Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre 2019
Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012
Le modifiche alla presente ordinanza determinate dall’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 sono segnate ((…))
INDICE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Allegato 1 – Elenco comuni ammissibili
Allegato 2 – Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l’apposito applicativo web disponibile sul sito internet
Allegato 3 – Schema di perizia giurata
Allegato 4 – Schema di relazione tecnica-illustrativa degli interventi a cura del legale rappresentante o del delegato
Allegato 5 – Dichiarazione de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013
Allegato 6 – Istruzioni per la compilazione della DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
Allegato 7 – Elenco dei prodotti agricoli previsto all’articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Allegato 1 – Elenco comuni ammissibili
Allegato 2 – Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l’apposito applicativo web disponibile sul sito internet
Allegato 3 – Schema di perizia giurata
Allegato 4 – Schema di relazione tecnica-illustrativa degli interventi a cura del legale rappresentante o del delegato
Allegato 5 – Dichiarazione de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013
Allegato 6 – DICHIARAZIONE DE MINIMIS
Allegato 7 – Istruzioni per la compilazione della DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS
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Ordinanza 31 del 7 dicembre 2018
Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018
Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito LEGGE n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013),(in seguito D.M. 1 giugno 2012)”
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Richiamati, infine, i commi 7 e ss. dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii che prevedono che al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza, il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., debba acquisire la certificazione di agibilità sismica dell’edificio, in cui si svolge la suddetta attività;
Visti:
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012)”;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 dicembre 2015 recante “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012”;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 con il quale viene estesa anche al settore agricoltura la disciplina prevista dal suddetto decreto 28 dicembre 2012;
Richiamate le proprie Ordinanze:
– n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – in data 01 marzo 2013;
– n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;
– n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;
– n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”
– n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;
– n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”.
– n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;
– n. 44 del 30 maggio 2014, concernente ulteriori modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 e n. 5 del 30 gennaio 2013;
– n. 75 del 24 novembre 2014 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;
– n. 25 del 16 giugno 2015 “Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante ‘Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico’, come modificata dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014”. Proroga dei termini;
– l’Ordinanza n. 40 del 6 agosto 2015 e ss.mm. recante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo”, così come modificata dall’Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016 ed in particolare l’art 5 comma 4 che ha previsto che la consegna della verifica di sicurezza di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 122/2012 e ss.mm. potesse essere effettuata entro il 16 novembre 2017;
– n. 53 del 4 dicembre 2015 Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, come modificata dal’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014 e dall’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015 . Proroga dei termini.”;
– n. 7 del 19 febbraio 2016 “Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, come modificata dall’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, dall’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015 e n. 53 del 4 dicembre 2015. Presentazione di istanza preliminare”;
– n. 6 del 19 febbraio 2016 recante “Acquisizione dalla Rete di Imprese tra PERFORMER SpA (mandataria), T&D Spa e OLIVER &Co (mandanti) di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013, e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012 e per gli interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i”;
– n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”
– n. 40 del 18 luglio 2016 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e smi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica dell’Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016, con la quale è stata attribuita la Responsabilità del procedimento di concessione ed erogazione dei contributi all’Agenzia INVITALIA;
– n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico” così come modificata dall’Ordinanza n. 21 del ottobre 2017;
– l’Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante “Integrazione e dell’allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”) – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;
– l’Ordinanza n. 6 del 20 aprile 2018 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante ‘Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico’, così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017”;
Visti:
– il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
– il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento (UE) N 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
– il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 del 1 luglio 2014, pag. 1);
Visto, infine, l’ Aiuto di Stato numero SA.47048(2016/XA) del 26 aprile 2017 relativo imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, prorogato al 31/12/2020 con l’Aiuto di Stato numero SA.50530 (2018/XA) dell’1 marzo 2018;
Dato atto che i contributi per tutti i settori, ad eccezione del settore agricoltura, verranno erogati nel rispetto delle modalità e dei limiti del regime di aiuto “de minimis”, previsto dal succitato Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
Preso atto delle novità normative introdotte con il DPCM 19 luglio 2016 già citato, con particolare riferimento alla possibilità di presentare domanda di contributo anche per le imprese del settore agricoltura;
Considerato che, persistono a tutt’oggi le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per la ripresa in sicurezza delle attività produttive, in considerazione delle molteplici segnalazioni pervenute dai tecnici del territorio;
Ritenuto necessario, pertanto, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, anche al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese, consentire alle imprese stesse di presentare domanda di contributo al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012 e della relativa rendicontazione;
Preso atto che a far data dal 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le Norme Tecniche approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’art. 2 dello stesso Decreto.
