Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio 2020

Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.

 

INDICE

Art. 1 – Approfondimento delle Faglie Attive e Capaci (FAC)
Art. 2 – Soggetti e compiti
Art. 3 – Ripartizione dei Fondi
Art. 4 – Affidamento degli incarichi e procedure di gara
Art. 5 – Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi
Art. 6 – Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia 

ALLEGATO TECNICO

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicatopubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalmedesimo decreto-legge n.109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessatidagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto l’art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1 lettera l-bis) il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità degli studi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Vista l’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’Ordinanza n. 13 del 89 gennaio 2017” in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni del cratere del centro Italia interessati;
Visto l’articolo 5 dell’Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 con cui sono stati aggiornati i “Criteri generali per l’utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”;
Atteso che i piani di microzonazione sismica di livello 3 sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro MS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato articolo 2, comma 1 lett. l-bis), ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta dalle Parti il 17 maggio 2017;
Dato atto che dagli studi di microzonazione sismica di livello 1 sono emerse faglie attive e capaci, cui sono correlabili zone di attenzione nelle carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS);
Dato atto che le “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015, versione 1.0)”, redatte dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica, nominata con D.P.C.M. 21 aprile 2011, ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome nella seduta del 7 maggio 2015 (di seguito: “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015)” o Linee guida FAC), prevedono laperimetrazione di una zona di attenzione per instabilità da fagliazione superficiale (ZAFAC), delle dimensioni di 400 metri a cavallo della traccia del piano di rottura principale della faglia attiva e capace, a meno di chiare e documentate evidenze geologiche che giustifichino dimensione inferiori;
Dato atto che la perimetrazione di queste zone, secondo le citate Linee guida FAC, rimanda obbligatoriamente ad approfondimenti con l’acquisizione di elementi informativi specifici, nell’ambito degli studi di livello 3 di microzonazione sismica;
Dato atto che per le suddette ZAFAC sono disciplinati gli usi del suolo e le previsioni di trasformazione, secondo le indicazioni specifiche contenute nelle Linee guida FAC;
Rilevato che gli studi di approfondimento previsti per le zone di faglie attive e capaci consentono di ridurre la geometria delle ZAFAC, giungendo alla definizione delle Zone di Suscettività (ZSFAC) e delle Zone di Rispetto (ZRFAC), meno ampie delle ZAFAC e rispondenti agli specifici livelli di pericolosità connessa con eventi sismici;
Rilevato che, nell’ambito dei Comuni del cratere sismico del centro Italia, alcune Faglie Attive e Capaci interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati dal sisma ed oggetto di ricostruzione, e pertanto è necessario avviare gli studi di approfondimento previsti nelle citate Linee Guida FAC;
Ritenuta pertanto prioritaria la necessità di procedere con gli approfondimenti scientifici in tali zone, ai fini dell’integrazione degli esiti degli studi di microzonazione negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dei Comuni in questione e per procedere ad una più completa definizione dei relativi interventi di ricostruzione;
Sentite le Regioni interessate nella cabina di coordinamento tenutasi in data 10 luglio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
Approfondimento delle Faglie Attive e Capaci (FAC)

1. Le disposizioni della presente Ordinanza, in continuità con gli studi di microzonazione sismica di livello 3, di cui sono dotati i Comuni in esecuzione dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, e diquanto previsto nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (2015)”  sono finalizzate a dotare degli studi di approfondimento su Faglie Attive e Capaci i Comuni di cui all’Allegato tecnico.
2. I Comuni di cui all’Allegato tecnico sono quelli in cui si rendono necessari -in considerazione degli obblighi d’uso e di mantenimento delle relative distanze che le ZAFAC impongono approfondimenti sulle Faglie Attive e Capaci, in quanto le stesse interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati ed insistono su aree oggetto di ricostruzione.
3. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secondo quanto indicato nel documento “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (2015)” (http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_Faglie_Attive_Capaci_2016.pdf/bb7dcd4e-0c48-4386-bd8f-39cb0e38913c) di cui al comma 1, della“Proposta per una migliore applicazione delle Linee Guida FAC” e delle “Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS” (cfr. Allegato tecnico), condivisi con il Dipartimento della Protezione Civile.
4. L’attività verrà svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico – scientifico del Gruppo di Lavoro FAC composto da rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da rappresentanti nominati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2
Soggetti e compiti

1. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 svolge funzione di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci di cui all’articolo 1, e si avvale quale centrale unica di committenza dell’Agenzia nazionale per l’attrazionedegli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia), la quale provvederà ad espletare le procedure di scelta del contraente. Il Gruppo di Lavoro FAC come definito al precedente articolo 1 svolgerà le attività di supporto e le funzioni di coordinamento tecnico scientifico.
2. Gli studi dovranno essere condotti da soggetti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei campi della Geologia del Quaternario, della Sismotettonica e della Microzonazione Sismica applicata allo studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC).

Art. 3
Ripartizione dei Fondi

1. Per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci nei Comuni indicati all’allegato 2, è ripartito il finanziamento complessivo di 568.180,80, IVA compresa, secondo lo schema di ripartizione per Lotti, di cui all’Allegato tecnico, a valere sulle economie nell’ambito del finanziamento di Euro 6.500.000,00 disposto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 189 del 2016 per l’esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 eseguiti in attuazione dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 e la restante parte a carico dei fondi di cui all’art.4 del DL189/2016.

Art. 4
Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L’affidamento degli incarichi per l’esecuzione degli studi di cui all’articolo 1 tiene conto dello stato delle conoscenze acquisite con gli studi di Microzonazione Sismica di cui all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. Gli studi dovranno essere condotti in conformità con: “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci(2015) ”, “Proposta per una migliore applicazione delle Linee Guida FAC” e “Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS” (cfr. Allegato tecnico).
2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, verranno selezionati mediante le procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2 lett. b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5
Requisiti professionali per l’affidamento degli incarichi

1. L’affidamento dell’incarico di studio di cui all’articolo 1 è rivolto a soggetti di elevata competenza negli studi geologici di pericolosità sismica che dispongano dei seguenti requisiti:
•comprovata conoscenza della Geologia e dell’evoluzione geodinamica dell’Appennino centrale, con particolare riferimento al quadro cinematico attuale;
•comprovata conoscenza della stratigrafia e dell’evoluzione geologica del Quaternario dell’Appennino centrale, con particolare riferimento al Pleistocene Superiore-Olocene;•comprovata esperienza nel campo della Geologia Strutturale, Geofisica di esplorazione e della Geomorfologia;
•comprovata esperienza in studi finalizzati all’individuazione e parametrizzazione di faglie attive e capaci;
•comprovata esperienza negli studi di Paleosismologia e di geocronologia del Quaternario ed in particolare nella progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche.In ragione dell’esperienza richiesta, ed in considerazione della complessità e specificità degli studi in materia e delle risorse, umane e strumentali, necessarie per la loro esecuzione, l’affidamento è rivolto a Dipartimenti universitari ed Enti di ricerca e a soggetti parimenti in possesso dei requisiti sopraindicati, residenti in Italia o altro Stato membro dell’Unione Europea.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, come previsto dall’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attraverso la presentazione di dettagliata documentazione:
•di avere svolto, negli ultimi dieci anni, studi in materia di Faglie Attive e Capaci oggetto di pubblicazione scientifica, ovvero regolarmente trasmessi ed approvati dal Committente;
•di avere svolto attività di rilevamento geologico, geologico-strutturale, geomorfologico e morfoneotettonico;•di aversvolto studi paleosismologici mediante progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche;
•di avere implementato banche dati geografiche e/o Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) in ambiente G.I.S.
3. Ciascun soggetto di cui alcomma 1 può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo (per Lotti) di cui alla presente Ordinanza.

Art. 6
Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. Entro 180 giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e producono i risultati che saranno validati dal Gruppo di Lavoro FAC entro i successivi 30 giorni.
2. Gli esiti degli studi sulle faglie attive e capaci sono trasmessi ai sindaci dei comuni interessati, i quali provvedono a porre in essere tutti gli atti necessari finalizzati al recepimento negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione
3. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione a scala regionale.

Art. 7
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanzaè comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanzaentra in vigore il giorno dellasua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

 

Il Commissario straordinario
Prof. Geol. Piero Farabollini

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