Ultimo aggiornamento: 5 Agosto 2019
Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell’art. 23 “Interventi di immediata esecuzione” del D. L. n. 109/2018
INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
Art. 3 – Avvio dei lavori
Art. 4 – Documentazione integrativa e domanda di contributo
Art. 5 – Conclusione dei lavori
Art. 6 – Interventi di edifici dichiarati di interesse culturale
Art. 7 – Efficacia
Art. 8 – Concessione del contributo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017
Visti gli artt. 18, comma l lettera b), 20,21,23 del D. L. n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 20l8 con cui il Cons. Carlo Schilardi è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola d’Ischia interessati dall’ evento sismico del 21 agosto 2017;
Visto il successivo DPCM del 25/10/2018 con il quale il Consigliere Carlo Schilardi è stato confermato nell’incarico suddetto, conformandosi al dettato del D. L. n. 109/2018;
Considerato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell’ isola interessati, rendendo necessaria l’attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufticiale n. 243 del 18 ottobre 2014, pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F;
Considerato che gli esiti della scheda AeDES prevedono una classificazione di agibilità corrispondente ai livelli di danno di diversificata entità ed estensione, per cui risulta opportuno operare, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 18, comma 2, del D. L. n. 109/2018, una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quegli interventi di riparazione che possono essere eseguiti con maggiore rapidità riguardanti i c.d. “danni lievi”, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività economiche danneggiate;
Ritenuto, pertanto, che si debba procedere alla immediata esecuzione degli interventi di riparazione delle abitazioni ed attività produttive che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea a fronte di danni lievi e comunque di non rilevante entità attestati dalle schede AeDES, o da ordinanza di sgombero, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e l’accesso ai contributi;
Ritenuto che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 e che le stesse, all’art. 8.4.1, definiscono gli interventi di “riparazione o intervento locale” quali interventi che possono riguardare esclusivamente singole parti e/o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione;
Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero sgomberati, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili;
Visto che questo Commissario, ai sensi dell’art. 29, comma. l, del D. L. n. 109/2018 e s.m. i., si avvale della ‘Struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno, di cui all’art. 30 del D. L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m. i., per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’ esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, di tener conto di quanto previsto nell’ordinanza n . 4 del 17 novembre 2016 e sS.mm.ii e nell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, disciplinanti analiticamente le tipologie di interventi in oggetto, stabilendone natura e limiti;
Vista la nota prot.165/CS/Ischia del 21/11/2018, con cui è stato comunicato al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi e ai fini di cui all’art. 18, comma 3) del D. L. n. 109/2018, oggetto di riscontro con nota prot. 2018-28010/U. D.C.P./GAB/CG del 27/11/2018; Sentiti nella seduta del 27 novembre 2018 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a termini dell’art. 31, comma 2) del D.L. n. 109/2018;
Sentite le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno nell’ incontro tenutosi presso questo Commissariato il 29 novembre 2018;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’ art. 17 comma l del D. L. n. 109/2018, limitatamente agli immobili ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, con danni lievi e comunque di non rilevante entità cosi come definiti nell’ Allegato l, e classificati non agibili nelle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero;
2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 23 del predetto D. L. n. 109/2018, i soggetti legittimati possono avviare gli interventi di riparazione secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente provvedimento, salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi di cui all’art. 21 e 25 del suddetto decreto, secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza;
3. Agli effetti della presente ordinanza:
a) per ” edificio” si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipo logicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
b) per “unità immobiliare” si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
c) per ” attività produttive” si intendono quelle definite dall’articolo l dell’allegato l del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
d) per “danni lievi” e comunque di non rilevante entità si intendono, in relazione alle diverse tipologie di edifici, quelli individuati, nell’ Allegato l alla presente ordinanza o ad essi assimilabili;
4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii., ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii., a condizione che fossero attivi alla data dell’evento sismico ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni;
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano altresi agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un’associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito dell’evento sismico, con danni lievi e comunque di non rilevante entità cosi come individuati dall’ Allegato l o ad essi assimilabili, dichiarati non agibili nelle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero oggetto di ordinanze di sgombero;
6. La comunicazione di cui all’ art. 2 può essere presentata purché all’ interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilità come specificato al comma l, sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune una rivalutazione dell’esito di agibilità per la riclassificazione univoca dell’edificio, con le modalità indicate dal Commissario Delegato per l’Emergenza (Decreto n.1 del 12.09.2017) oppure è lo stesso tecnico che attesta la riclassificazione univoca, sotto forma di perizia asseverata.