Considerato che per tutti i progetti di intervento per i quali viene presentata denuncia di deposito del progetto esecutivo, o istanza di autorizzazione sismica, a far data dal 22 marzo 2018, si applicano le suddette Norme Tecniche per le Costruzioni;
Rilevato che le nuove disposizioni normative introducono alcuni importanti novità ed aggiornamenti, sia per gli interventi di miglioramento sismico ed in generale sulle costruzioni esistenti, che rispetto alle strutture prefabbricate in cemento armato;
Ritenuto che, alla luce di tali diverse e più stringenti disposizioni, potrebbe risultare necessario, per i nuovi interventi di miglioramento sismico su edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, implementare nuovi o più prestanti presidii, a completa eliminazione delle tipiche carenze strutturali individuate dall’art. 3 comma 8 del D.L. 74/2012.
Dato atto che:
– all’approssimarsi del 30 giugno 2018, termine disposto dalle Decisioni della Commissione Europea C(2012)9853 final e C(2016)7085 final per la conclusione del regime di aiuto relativo agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a causa dell’elevato numero di domande presentate, già istruite ed approvate dai Nuclei di Valutazione e di una impasse tecnica, non risultano essere stati predisposti alcuni decreti di concessione;
– successivamente a tale data, inoltre, sono pervenute al Commissario alcune richieste di riesame ed alcuni ricorsi, riferiti a domande che avevano già ottenuto la concessione di un contributo a valere sulle ordinanze: n. 13 del 15 maggio 2017 es.m.i., n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 6 del 20 aprile 2018 e su cui è stata predisposta una nuova verifica istruttoria, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalle Ordinanze citate;
Ritenuto, pertanto, necessario applicare il regime “de minimis” previsto dalla presente ordinanza, sia alle domande presentate a valere sulle ordinanze n. 13 del 15 maggio 2017 e s.m.i., n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 6 del 20 aprile 2018 già positivamente sottoposte alla
prevista valutazione istruttoria e per le quali non risultano essere stati predisposti alcuni decreti di concessione, sia alle domande su cui e• stata predisposta una nuova verifica istruttoria,sulla base dei criteri e delle modalità definite dalle Ordinanze citate;
Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1)di applicare il regime di aiuti “de minimis”, previsto dalla presente ordinanza, sulla base delle premesse che si intendono qui integralmente richiamate, sia alle domande presentate a valere sulle ordinanze n. 13 del 15 maggio 2017 e s.m.i., n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 6 del 20 aprile 2018 già positivamente sottoposte alla prevista valutazione istruttoria e per le quali non risultano essere stati predisposti alcuni decreti di concessione entro il termine del 30 giugno 2018, disposto dalle Decisioni della Commissione Europea C(2012)9853 final e C(2016)7085 final per la conclusione del regime di aiuto relativo agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia alle domande su cui è stata predisposta una nuova verifica istruttoria, successivamente alla medesima data, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalle Ordinanze citate;
2) di consentire alle imprese di tutti i settori, compresa l’agricoltura, di presentare domanda di contributo per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, di cui all’art. 3, commi 7 e ss. del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e ss.mm., effettuata conformemente al capitolo 8 delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e 2018;
3) (( di approvare i testi coordinati contenenti le modalita e i criteri per la concessione alle imprese dei contributi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del Decreto Legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, tenendo conto delle specificità prescritte per il settore agricoltura dalla Commissione Europea. ))
4) (( di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo al fine della realizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, colpiti dal sisma del maggio 2012, a partire dal 2 settembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012 e comunque non oltre il 28 febbraio 2020, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese di tutti settori produttivi, compresa l’agricoltura sulla base di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2016 gia citato,anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 210/2015 ))
5) di fissare i termini per la conclusione degli interventi al ((31 marzo 2020)) e i termini della presentazione della documentazione per la rendicontazione al ((30 giugno 2020)) ;
6) (( di dare atto che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando. ))
7) (( di dare atto che per il settore agricoltura la priorità nella concessione del contributo sarà rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione nella L. n. 122/2012. ))
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT)
Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente