Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2019
Testo Coordinato dell’Ordinanza n. 50/2016 e s.mm.ii.
INDICE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
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Ordinanza 50 del 26 Settembre 2016 (testo coordinato non ufficiale)
Ordinanza n. 50 del 26 Settembre 2016
Modifiche all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Criteri e modalità di verifica delle sovracompensazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del Decreto-Legge 24 giugno 2016 n. 113 nonché modalità di applicazione di quanto previsto nei punti da 7 a 9 della Nota Tecnica che costituisce l’Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale 16/2016. Modifiche all’Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016.
Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. LEGGE n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito LEGGE n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito LEGGE n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.LEGGE n. 174/2012) convertito con modificazioni nella LEGGE n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato” (legge di stabilità 2013) (in seguito LEGGE n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 – 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo – che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.LEGGE n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 – possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;
Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 giugno 2013 n. 71 , ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto all’articolo 1 , commi 365 – 373 della LEGGE n. 228/2012;
Visto il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Visto l’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita’ di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
Dato atto della Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 con la quale la Commissione Europea ha ricondotto l’aiuto di stato presente nell’articolo 11, commi 7 e seguenti Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella LEGGE n. 213 del 7 dicembre 2012 così come modificato dall’articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell’ambito delle decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
Dato atto della comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con la quale lo scrivente richiede al Dipartimento Finanze/Direzione Relazioni Internazionali di provvedere al ritiro della notifica SA 38504 /2014/N) con la quale il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato l’aiuto di stato presente contenuto nei finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 1, commi 365 – 373 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, ed alla contestuale dichiarazione che l’aiuto di stato presente in detta norma, ove non concedibile ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) 1998/2006 (cosiddetto “de minimis”).
Richiamata l’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013 con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 – 373 della LEGGE n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto pertanto necessario emanare le disposizioni attuative di cui all’articolo 3-bis, comma del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 nonché di procedere alla modifiche dell’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di stato insito in detta norma nel novero del Regolamento “de minimis” della Commissione Europea vigente al momento della concessione del finanziamento anziché nel novero delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
Preso atto che la struttura incaricata dal Commissario delegato per la Regione Emilia Romagna per le attività previste dall’allegato 1 alla presente Ordinanza è ERVET Emilia Romagna Valorizzazione Economica SpA ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta col Commissario Delegato in data 27 settembre 2013 e successivamente rinnovata in data 29 maggio 2015 sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza 75 del 15 novembre 2012;
Preso atto che le modifiche normative al Decreto-Legge n. 174/2012, introdotte dall’articolo 6, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dall’art. 3bis della Legge 28 marzo 2014, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 successivamente modificato dal comma 7-bis del Decreto-Legge 74 del 12 maggio 2014 convertito con modificazioni dalla LEGGE 26 giugno 2014, n. 93 e dall’articolo art. 10 commi 11ter e 11quater del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni in Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, determinano la necessità di apportare le conseguenti modifiche a quanto disposto dalla Nota tecnica allegata all’Ordinanza m. 42/2014;
Preso atto di quanto disposto dall’Ordinanza n. 26 del 16 giugno 2015 che riconduce l’aiuto di stato insito nei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 365 a 373, nel novero del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 comma 661 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e che per detti finanziamenti sono state già richieste le dichiarazioni “de minimis” relative agli aiuti di stato concessi nel triennio 2011-2013.