7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attività, e nel caso in cui l’esercente dell’attività sia anche proprietario dell’edificio o della porzione di esso adibita all’attività, resta ferma, ai fini dell’accesso ai contributi, la necessità del possesso dei requisiti di cui all’ Allegato 2. Nel caso in cui l’esercente l’attività non sia anche proprietario dell’edificio o della porzione di esso adibita all’attività, le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari, devono dimostrare la destinazione ad attività produttiva dell’ediflcio o della porzione interessata, alla data del sisma
Articolo 2
Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
l. I soggetti interessati, in conformità all’art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell’art. 23 del D. L. n. 109/2018, informano i Comuni dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione, da eseguire comunque nel rispetto dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertiflcando quanto necessano ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
2. La comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio: a) gli estremi e la categoria catastali; b) la superficie complessiva; c) la destinazione d’uso; d) gli estremi della scheda AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio o l’ordinanza di sgombero; e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà; f) l’eventuale nom inati vo dei locatari o comodatari, res identi e non, e gl i estrem i del contratto di locazione o comodato;
3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori, nonché il coordinatore della sicurezza, soggetti che devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 30, commi l e 2 del D. L. n. 10912018; b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, che sarà scelta ai sensi dell’art. 21, comma 13, del D. L. n. 109/2018, mediante procedura concorrenziale intesa all’ affidamento dei lavori alla migliore offerta con numero di imprese non inferiore a tre e dovrà possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 23, comma 5, del D. L. n. 109/2018: aver presentato domanda di iscrizione nell’ Anagrafe di cui all’art. 29, comma I, del D. L. n. 109/2018 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modiflcazioni; non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015; sia in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lavori di importo superiore a euro 258.000, come previsto dali ‘art. 23, comma 5, lettera c) del D.L. n. 109/2018.
4. La domanda di iscrizione all’ Anagrafe antimafia degli esecutori deve essere presentata dalle imprese, in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), collegandosi all’indirizzo: https://anagrafe.sisma2016.gov.it/, valido anche per il sisma Ischia 2017, oppure tramite l’apposito link presente sul sito web commissarioricostruzioneischia.it istituzionale del Commissario. Per l’iscrizione sarà necessario compilare i campi. presenti nella modulistica presente sul sito (form on line) e inserire le informazioni relative a tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi. Per richiedere il rinnovo dell’ iscrizione all’ Anagrafe (che ha validità di 12 mesi, salvo il caso in cui la scadenza coincida con quella della White List dove risulta eventualmente già iscritta), la procedura dovrà essere effettuata all’ indirizzo: https://anagrafe.sisma2016.gov.it/domanda/richiestarinnovo
Per qualsiasi esigenza, gli interessati potranno far capo alla Struttura di Missione presso gli uffici del Ministero dell’Interno in Roma, Via Cavour 6 o chiamare al servizio di assistenza al n. 06/46529517, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ulteriormente si potrà far capo agli uffici del Commissariato Sisma ischia 2017, ai contatti disponibili sul sito web commissarioricostruzioneischia.it istituzionale del Commissario.
5. Alla comunicazione devono essere allegati:
a) Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico veriflcatosi il 21 agosto 2017, con espresso riferimento alla scheda AeDES se presente, ovvero dalle ordinanze di sgombero;
b) Progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
I. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessan per nmuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
II. indicazione degli interventi da eseguire, ivi compreso eventuali opere di efficientamento energetico, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto di quanto disposto dal punto 8.4.1 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
III. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione o intervento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efflcientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico della Regione Campania, anno corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, integrato con le spese tecniche-secondo quanto previsto dall’art. 30, co~ma 3, del D. L. n. 109/2018;
IV. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile oggetto dall’intervento, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, non sia stato interessato da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito del sisma del 21 agosto 2017;
d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’ impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all’ Anagrafe di cui all’articolo 29, comma l, del D. L. n. 109/2018, allegando la ricevuta di presentazione dell’ istanza pervenuta via PEC e contenente il Codice AE attribuito all’istanza stessa;
f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza, attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, comma l e 2, del D. L. n. 109/2018, e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice;
g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.
6. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile ali ‘articolo l della presente ordinanza, possono richiedere al Comune interessato una rivalutazione dell’ esito di agibilità con le modalità indicate dal Commissario Delegato per l’Emergenza (Decreto n. l del 12.09.2017) oppure farlo attestare da un proprio tecnico di fiducia, sotto forma di perizia asseverata.
Articolo 3
Avvio dei lavori
1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all’art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione oggetto della presente ordinanza.
2. I lavori oggetto dell’immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.
3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessano ad assIcurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto legge, resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.
Articolo 4
Documentazione integrativa e domanda di contributo
1. Nel termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, i soggetti legittimati provvedono a presentare ai Comuni la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste determina l’inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
2. La domanda di concessione del contributo è presentata nei termini e con le modalità di cui all’ art 21 del D. L. n. 109/2018, fermo restando le disposizioni di cui all’art 25 del medesimo decreto.
Articolo 5
Conclusione dei lavori
1. I lavori di cui all’art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di sei mesi.
2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autòrità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fihi del termine per l’ultimazione degli stessi.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei comma l e 2, il Commissario procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti benefIciari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.
Articolo 6
lnterventi su edifici dichiarati di interesse culturale
1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio del parere positivo da parte degli enti preposti.
Articolo 7
Efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web sito istituzionale del Commissario: commissarioricostruzioneischia.it e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Articolo 8
Concessione del contributo
1. Con successiva ordinanza saranno regolamentati criteri e modalità di concessione dei contributi.
Carlo Schilardi
Commissario straordinario del governo
per la ricostruzione del territorio dell’isola di Ischia