Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre 2019

Modifica dell’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.

 

INDICE

Allegato A)

Allegato B)

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012)”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Richiamati, infine, i commi 7 e ss. dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii che prevedono che al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza, il titolare dell’attivita produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/”008 e s.m.i., debba acquisire la certificazione di agibilita sismica dell’edificio, in cui si svolge la suddetta attivita ;

Visti:
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012)”;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 dicembre 2015 recante “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012”;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 con il quale viene estesa anche al settore agricoltura la disciplina prevista dal suddetto decreto 28 dicembre 2012;

Richiamata la propria Ordinanza n. n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalita e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”.

Visti:

– il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
– il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento (UE) N 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
– il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 del 1 luglio 2014, pag. 1);

Visto, infine, l’ Aiuto di Stato numero SA.47048(2016/XA) del 26 aprile 2017 relativo imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, prorogato al 31/12/2020 con l’Aiuto di Stato numero SA.50530 (2018/XA) dell’1 marzo 2018;

Dato atto che i contributi per tutti i settori, ad eccezione del settore agricoltura, verranno erogati nel rispetto delle modalita e dei limiti del regime di aiuto “de minimis”, previsto dal succitato Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Considerato che, persistono a tutt’oggi le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per la ripresa in sicurezza delle attività produttive, in considerazione delle molteplici segnalazioni pervenute dai tecnici del territorio;

Ritenuto necessario, pertanto, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento e al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese:
– riaprire dal 2 settembre 2019 i termini per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 28 febbraio 2020, consentendo al maggior numero di imprese di presentare domanda di contributo al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012
– prorogare al 31 marzo 2020 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 31 ottobre 2019,
– prorogare al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione precedentemente fissato al 31 gennaio 2020;

Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012, a partire dal 2 settembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012 e comunque non oltre il 28 febbraio 2020, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese di tutti settori produttivi, compresa l’agricoltura sulla base di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2016 gia citato,anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 210/2015;
2. di prorogare al 31 marzo 2020 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 31 ottobre 2019;
3. prorogare al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione precedentemente fissato al 31 gennaio 2020;
4. di approvare i testi coordinati contenenti le modalita e i criteri per la concessione alle imprese dei contributi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del Decreto Legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, tenendo conto delle specificità prescritte per il settore agricoltura dalla Commissione Europea.
5. di dare atto che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.
6. di dare atto che per il settore agricoltura la priorità nella concessione del contributo sarà rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione nella L. n. 122/2012.
7. di mantenere inalterata, in ogni sua parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, la propria Ordinanza n. 31/2018.

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)