Ultimo aggiornamento: 6 Agosto 2019

Procedure per l’individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Individuazione delle aree
Art. 3 – Procedura per la selezione delle aree
Art. 4 – Costo massimo del singolo intervento
Art. 5 – Erogazione del contributo
Art. 6 – Soggetto attuatore e gestione delle aree
Art. 7 – Approvazione progetti
Art. 8 – Copertura finanziaria
Art. 9 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, prof. geol. Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto-legge;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 4-ter, che ha introdotto la possibilità di mettere a disposizione dei soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili originari.
Preso atto che il citato articolo 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, intende promuovere la realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, favorendo il ritorno in detti territori di quanti hanno avuto le abitazioni danneggiate dagli eventi sismici;
Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le Regioni intervenute durante la cabina di coordinamento
del 23 maggio 2019;
Viste le comunicazioni trasmesse dagli Uffici speciali regionali con note CGRTS 8576 del 13.05.2019 (Abruzzo), CGRTS 8721 del 14.05.2019 (Lazio), CGRTS 9188 del 22.05.2019 (Marche) e CGRTS 8305 del 13.05.2019 (Umbria).
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto di dover disporre l’immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei Conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire l’avvio delle procedure da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate;

D I S P O N E

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le procedure per l’individuazione di aree attrezzate per finalità turistiche attraverso il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dell’art. 1, comma 1, del D.L. 189/2016, da destinare anche ai soggetti di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), nonché le modalità per il riparto delle somme destinate ai sensi dell’art. 4-ter del medesimo D.L. 189/2016.

Articolo 2
Individuazione delle aree
1. Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all’art. 1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.
2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell’avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell’art. 12 del codice di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 3
Procedura per la selezione delle aree

1. A seguito dell’avviso pubblicato dagli Uffici Speciali (USR), e sulla base dei dati già raccolti, eventualmente integrati, tenendo conto della manifestazione d’interesse alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, i comuni forniscono ogni dato necessario alla corretta individuazione dei siti a tal fine destinati, nonché ogni ulteriore elemento necessario alla valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Individuazione dell’area ed attestazione di compatibilità d’uso;
b) Dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate;
c) Dichiarazione sulla disponibilità dell’area o in alternativa disponibilità all’acquisto da parte dell’Ente;
d) Dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale di area pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte;
e) Studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, con indicazione del numero di piazzole previste;
f) Dichiarazione di co-finanziamento da parte del Comune per eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso;
2. I Vice Commissari, verificata la fattibilità e la congruità tecnica ed economica, nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono la prima graduatoria dei Comuni aventi diritto e la inoltrano al Commissario Straordinario con la relativa documentazione a corredo.
3. La graduatoria verrà formulata sulla base del rapporto tra il numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate presenti per ogni singolo Comune di cui all’allegato 1, 2 e 2-bis di cui all’art. 1 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
4. A parità di punteggio in graduatoria, avrà precedenza il comune nel cui territorio non sono presenti aree attrezzate pubbliche.
5. Il Commissario nei successivi 15 giorni approva, distinta per singola regione, la prima graduatoria dei Comuni aventi diritto sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.

Articolo 4
Costo massimo del singolo intervento
1. Il costo dell’intervento ammesso a contributo, viene determinato mediante computo metricoestimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario unico, approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato 3), al lordo dell’IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri;
2. Il contributo massimo ammissibile per singola piazzola è fissato in € 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa;
3. Ciascun Comune può avanzare una o più richieste finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, fermo restando l’importo massimo finanziabile per ogni comune pari ad € 250.000,00.
4. Il Commissario straordinario, previa motivata richiesta dei Comuni per il tramite dei Vice Commissari, può autorizzare singole deroghe ai limiti di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 5
Erogazione del contributo
1. Sulla base della graduatoria di cui all’art. 3 il Commissario Straordinario eroga, a valere sulla contabilità speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ripartite secondo le percentuali di cui al successivo art. 8, con le seguenti modalità:
a) il 40% delle somme assegnate contestualmente all’approvazione della graduatoria;
b) il 40% previa rendicontazione di almeno 80% delle somme precedentemente assegnate;
c) Il saldo del contributo concesso verrà liquidato ad ultimazione dei lavori, previa attestazione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 4-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e rendicontazione delle somme precedentemente erogate.
2. Eventuali economie del contributo concesso, rientrano nella disponibilità del Commissario Straordinario, il quale provvederà ad assegnarle per la realizzazione di ulteriori interventi inseriti in graduatoria, ma non finanziati per insufficienti risorse disponibili. Nel caso di risorse inutilizzate, il Commissario Straordinario, potrà autorizzare ulteriori interventi su richiesta motivata dei singoli Comuni per il tramite dei Vice Commissari.

Articolo 6
Soggetto attutore e gestione delle aree
1. I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all’articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l’utilizzo, attraverso l’adozione di apposito regolamento.

Articolo 7
Approvazione progetti
1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all’approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all’emissione dei relativi atti conseguenziali.
2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l’istituto della conferenza regionale di cui all’Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm.

Articolo 8
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, nel limite massimo di € 10.000.000, si provvede in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, secondo la seguente ripartizione
– per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
– per il 14%, in favore della Regione Lazio;
– per il 62%, in favore della Regione Marche;
– per il 14%, in favore della Regione Umbria

Articolo 9
Entrata in vigore ed efficacia
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
3. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

 

Il Commissario straordinario

Prof. Geol. Piero Farabollini

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