Preso atto che la Commissione con Decisione C(2015) 7802 del 13 Novembre 2015 ha approvato il regime di aiuti relativo ai prestiti agevolati alle imprese agricole danneggiate dal terremoto del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto quale modalità di ristoro del danno nell’ambito del regime approvato con Decisione comunitaria C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012;
Preso atto di quanto disposto dall’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 che “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;
Preso atto di quanto disposto articolo 6, del Decreto-Legge 24 giugno 2016 n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;
Dato atto che quanto disposto dalla presente Ordinanza stabilisce nel dettaglio le modalità di verifica delle sovracompensazioni., avendo come ambito soggettivo i beneficiari qualificati come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, vale a dire i soggetti individuati dall’articolo 11, limitatamente al comma 7 ed alla lettera a) del comma 7-bis;
Preso atto che in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza in base ai quali le Autorità amministrative non possano imporre, oneri, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’Autorità medesima è tenuta a perseguire e che, vista la numerosità dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, vi possono essere numerosi casi in cui la sovracompensazione, espressa in ESL, è di ammontare assolutamente esiguo e tale da rendere da un lato l’onere delle procedure da attivare ai fini della revoca e dell’eventuale recupero più onerosa per l’amministrazione concedente dell’importo da recuperare e dall’altro dar luogo a contenziosi proprio in virtù della mancata applicazione di detti principi;
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 122, comma 2, quarto capoverso del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio laddove afferma che “Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 euro di contributo del fondo”, e che tale importo corrisponde a 500 euro per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, tenendo conto che i programmi dei fondi SIE prevedono un cofinanziamento nazionale del 50% ai sensi dell’articolo 120, comma 3) lettere e) del medesimo Regolamento;
Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 recante “Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2’13, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” ed in particolare:
– l’art. 2 comma 2 che prevede che, in edifici formalmente costituiti in condominio, in data antecedente al deposito della domanda di contributo, composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese, il termine per il deposito della domanda stessa ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e ss.mm., sia prorogato al 31 dicembre 2016 e che la quota di contributo relativa alle finiture interne, spettante alle predette unità immobiliari sia riconosciuta ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea sugli aiuti in “de minimis”;
– l’art. 2 comma 3 che dispone che la quota di contributo suddetta che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di “de minimis” non potrà essere concessa;
– l’art. 3 comma 2 che prevede che, in edifici non formalmente costituiti in condominio, in data antecedente al deposito della domanda di contributo, composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese, il termine per la presentazione delle domande di contributo sia prorogato al 31 dicembre 2016, qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture, di competenza delle Unità immobiliari di imprese, rispetti i limiti previsti dal regime di aiuto “de minimis”, ai sensi del quale i contributi verranno concessi;
– l’art. 3 comma 3 che dispone, analogamente a quanto previsto per i condomini costituiti, che dispone che la quota di contributo suddetta che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di “de minimis” non potrà essere concessa;
Considerato che:
– la Decisione della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012 relativa alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, che dispone che possano essere concessi aiuti entro il 31 dicembre 2016;
– risulta necessario uniformare il regime di concessione di aiuti per le unità immobiliari di proprietà di imprese, sia che siano beneficiarie di contributi sulla base delle disposizioni di cui alle Ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e ss.mm. sia che siano beneficiarie sulla base delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 57/2012;
– pertanto, risulta necessario adeguare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea sopra citata, quanto disposto dagli artt. 2 comma 2 e 3 e 3 comma 2 e 3 dell’Ordinanza n. 14 /2016, stabilendo che per le domande di contributo presentate ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2, commi 2 e 3, e dell’articolo 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza 14/2016 la concessione del contributo sia a valere sulla decisione Decisione C(2012) 9853 qualora la data della concessione sia anteriore la 1 gennaio 2017 ed a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 “de minimis”qualora la data della concessione sia posteriore al 31 dicembre 2016;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) che i titolari dei finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cd Moratoria 1), nonché ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (cd Moratoria 2) che abbiano presentato una domanda di contributo entro il termine utile a valere su quanto disposto da almeno una delle Ordinanze commissariali n. 57/2012., n. 23/2013, n. 158/2013, n. 26/2016 e ss. mm. e ii nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, delle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii¹, siano tenuti alla presentazione
· della dichiarazione di cui alla SEZIONE 1 dell’allegato A alla presente Ordinanza nella quale deve essere dichiarato l’ammontare di eventuali agevolazioni a ristoro del danno, anche in forma fiscale, diverse da quelle concesse ai sensi delle Ordinanze di cui al punto 1, ottenute dall’impresa o professionista a cui è riferito il finanziamento nonché l’ammontare di eventuali agevolazioni il cui contributo, anche in forma fiscale, sia basato sugli stessi giustificativi di spesa presentati a contributo a valere sulle Ordinanze di cui al punto 1 della presente Ordinanza, ove non fossero già state comunicate al Commissario
· nel caso di imprese diverse da quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della dichiarazione de minimis tramite l’applicativo disponibile alla pagina web _______ e con le modalità di cui all’Allegato A della presente Ordinanza, qualora non vi abbiano già provveduto su richiesta della struttura commissariale ai sensi di quanto previsto dal punto 9. della Nota Tecnica che costituisce l’Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale 16/2016, ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di stato, espresso in ESL, di tali finanziamenti nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). La procedura di calcolo dell’aiuto di stato, espresso in ESL, dei finanziamenti è disponibile alla pagina web http://www.regione.emiliaromagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2016/ordinanza-n-16-del-22-marzo-2016-del-presidente-bonaccini-in-qualita-di-commissario-delegato-1
¹Nello specifico: entro il 30 aprile 2016 per quanto concerne l’Ordinanza n. 57/2012, entro il 30 giugno 2016 per quanto concerne l’Ordinanza n. 26/2016 ed entro il 30 aprile 2016, ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza n, 14/2016 relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, per le Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii.
