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
ix. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio completa di indicazione dei punti di presa.
d) documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta dell’impresa ai sensi dell’articolo 21, comma 13, del decreto legge 109/2018;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 29, comma 1, del D.L. n. 109/2018;
f) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto;
g) sottoscrizione di tutti soggetti interessati dal procedimento dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento (DE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Articolo 10
Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.L. n. 109/2018, il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza, prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, perde il diritto al contributo ed è tenuto alla resituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.
Articolo 11
Concessione del contributo
1. In sede di rilascio del titolo edilizio, ai fini della concedibilità del contributo, il Comune dovrà attestare la legittimità urbanistica originaria o intervenuta dell’intero immobile e, in caso di intervenuta sanatoria edilizia, dovrà essere specificata se la stessa è avvenuta precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge del n. 109/2018.
2. Nel caso in cui l’ edificio risulti essere interessato da abusi edilizi non ancora condonati alla data di entrata in vigore del decreto legge del n. 109/2018, giusto dettato dell’art. 25 del D.L. n. 109/2018, il contributo di cui alla presente ordinanza allo stato non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono. Il progetto di riparazione/ricostruzione e l’istanza di condono vengono esaminati dai Comuni anche attraverso l’indizione di apposite conferenze dei servizi. La concessione dei contributi, nei limiti e nei termini del citato mi. 25, è in ogni caso subordinata all’accoglimento delle istanze di condono.
3. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune procede tempestivamente all’ accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento che dev’essere eseguito nel rispetto delle procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della relativa modalità organizzativa e regolamentare del Comune in cui è ubicato l’immobile.
4. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui all’articolo 21, comma 13, del D.L. n. 109/2018, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche.
5. Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo dal Comune, si determina tempestivamente in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto totale o parziale dell’istanza, informandone il Comune e il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza il Comune provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. Il della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
6. Il provvedimento di concessione del contributo è trascritto nei registri immobiliari, su richiesta del Comune, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione e senza alcuna altra formalità.
Articolo 12
Esecuzione dei lavori
1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal direttore dei lavori, sono trasmesse immediatamente al Comune e seguono le procedure previste dalla legge.
2. I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo; a richiesta dei proprietari interessati, il Comune può autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di un anno.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica al Comune l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. Il Comune dispone le verifiche ritenute opportune relativamente all’effettiva ultimazione dei lavori, fermo restando l’attività di controllo di cui all’art. 17 della presente ordinanza.
5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori centottanta giorni, informandone contestualmente il Commissario. In caso di ulteriore inadempienza non motivata adeguatamente il Commissario chiede al soggetto beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.
Articolo 13
Erogazione del contributo
1. Il contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 25 comma 3 del decreto legge n. 109 del 2018, è erogato tramite il Comune al beneficiario, con fondi resi disponibili dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 10% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 10% dei lavori ammessi e della dichiarazione di
impegno del legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
b) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del
legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del terzo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del
legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli resisi necessari per la completa agibilità dell’edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.
2. Inoltre, ai fini dell’ erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette al Comune la seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dal Comune in corso d’opera;
b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 6, comma 1, per la determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al Comune e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente;
e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.
3. Ai fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all’art. 7, comma 3, della presente ordinanza, relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta al Comune per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il
recupero dell’immobile.
4. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse saranno erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Comune, all’esito della dovuta istruttoria, trasmette al Commissario straordinario la determinazione controllata dei contributi di cui ai precedenti commi e ne certifica l’erogabilità ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica, altresì, della regolarità contributiva tramite DURC di tutti gli operatori economici interessati (imprese e tecnici).
6. II contributo è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate ai precedenti commi 1, 3 e 4 e previa produzione dei documenti ivi indicati. Ad avvenuta erogazione il Comune dà comunicazione al Commissario allegando ordinativo di pagamento quietanzato fino alla concorrenza dell’importo liquidato su ogni singolo intervento.
Articolo 14
Aggregati edilizi
1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della presente ordinanza, composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi ad un intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio temporaneo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Tale maggiorazione diventi pari
al 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno tre edifici. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile, contenente l’indicazione dell’amministratore del consorzio il quale provvederà a presentare la domanda di contributo.
2. Le disposizioni e maggiorazioni del comma 1 si applicano anche nel caso che una o più unità strutturali dell’aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell’aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.
3. All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo LO. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo LO i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.
4. Qualora l’aggregato contenga edifici che non hanno richiesto o richiedono un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dal Comune a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dei predetti edifici agibili sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.
5. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici coinvolti e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 9, comma 3, lettera b) della presente ordinanza.
6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 9 e da una scheda riepilogativa. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione allivello operativo attribuito allo stesso.
7. Qualora i proprietari non provvedano volontariamente alla costituzione del consorzio ai sensi del comma 1, su istanza anche di un solo proprietario interessato, il Comune, entro 30 giorni invita i proprietari delle unità immobiliari a costituire il Consorzio. Se ciò non accade entro i successivi 30 giorni, il Comune, informando preventivamente il Commissario straordinario, si sostituisce ai proprietari inadempienti per l’esecuzione dell’ intervento mediante l’occupazione temporanea dell’immobile, comunque per un periodo non superiore a tre anni e per cui non è dovuto alcun indennizzo.
8. Per l’effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui alla presente ordinanza assegnabili ai predetti proprietari.
9. Qualora, in presenza di un aggregato edilizio, il tecnico incaricato dai proprietari di un singolo edificio appartenente all’aggregato dimostri la possibilità tecnica di non procedere all’ intervento unitario ai sensi dei commi precedenti, le maggiorazioni previste nel presente articolo non si applicano e le eventuali opere aggiuntive necessarie ai presidi di sicurezza degli edifici adiacenti ed eccedenti il contributo ammissibile restano a carico dei suddetti proprietari. Resta ferma la facoltà del Comune non autorizzare l’intervento sul singolo edificio e di disporre l’intervento unitario per l’aggregato.
Articolo 15
Edifici ubicati in aree instabili e interessate da dissesti idrogeologici
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate ai sensi dell’ art. 1 comma 2 della presente ordinanza e/o dal Piano di Assetto Idrogeologico (P AI) e/o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorità competenti, quali:
a) fasce fluviali a maggiore pericolosità o a maggiore rischio di esondazione;
b) aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavità sotterranee instabili.
2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi edilizi sono autorizzabili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente, così come previsto dall’art. 1 comma 2 della presente ordinanza.
3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio frnanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 26, comma 2, lettera d), del decreto legge 109/2018 (oppure da analoghi strumenti di pianificazione) sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2, purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione
delle opere di mitigazione.
4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell’Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Comune può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi eventualmente edificabili a seguito di apposita variante dello strumento urbanistico, ove consentito.
5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sull’intera superficie dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%.
L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza transitano al patrimonio del Comune anche per un eventuale uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.
Articolo 16
Contratti d’appalto
1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189/2016 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatOli o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La volontà dell’impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali, in un limite percentuale pari a quello analogamente stabilito dal vigente art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 con riferimento all’importo contrattuale, nonchè la conseguente autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d’appalto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’ Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 18912016 e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l’importo dei lavori affidati.
3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo.
Il direttore dei lavori vigila sull’ osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.
Articolo 17
Controlli
1. La struttura commissariale procede, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, a verifiche a campione su almeno ilI 0% degli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi, previo sorteggio dei beneficiari da sottoporre a controllo.
2. Qualora dalle verifiche effettuate emerga che i contributi sono stati percepiti in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario adotta i provvedimenti di cui all’art. 24 comma 5 del decreto legge n. 109/2018.
Articolo 18
Cumulabilità dei contributi
1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere o stesse finalità da pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei contributi assistenziali alla persona, di autonoma sistemazione ed altre forme alloggiative assistenziali, nonché dei contributi concessi ai fini della ripresa delle attività produttive. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell’articolo 16-bis comma l del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i. (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
Articolo 19
Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia
1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi e il recupero delle somme illegittimamente erogate.
2. Oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1 il Commissario, d’intesa con i Comuni interessati, dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente articolo lO owero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
c) carenza dei necessari presupposti o incompletezza insanabile della documentazione prodotta, ovvero difformità degli interventi eseguiti rispetto a quelli autorizzati, accertata anche a seguito delle verifiche a campione di cui all’art. 17;
d) alienazione dell’immobile ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.L. n. 109/2018, con le precisazioni di cui al comma 10 dello stesso art. 21.
3. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
4. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.
5. Il Commissario, avutone notizia, può sospendere fino a cessate esigenze la concessione dei contributi qualora l’impresa appaltatrice non rispetti l’obbligo di cui all’articolo 13, comma 1, di pagare le imprese sub-appaltatrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
Articolo 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si prowede con le risorse finanziarie stanziate a nonna dell’ articolo 19 del decreto legge 109/2018 e con quelle che saranno rese disponibili al Commissario sulla base delle maggiori esigenze risultanti a seguito del fabbisogno rappresentato in sede governativa a termini dell’art. 18 comma 1 lett. c) del D.L. n.109/2018.
Articolo 21
Efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Prefetto di Napoli, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, al Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e all’albo pretori o dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Carlo Schilardi
Commissario straordinario del governo
per la ricostruzione del territorio dell’isola di Ischia