Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2019
Testo Coordinato dell’Ordinanza n. 86/2012 e s.mm.ii. (Testo aggiornato al 1 agosto 2016)
INDICE
Art. 1 – Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato
Art. 2 – Condizioni per la concessione dei contributi
Art. 3 – Determinazione del contributo concedibile
Art. 4 – Presentazione delle domande
Art. 5 – Concessione del contributo ed inizio dei lavori
Art. 6 – Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
Art. 7 – Esecuzione dei lavori
Art. 8 – Erogazione del contributo
Art. 9 – Interventi iniziati
Art. 10 – Controlli
Art. 11 – Cumulabilità dei contributi
Art. 12 – Esclusione dai contributi
Art. 13 – Comitato Tecnico Scientifico
Art. 14 – Edifici ad uso produttivo
Art. 15 – Modifiche alle Ordinanze nn. 29 del 28/08/2012 e 51 del 5/10/2012
Art. 16 – Norma finanziaria
Art. 17 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Tabella 1.1 – definizione delle soglie di danno: edifici in muratura
Tabella 1.2 – definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato
Tabella 1.3 – definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia
Tabella 1.4 – definizione dello “stato di danno”
Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura
Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato
Tabella 2.3 – definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia
Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze
Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione
Tabella 2.6 – definizione dei valori di vulnerabilità
Tabella 3 – definizione dei “livelli operativi”
Tabella 4 – Definizione dei costi parametrici per i diversi “livelli operativi”
ALLEGATO 1 – Territori ammissibili
Disponibile download al seguente link:
Ordinanza 86 del 6 dicembre 2012 (testo coordinato non ufficiale)
Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia del 01 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;
Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate le ordinanze n. 29 e 32 che stabiliscono le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell’agibilità;
Considerato che successivamente si è ritenuto di dover procedere alla messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati, che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità all’emissione di ordinanze di sgombero totali, riconducibili ad esito “E” nelle schede AeDES, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurne la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
Considerato comunque che tra gli edifici classificati con esito “E” ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate che si è ritenuto di affrontare con provvedimenti commissariali diversi, a cominciare dai livelli di danno e vulnerabilità inferiori ad una soglia prestabilita che sono stati disciplinati con le ordinanze 51 e 73 (cosiddetta ricostruzione “E leggera”);
Considerato, infine, che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici severamente danneggiati dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi in proporzione agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo tre differenti “livelli operativi” (E1, E2, E3) che classificano la ricostruzione cosiddetta pesante;
Tenuto conto che il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito “E”, con danni gravi o gravissimi e con livello di vulnerabilità medio o alto, necessitano di interventi di miglioramento sismico fino a raggiungere il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per gli edifici di nuova costruzione o di adeguamento sismico nel caso di danni superiori a quelli classificati come gravissimi ovvero di demolizione e ricostruzione;
Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3, comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto il DPCM del 4 luglio 2012;
Vista l’Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” e prevede tre modalità di intervento differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle ordinanze n. 29 e 32 del 2012;
Visto il Protocollo d’intesa di cui all’art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell’Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;
Visto il d.l n. 174 del 10 ottobre 2012;
Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell’1 ottobre 2012;
D’intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Visto l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24/2000 n. 340;
Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;
DISPONE
Articolo 1
Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato
1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall’art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell’allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in cui è ubicato l’immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.
Articolo 2
Condizioni per la concessione dei contributi
1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, alla data dell’evento sismico del maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.
1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e smi.
1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell’immobile – impresa o persona fisica – o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall’ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.
1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all’attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
2. Gli “stati di danno” sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 in relazione alla definizione delle soglie di danno di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3 a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I “valori di vulnerabilità”, di cui alla Tabella allegata al n. 2.6, sono desunti dal grado delle carenze rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 combinato con il fattore di accelerazione di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.
3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/2000, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011, “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”.
4. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici fortemente danneggiati, in misura superiore a quella definita con “danno gravissimo” nelle Tabelle allegate ai nn. 1.1, 1.2 e 1.3, e molto vulnerabili (valore medio e alto della Tabella allegata al n. 2.6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti, nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
5. L’ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da
professionista abilitato. Per quanto riguarda l’eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.
6. La verifica se l’edifico inagibile rientri in uno dei “livelli operativi” E1, E2 od E3 di cui alla Tabella 3 compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l’edificio rientri nei parametri dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi, oppure in quelli dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi, l’intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nelle citate ordinanze.
7. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d’intesa tra i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottoscritto il 4 ottobre 2012.
Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:
a) il conduttore non possieda la residenza nell’edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) l’immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché’ in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell’immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario dell’abitazione inagibile sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e l’immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
8. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata “prima casa”, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell’abitazione alla data dell’evento sismico ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l’utilizzo.
9. Per attività produttive si intendono le imprese definite all’articolo 1 dell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” dell’Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e smi. La sussistenza di detti requisiti andrà autocertificata all’atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).
9-bis. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell’immobile danneggiato, o l’avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l’attività produttiva nell’immobile.
10. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
11. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un’unica classificazione. Il Comune, emette una nuova ordinanza che attribuisce all’edificio la nuova ed unica classificazione.
Articolo 3
Determinazione del contributo concedibile
1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 5, 6, 7 e 8.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
– Il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
– l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale indicato nella Tabella allegata al n. 4 riferito al “livello operativo” dell’edificio, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate senza la limitazione al 60% e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali.
3. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici, stabilite al comma precedente ed indicate nella Tabella allegata al n. 4.
4. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
5. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E1 ed E2 il costo dell’intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e le prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l’intervento unitario, le opere di riparazione dei danni, anche negli impianti comuni, e di miglioramento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E3 il costo dell’intervento comprende le indagini e le prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l’intervento unitario, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell’intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell’edificio. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
6. Per le unità immobiliari inagibili ricomprese in edifici classificati con “livello operativo” E1 o E2, che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell’efficienza energetica.
Per le stesse unità immobiliari inagibili, ricomprese in edifici classificati con “livello operativo” E3, il costo dell’intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le finiture interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell’efficienza energetica. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
7. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende le stesse opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti interni e di miglioramento dell’efficienza energetica così come attribuite al precedente comma 6 agli interventi su edifici classificati rispettivamente con “livello operativo” E1 o E2 o con “livello operativo” E3. Il contributo per tali opere è pari al 50%.
8. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo dell’intervento comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 ed il contributo è pari al 50%.
8-bis. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E1, E2 ed E3 il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
8-ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E1, E2 ed E3 il costo dell’intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l’erogazione a saldo del contributo.
9. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:
a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 30% per edifici individuati dall’art. A9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A9, comma 2, della l.r n. 20/2000. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo E1 ed E2, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo E3 ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011.
b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell’anno precedente;
c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L’incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi dell’anno precedente;
d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012, ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto;
e) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
f) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico; i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo E1 ed E2 e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo E3;
g) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
h)del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio, l’incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18;
i) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari o bifamiliari con due unità immobiliari sovrapposte o affiancate a schiera, classificati con livello operativo E3;
j) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
k)del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani.
l) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d’uso ai fini della determinazione dell’azione sismica, conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica dell’edificio, sia superiore alla Classe II.
10. In presenza di edifici o Unità Strutturali danneggiate facenti parte di un aggregato edilizio i progetti degli interventi devono tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con d.m del 14 gennaio 2008 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza.
11. In assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili, con stato di danno e valore di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi E0, E1, E2, ed E3, facenti parte di un aggregato edilizio, possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento unitario finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito per ciascun edificio dalle Ordinanze n. 51/2012 e n. 73/2012 o dalla presente ordinanza. In tal caso il contributo è calcolato secondo quanto disposto dall’ordinanza di riferimento ed il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10%. La disposizione è applicabile anche in presenza di edifici facenti parte di un aggregato edilizio oggetto di interventi ai sensi dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi.
12. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull’importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.
12-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:
• 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
• 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
• 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
• 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
13. L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari.
14. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, coma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%. Nel caso di adeguamento sismico la quota minima di contributo destinata alla riparazione dei danni ed allo stesso adeguamento strutturale, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 45%, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 30%.
15. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni, le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e dei titolari di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
16. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio sede di abitazioni agibili.
16-bis. Le pertinenze esterne di cui al comma 15 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’abitazione o all’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune, e comunque contenute entro un quinto dell’importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011, seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all’art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell’art. 22 della citata l.r. 15/2013.
17-bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il Comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del Comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell’importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all’art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
18. In linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l’interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei “livelli operativi” E0, E1, E2, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest’ultima e dei parametri economici relativi al “livello operativo” attribuito all’edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.
19. Nei casi di cui al comma 18 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora la riduzione della superficie ricostruita risulti superiore al 10% rispetto alla superficie preesistente.
20. Nel caso di edifici con livello operativo E3 che sono demoliti e ricostruiti con superficie complessiva minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest’ultima. Qualora la superficie sia minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.
21. Gli edifici rurali funzionali alla produzione agricola, di proprietà di un’unica azienda, sottoposti ad interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dei commi 18 e 20 del presente articolo, possono, ai sensi dell’art. 9 comma 5 della l.r. n. 16/2012, essere demoliti e ricostruiti anche in altro comune purché l’intervento avvenga nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e d’intesa tra i comuni interessati.
Articolo 4
Presentazione delle domande
1. Entro il 31 dicembre 20132 i soggetti legittimati individuati all’articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto. L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l’accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all’art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l’accettazione La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
1-bis. Qualora prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima d’Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
c) l’istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
d) l’importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
f) l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, documentando l’importo assicurativo riconosciuto;
g) dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali:
b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell’unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l’equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
c) la destinazione d’uso;
d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f) l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.
7. Alla domanda devono essere allegati:
a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art. 3 del d.l 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1- ter dell’art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione corredato della necessaria “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)” di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l’edificio rientra nel livello operativo E1, E2 o E3;
c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto, ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l’impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all’elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinata dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, a cui viene applicato lo stesso ribasso offerto. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
d) la documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);
e) autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all’art. 5-bis del d.l 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”);
8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l’impresa, il consorzio di imprese, ovvero l’ATI, devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e smi.. E’ altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.³
2 Il Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato da successive ordinanze commissariali (ultimo rif. Ordinanza 14/2016). Il quadro completo e aggiornato dei termini per la presentazione delle domande di contributo è riportato nelle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi”.
3 Sul presente comma è intervenuto l’art. 1 dell’ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016.
Articolo 5
Concessione del contributo ed inizio dei lavori
1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e l’accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all’art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della l. r. 15/2013 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della legge regionale n. 19/2008. Gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono dispensati dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 20 della l.r 19/2008 a titolo di rimborso forfettario per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativo ai sensi della l.r 31/2002 ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti di cui all’art. 4 costituisce deposito del progetto ai sensi della l.r 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e ricostruzione o richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla l. r. 15/2013 e smi.
3. Il Comune, entro novanta giorni successivi all’accettazione della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell’eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.
4. Il rilascio del permesso di costruzione con le procedure disciplinate dalla normativa vigente, unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori da formalizzare successivamente.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. f) della l.r n. 31/2002.
Articolo 6
Obblighi a carico dei beneficiari del contributo
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell’art. 26 della l.r 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena l’unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall’ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:
· parenti o affini fino al quarto grado;
· coniuge;
· promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
· affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
· coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali;
· nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128[1], 1103[2] e 1104[3] del Codice Civile.
2-bis. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell’abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno si essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l’immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.
2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555 C.P.C. purché l’atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all’articolo 3, commi 5 e 6, a condizione che l’aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell’intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8.
2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l’aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all’art. 3, commi 5 e 6, purché l’aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti.
Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l’immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l’intero contributo percepito.
2-sexies. Gli immobili acquistati a seguito di procedura di pignoramento immobiliare ai sensi del comma 2-quater devono essere destinati ad abitazione principale dell’aggiudicatario della medesima procedura per almeno quattro anni decorrenti dal trasferimento della residenza e non possono essere venduti prima di tale scadenza. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la restituzione dell’intero contributo percepito.
2-septies. Le disposizioni del comma 2-sexies si applicano anche nel caso di acquisto di abitazioni non principali da parte di aggiudicatari che, ai sensi del comma 2-quinquies -seconda parte, si sono impegnati a trasferirvi la residenza entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.
La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l’impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell’elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non possegga nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l’obbligo all’affitto si trasferisce a quest’ultima.
Permane l’obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione”, di cui al comma 4 dell’art. 25 dell’ordinanza n. 20/2015 e smi.
3-bis. Il proprietario è esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest’ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità oppure, qualora, successivamente e precedentemente agli eventi sismici, il proprietario abbia agito in giudizio avverso quest’ultimo per inadempimento contrattuale. Il proprietario è altresì esonerato nel caso in cui il locatario/comodatario accetti l’assegnazione definitiva di un alloggio pubblico. Permangono in capo al proprietario gli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
3-ter. Qualora il comodatario che occupava l’alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario dovrà stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell’accordo territoriale di riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo. Sono fatte salve dalla presente disposizione le situazioni in cui il precedente comodatario, che rinuncia al rientro, occupava l’abitazione in virtù del rapporto di lavoro con il proprietario (es. lavoratori agricoli, addetti alle stalle, custodi..). In tali casi è possibile concedere nuovamente l’alloggio in comodato al lavoratore subentrante
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 7 o 8 sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l’abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell’elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non possegga nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l’obbligo all’affitto si trasferisce a quest’ultima. Permane l’obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione”, di cui al comma 4 dell’art. 25 dell’ordinanza n. 20/2015 e smi.
5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall’art. 19, comma 1, dell’ordinanza n. 57/2012 e smi.4
6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all’art. 3, commi 7 o 8 e si impegnano alla diffusione dell’informazione relativa alla disponibilità all’affitto di queste abitazioni.
[1] Perimento totale o parziale dell’edificio. Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123].
L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
[2] Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
[3] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
4 Si riporta il comma 1 dell’articolo 19 dell’ordinanza n. 57/2012 e smi.
“In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario originario”.
Articolo 7
Esecuzione dei lavori
1. I lavori devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo di cui all’art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di dodici mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.
Articolo 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) fino al 15% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, con riferimento all’art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l’esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) fino al 25% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
c) fino al 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
d) il 30% del contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune stesso possa calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
2) collaudo statico ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall’impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell’elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall’Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;
5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
7) abrogato;
8) dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel
contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
9) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
1-bis. L’impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l’erogazione di un anticipo fino al 15% dell’importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l’ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall’impresa affidataria dei lavori. L’impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l’originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.
La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione “Dopo il terremoto” nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.”
1-ter. La compensazione dell’eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.
1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell’emissione dell’ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
2. Il Comune, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
3. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 20135 per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 6 dicembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
b) l’istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l’erogazione del contributo comporterà automaticamente l’estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 20136;
5. (soppresso)
6. L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.
5 Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.
6 Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2016 (ordinanza n. 14/2016).
Articolo 9
Interventi già iniziati
1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati, o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 6 dicembre 2012, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché:
– il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC08 approvate con d.m 14 gennaio 2008;
– i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
– la domanda contenga le informazioni richieste all’art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 20137;
– siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
2. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge 122/2012, prima del 6 dicembre 2012 nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione AeDES, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l’attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.
3. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, l’integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all’art. 10, comma 2, l’ammissione a contributo è subordinata all’esito favorevole del controllo.
4. Agli interventi di cui al comma 1 e 2 non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art. 4, comma 8.
5. L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.
7 Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.
Articolo 10
Controlli
1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all’interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell’ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
2. Ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione alle Norme tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall’ordinanza n. 27/2013.
Articolo 11
Cumulabilità dei contributi
1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l’autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell’agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 del dPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi.
Articolo 12
Esclusione dai contributi
1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall’accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).
Articolo 13
Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r 19/2008 è organo tecnico consultivo del Commissario delegato e collabora con la struttura tecnica del Commissario nella predisposizioni delle normative e delle linee di indirizzo per la progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, esprime pareri e partecipa all’esame di progetti complessi.
2. Il Comitato, su disposizione del Commissario delegato, può essere integrato con esperti nelle materie attinenti i processi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
Articolo 14
Edifici ad uso produttivo
1. Le tipologie di danno ed i conseguenti costi convenzionali indicati nella Tabella B dell’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 57/2012 e smi, per gli edifici ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, classificati con “livello operativo” E1, E2 o E3, sono integrate come segue:
– Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E1: euro/mq 1.000;
– Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E2: euro/mq 1.250;
– Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E3: euro/mq 1.450.
2. Sono confermati i costi convenzionali per la combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 di cui all’Ordinanza n. 51/2012 e smi e per i danni diffusi riconducibili ai livelli B e C di cui all’Ordinanza n. 29/2012 e smi.
Articolo 15
Modifiche alle Ordinanze nn. 29 del 28/08/2012 e 51 del 5/10/2012
1. La percentuale di 70% di cui al comma 7 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi è sostituita con 60%.
2. Alla fine della lett. b) del comma 5 dell’art.4 dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi vanno aggiunte le parole “e deve essere scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa”;
3. All’art. 4 comma 7 lettera f) dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi dopo le parole “determinati ai sensi dell’art. 3.” vanno aggiunte le parole “Il contributo per tali opere non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo stabilito all’art 3.”
4. Le percentuali di 70%, 55% e 65% cui al comma 10 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi sono sostituite rispettivamente con 60%, 45% e 55%.
5. All’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi e all’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 51/2012 dopo le parole “dell’affittuario” vanno inserite le parole “o dal comodatario”
Articolo 16
Norma finanziaria
1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in 800.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all’art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall’art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.
Articolo 17
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. Tenuto Tenuto conto della necessità di dare attuazione al “Programma casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 6 dicembre 2012.
Vasco Errani
Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura
Tabella 1.2 –definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato
Tabella 1.3 –definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia
Tabella 1.4 –definizione dello “stato di danno”
Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura
Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato
Tabella 2.3 –definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia
Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze
Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione
Tabella 2.6 – definizione dei valori di vulnerabilità
Tabella 3 – Definizione dei “livelli operativi”
Tabella 4 – Definizione dei costi parametrici per i diversi “livelli operativi”
ALLEGATO 1
Territori ammissibili
Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell’art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:
Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall’elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.