2) che i titolari dei finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 che non abbiamo presentato almeno una domanda di contributi ai sensi delle Ordinanze commissariali di cui al precedente punto 1)
· siano tenuti a trasmettere
a) un’autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le modalità di cui alla SEZIONE 2 dell’Allegato A della presente Ordinanza, nella quale dichiarano il possesso alla data attuale della perizia giurata di cui l’articolo 11, comma 9 lettera a) del Decreto-Legge 174/2012, il valore del danno come stimato dalla predetta perizia nonché ogni eventuale altro fatto o circostanza dalla quale emerga l’attestazione da parte di terzi dell’ammontare dei danni conseguenti agli eventi sismici così come definiti dall’articolo 3 del medesimo Decreto
b) l’ammontare dell’eventuale rimborso assicurativo riconosciuto o erogato dall’assicurazione e l’ammontare del danno riconosciuto dall’assicurazione
c) l’ammontare di eventuali agevolazioni a ristoro del danno, anche in forma fiscale, ottenute dall’impresa o professionista a cui è riferito il finanziamento
3) che l’ammontare della sovra compensazione conseguente ai calcoli effettuati dalla struttura commissariale a seguito delle informazioni acquisite ai sensi di quanto disposto nei precedenti punti 1) sia recuperato dal Commissario nei limiti dell’importo effettivamente erogato e/o revocato dal Commissario nei limiti dell’importo concesso e che l’eventuale parte ancora eccedente, espressa in ESL, sia comunicata all’amministrazione centrale competente per i conseguenti provvedimenti di revoca dell’aiuto di stato.
4) che quanto acquisito ai sensi di quanto disposto nel precedente punto 2) l’ammontare della sovra compensazione conseguente ai calcoli effettuati dalla struttura commissariale a seguito delle informazioni richieste sia comunicato all’amministrazione centrale competente per i conseguenti provvedimenti di revoca dell’aiuto di stato, se dovuti
5) che, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza ed in assimilazione alle disposizioni applicative utilizzate nell’ambito della gestione di fondi comunitari SIE, le sovra compensazioni non superiori a € 500,00 non comporteranno provvedimenti di revoca o recupero
6) che le mancate comunicazioni che dovessero impossibilitare la struttura commissariale ad effettuare il calcolo delle sovra compensazioni sia comunicato all’amministrazione centrale competente per i provvedimenti conseguenti
7) che per le domande di contributo presentate ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2, commi 2 e 3, e dell’articolo 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza 14/2016 la concessione del contributo sia a valere sulla decisione Decisione C(2012) 9853 qualora la data della concessione sia anteriore la 1 gennaio 2017 ed a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 “de minimis”qualora la data della concessione sia posteriore al 31 dicembre 2016
8) che per le domande di contributo presentate ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza 14/2016 la concessione del contributo sia a valere sulla Decisione C(2012) 9471 e che la liquidazione dei contributi concessi sia condizionata al rispetto del termine del 28 febbraio 2018 come data ultima per la presentazione della documentazione per l’erogazione del saldo
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT)
Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente
ALLEGATO A
Criteri e modalità di verifica delle sovracompensazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del Decreto-Legge 24 giugno 2016 n. 113 nonché modalità di applicazione di quanto previsto nei punti da 7 a 9 della Nota Tecnica che costituisce l’Allegato 1 all’Ordinanza Commissariale 16/2016
Nota della redazione
Il termine di presentazione della domanda è stato prorogato al 15 dicembre 2016
( Ordinanza n.53 del 28 ottobre 2016 (pdf, 305.2 KB)).
