Ultimo aggiornamento: 6 Agosto 2019

Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica.

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INDICE

Art. 1 – 1° stralcio del Piano di interventi per gli edifici scolastici
Art. 2 – Attività di progettazione e di indagini preliminari
Art. 3 – Presentazione ed approvazione dei progetti
Art. 4 – Modalità di appalto dei lavori di ricostruzione/riparazione
Art. 5 – Disposizioni finanziarie
Art. 6 – Efficacia

1° STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione nei telTitori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’ariicolo Il della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come da D.L. 109 del 28 settembre 2018;

Visto il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, e in particolare:
a) l’art. 22 comma 1 lettera b) il quale prevede contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sulla base dei danni effettivamente verificatisi;
b) l’art. 26 comma 1 il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’ ari. 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei sevizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’art. 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione
dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c.
c) l’art. 26 comma 2. lettera b, il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 26, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, si provvede a predisporre e approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento delle condizioni necessarie per la
ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica e che i piani sono predisposti sentito il Ministero dell ‘istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR);
d) l’art. 29 il quale prevede al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che, ai sensi del medesimo comma, il Commissario Straordinario si avvale della Struttura di cui all’art. 30 sopracitato e della Anagrafe ivi prevista, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli
interventi per la ricostruzione;
e) l’art. 30, comma 6, il quale prevede che l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli delle soglie di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’articolo 46 del medesimo codice e che, ai sensi del medesimo comma, agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’art. 23 comma 11 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’art.19 del D. L. n. 109 del 28 settembre 2018.
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Ministeriale 18 Gennaio 2008 n. 40 “Modalità di attuazione dell’art.48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;
Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 ed in particolare del punto 8.4 delle citate Norme Tecniche;
Considerato che, nel caso di interventi di ricostruzione pubblica appare necessano procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei criteri individuati dall’articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 ed il successivo decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 5012016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, ed in particolare il Capo I inerente “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi
infrastrutturali, e di rigenerazione urbana”;
Ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte al citato “Codice dei contratti pubblici” dal predetto Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, con particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, coordinando le stesse con le disposizioni del Decreto Legge n. 109/2018;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili o danneggiati, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica;
Tenuto conto dei decreti n. 612 del 6/9/2018 e n. 637 del 3/10/2018 del Ministro dell’istruzione, dell ‘università e della ricerca, con cui sono stati finanziati alcuni interventi finalizzati a garantire la continuità didattica nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
Sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’incontro tenutosi a Roma il 23/11/2019 presso la sede dello stesso MIUR a viale Trastevere, finalizzato all’avvio degli interventi di cui all’art. 26, comma 1, lettera b);
Viste le note n. 2011 del 24/1/2019 del Direttore Generale del MIUR e n. 343/CS/Ischia del 24/1/2019 dello scrivente, relative all’attuazione degli interventi di cui ai decreti n. 612 e 327/2018 citati in precedenza;
Sentiti i comuni di Casamlcciola Terme, Florio e Lacco Ameno nell ‘incontro tenutosi a Napoli presso la sede della struttura commissariale il 29/11/2018;
Viste le note n. 2343/U del 25/02/2019 e n. 2379/U del 26/02/2019 del Comune di Lacco Ameno, con cui sono state confermate le attuali esigenze dell’ente relativamente al piano di cui trattasi;
Vista la nota n. 6122 del 26/02/2019 del Comune di Forio, con cui sono state confermate le attuali esigenze dell’ ente relativamente al piano di cui trattasi;
Vista la nota n. 2712 del 1/3/2019 del Comune di Casamicciola Terme, con cui sono state confermate le attuali esigenze dell’ente relativamente al piano di cui trattasi; Sentiti nella seduta del 6/3/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell’ art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018;
Vista la nota prot. n. 617/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’ art. 18 comma 3) del D. L. n. 109/2018;
Vista la nota prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’art. 26 comma 2 lett. b) del D. L. n. 109/2018;
Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. AOODGEFID n. 11523 del 9 aprile 2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Vista la nota dello scrivente prot. n. 1046/CS/Ischia del 17/04/20 19, con cui è stato comunicato al MIUR il recepimento delle osservazioni ministeriali;
Vista la nota contestuale prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero dell’economia e finanze lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’art. 26 comma 11 del D.L. n. 109/2018;
Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. UCL 1438 del Il aprile 2019 del Ministero dell’ economia e finanze;
Vista la nota contestuale dello scrivente prot. n. 1 046/CS/Ischia deI 17/04/20 19, con cui è stato comunicato
al MEF il recepimento delle osservazioni ministeriali;
Vista la nota nA28/CS/Ischia del 8/212019 dello scrivente con cui la Città Metropolitana di Napoli è stata invitata a determinare le attuali esigenze dell’ ente relativamente al piano di cui trattasi;
Vista la nota n. 30774 del 12/03/2019 della Città Metropolitana di Napoli, con cui sono state confermate le attuali esigenze dell’ ente relativamente al piano di cui trattasi;
Sentiti nella seduta del 6/3/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell’ art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018;
Vista la nota prot. n. 617/CS/Ischia del 07/0312019, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione
Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’ art. 18 comma 3) del D. L. n. 109/2018;
Vista la nota prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’art. 26 comma 2
lett. b) del D. L. n. 109/2018;
Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. AOODGEFID n. 11523 del 9 aprile 2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Vista la nota dello scrivente prot. n. 1046/CS/Ischia del 17/04/2019, con cui è stato comunicato al MIUR il recepimento delle osservazioni ministeriali;
Vista la nota contestuale prot. n. 615/CS/Ischia del 07/03/2019, con cui è stato comunicato al Ministero dell’economia e finanze lo schema della presente ordinanza, ai sensi ed ai fini dell’art. 26 comma 11 del D.L. n. 109/2018;
Vista la nota di riscontro con osservazioni prot. n. UCL 1438 del 11 aprile 2019 del Ministero dell’ economia e finanze;
Vista la nota contestuale dello scrivente prot. n. 1046/CS/Ischia del 17/04/2019, con cui è stato comunicato al MEF il recepimento delle osservazioni ministeriali;

DISPONE

Articolo 1
1° stralcio del Piano di interventi per gli edifici scolastici

1. È approvato 1° stralcio del piano per il ripristino delle scuole dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma del 21 agosto 2017 nei territori dell’isola d’Ischia, come riportate nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con relativi interventi di ricostruzione/riparazione e costi di progettazione o per indagini preliminari, individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi
dell’art. 18, comma l, lettera c) del D. L. n. 109/2018, d’intesa con gli Enti locali interessati e con il MIUR che hanno provveduto a fornire utili elementi per la quantificazione delle risorse. Si precisa che col presente piano vengono approvati dal punto di vista economico anche gli anticipi per le spese di progettazione a far carico sulla contabilità speciale di cui all’art. 19 del D. L. n. 109/2018, per un importo complessivo di € 561.000.00.
2. Attesa la necessità di assicurare con ogni sollecitudine la normale fruibilità in condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, gli interventi inseriti nel presente piano rivestono una importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
3. La progettazione e gli interventi di riparazione/ricostruzione dovranno prevedere, in viltù del combinato disposto dell’ art. 22 comma l lettera b) e dell’ art. 26 comma l, interventi di adeguamento sismico ove possibili in termini di fattibilità e di tempistica attuativa, oppure opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, nonché interventi di adeguamento funzionale.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione del piano di cui al comma l, nell’Allegato n. 1 sono indicati gli edifici dichiarati inagibili o danneggiati con denominazione e ubicazione, l’ente proprietario dell’immobile quale soggetto attuatore nel rispetto di quanto disposto dall’art. 27 del D.L. n. 109/2018, lo stato di fatto (utilizzato / non utilizzato), gli interventi di riparazione necessari e la stima dell’ anticipo delle spese tecniche per le attività progettuali o le indagini preliminari.

Articolo 2
Attività di progettazione e di indagini preliminari

1. In ragione della necessità di procedere all’avvio dell’ attività di ricostruzione e di riparazione con miglioramento/adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all’articolo l, comma l, della presente ordinanza, ai Soggetti attuatori di cui all’art. 27, comma l del D. L. n. 109/2018, in qualità di proprietari degli immobili scolastici di cui trattasi, sono corrisposte, a titolo di anticipazione, le somme necessarie per avviare la progettazione degli interventi nella misura massima del 30% delle spese tecniche così come individuate dai Soggetti attuatori sulla base di una stima economica preliminare dell’intervento di ricostruzione o di riparazione con adeguamento/miglioramento. Al termine delle attività progettuali, in conformità con quanto stabilito al comma 2 del presente alticolo, a seguito di opportuna rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la progettazione, si provvederà a rimodulare il piano di cui trattasi, deteliminando i costi definitivi delle spese tecniche e quelli complessivi per la realizzazione dei lavori.
2. I Soggetti attuatori provvedono a predisporre i progetti esecutivi degli interventi di ricostruzione/riparazione inseriti nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, finanziati dal Commissario straordinario e a inviarli, muniti della verifica preventiva della progettazione e del verbale di validazione del Responsabile del Procedimento di cui alI’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Commissario stesso che, a a termini dell’art. 26, comma 8, del D. L. n. 109/2018, previo esame degli stessi, verifica la congruità economica, li approva e adotta il decreto di concessione del contributo per gli interventi con fondi a valere sulla contabilità speciale, a valle del quale il Soggetto attuatore potrà avviare le procedure di appalto di cui al successivo articolo 4.
3. Fra le attività propedeutiche alla predisposizione dei progetti esecutivi rientrano anche le indagini di vulnerabilità sismica delle strutture che, ove già effettuate, possono essere comunque ricomprese nelle spese progettuali complessive dell’intervento, salvo quelle finanziate dal MIUR o da altri Enti.
4. Per lo svolgimento dell’attività di predisposizione dei progetti esecutivi i soggetti attuatori possono procedere, esclusivamente in caso di attestata indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità, anche mediante il conferimento di appositi incarichi, assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di assoluta rotazione degli affidamenti e degli inviti, di trasparenza e di concorrenza, così assolvendo alle prescrizioni recate dall’art. 30 comma 4 del decreto legge n. 109/2018, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) fermo restando quanto disposto in via generale dall’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per importi inferiori a quelli delle soglie di cui all’articolo 35 dello stesso decreto, secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 7, del decreto legge n. 109 del 2018, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
b) per importi superiori a quelli delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. L’importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito secondo criteri e limiti analoghi a quelli previsti dall’articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018 come di seguito indicato, al netto dell’ IVA e dei versamenti previdenziali:
– per lavori con importi fino a € 500.000,00 fino al 12,5%;
– per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 2.000.000,00 nella misura del 10%;
– per lavori con importi eccedenti € 2.000.000,00 nella misura del 7,5%.
Ai sensi del medesimo articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2% sulla base dei lavori, al netto dell’ IVA e dei versamenti previdenziali.
6. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di formalizzare, all’atto di ogni incarico professionale, l’accettazione incondizionata degli importi e delle modalità di compenso nella convenzione da stipulare col professionista incaricato.

Articolo 3
Presentazione ed approvazione dei progetti

1. Entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all’ articolo 2, comma l, provvedono a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell’ articolo 26, comma 8, del decreto legge n. 109 del 2018, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’ Allegato n.1 della presente ordinanza. Per gli interventi inizialmente finalizzati alla verifica delle condizioni di vulnerabilità sismica degli immobili, i progetti esecutivi saranno predisposti, con uguale tempistica, a seguito della rimodulazione del piano di cui all ‘ art. 2 comma 1.
2. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati, verifica la congruità economica degli stessi, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

Articolo 4
Modalità di appalto dei lavori di ricostruzione/riparazione

1. Esclusivamente per i lavori di ricostruzione/riparazione finanziati con fondi a carico del Commissario straordinario si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 del D.L. 109/2018 e, pertanto, per quanto motivato dall’art. l comma 2 della presente ordinanza, è applicabile la procedura di cui all’art. 63 , commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di assoluta rotazione degli affidamenti e degli inviti, trasparenza e conconenza. Pertanto, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’ appalto è rivolto ad almeno cinque operatori economici, in possesso dei requisiti previsti per la specifica tipologia di appalto, nel rispetto delle previsioni dell’ art. 29 del D.L. n. 109/2018 in tema di Anagrafe antimafia, le cui disposizioni si applicano integralmente per gli interventi di cui trattasi. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell ‘ art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’ Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29.
2. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle gare e di garantire il controllo di adeguati standard progettuali, i lavori sono affidati sulla base del progetto esecutivo, applicando le procedure previste in materia di criteri di aggiudicazione dal “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs n. 50/2016 così come novellato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019.
3. Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e correttezza nelle procedure nei lavori pubblici, i contributi commissariali sono erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori e delle relative attività tecniche, subordinando l’erogazione all ‘adempimento da parte del Soggetto attuatore di tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli informativi e comunicativi in materia di contratti pubblici, in particolare verso l’ANAC.

Articolo 5
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall ‘attuazione della presente ordinanza si provvede con le, risorse della Contabilità speciale di cui all ‘ art. 19 del D. L. n. 109/2018 e con fondi già resi disponibili dal MIUR o da parte di altri Enti finanziatori.
2. Nel caso di interventi finanziati con risorse diverse da quelle commissariali di cui al predetto art. 19, le modalità procedimentali di appalto e di trasferimento delle risorse sono quelle individuate dagli enti finanziatori, a cui si attengono i soggetti attuatori.

Articolo 6
Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,al Ministero dell’ economia e finanze al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della protezione civile, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Carlo Schilardi
Commissario straordinario del governo
per la ricostruzione del territorio dell’isola di Ischia

1° STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI

 

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