SEZIONE 1
I soggetti di cui al punto 1 della presente Ordinanza sono tenuti a comunicare le informazioni previste al medesimo punto 1, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmettendo congiuntamente, nel solo caso di imprese non attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la dichiarazione de minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 1998/2006 per il triennio 2011-2013), tramite l’applicativo SFINGE disponibile alla seguente pagina web http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/sfinge a partire dal 3/10/2016 ed entro il 4/11/2016
e
· nel caso di assenza di sovra compensazione o di sovra compensazione non superiore a 500,00 riceveranno via PEC la relativa attestazione
· nel caso di possibile presenza di sovra compensazione eccedente i 500,00 €, riceveranno via PEC l’ammontare della possibile sovracompensazione e la richiesta di trasmissione della perizia di cui agli allegati A e B dell’Ordinanza n. 16/2016 disponibile alla pagina web http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-laricostruzione/2016/ordinanza-n-16-del-22-marzo-2016-del-presidente bonaccini-in-qualitadi-commissario-delegato-1
SEZIONE 2
I soggetti di cui al punto 2 della presente Ordinanza sono tenuti a comunicare le informazioni previste al medesimo punto 2, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmettendo congiuntamente, nel solo caso di imprese non attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la dichiarazione de minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 1998/2006 per il triennio 2011-2013), tramite l’applicativo SFINGE disponibile alla seguente pagina web http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/sfinge a partire dal 3/10/2016 ed entro il 4/11/2016
e
· nel caso di assenza di sovra compensazione o di sovra compensazione non superiore a 500,00 riceveranno via PEC la relativa attestazione
· nel caso di possibile presenza di sovra compensazione eccedente i 500,00 €, riceveranno via PEC l’ammontare della possibile sovracompensazione e la richiesta di trasmissione della perizia di cui agli allegati A e B dell’Ordinanza n. 16/2016 disponibile alla pagina web http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-laricostruzione/2016/ordinanza-n-16-del-22-marzo-2016-del-presidente bonaccini-in-qualitadi-commissario-delegato-1
In riferimento alle SEZIONE 1 e 2, la dichiarazioni rilasciate a seguito della compilazione dei dati richiesti sul sistema devono essere firmate digitalmente dal beneficiario del finanziamento, unitamente al documento di identità in corso di vigenza del medesimo, o da un soggetto da questi delegato tramite procura semplice da allegare in formato scannerizzato, unitamente al documento di identità in corso di vigenza del delegato e del delegante.
PROCEDURA GENERALE
L’applicativo SFINGE identifica l’appartenenza del richiedente, tramite la partita iva dell’impresa beneficiaria del finanziamento, alle categorie di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza, in automatico, proponendo al richiedente rispettivamente la compilazione delle informazioni di cui alla SEZIONI 1 o 2.
Nel caso in cui la ragione sociale dell’impresa a cui è riconducibile detta partita IVA, alla data di compilazione delle informazioni richieste, non coincida con la ragione sociale a cui è intestato il contratto di finanziamento, il titolare dell’impresa è tenuto a comunicare anche l’attuale ragione sociale
Nel caso la partita IVA non sia riconosciuta
a) il soggetto titolare dell’impresa a cui è riconducibile detta partita IVA è tenuto a compilare le informazioni di cui alla SEZIONE 2 ed è abilitato a trasmettere la dichiarazione de minimis conforme all’allegato B della presente ordinanza, specificando quale informazione aggiuntiva l’entità del finanziamento concesso e gli estremi ABI e CAB dell’istituto bancario che ha concesso il finanziamento
b) il soggetto titolare dell’impresa a cui è riconducibile detta partita IVA può comunicare, in alternativa alla compilazione delle informazioni di cui alla SEZIONE 2, gli elementi dai quali emerge l’appartenenza dell’impresa alle fattispecie di cui al punto 1) della presenta Ordinanza, indicando gli estremi di protocollo della richiesta di contributo.
Nel caso in cui il soggetto titolare dell’impresa a cui è riconducibile detta partita IVA acceda al sistema in quanto tenuto alla compilazione delle informazioni in conseguenza di operazioni straordinarie d’impresa, detto soggetto è tenuto ad indicare la partita IVA del soggetto originariamente titolare del finanziamento. Qualora quest’ultima sia riconosciuta il richiedente è tenuto a compilare le informazioni di cui alla SEZIONE 1 mentre nel caso non sia riconosciuta il richiedente è tenuto a compilare le informazioni di cui alla SEZIONE 2.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), il Commissario delegato per la ricostruzione, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Struttur del commissario delegato per la ricostruzione, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di cui all’Ordinanza 97 del 9 agosto 2013 “Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di finanziamenti agevolati di cui all’Ordinanza sopra citata.
Per garantire l’efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione e della Direzione Generale attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione EmiliaRomagna ha designato quale Responsabile del trattamento, Il Commissario delegato per la Ricostruzione. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.