Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017
INDICE
Art. 1 – Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’8 settembre 2017 n. 480, del 25 settembre 2017, n. 483 e del 19 gennaio 2018 n. 496, recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”;
SENTITA la Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nominata, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 480/2017, soggetto attuatore per le misure emergenziali volte a favorire la continuità dell’attività didattica nei comuni colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017;
RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate a garantire l’espletamento dell’attività didattica;
ACQUISITA l’intesa della Regione Campania;
DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
DISPONE
Articolo 1
Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica
1. L’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 480 dell’8 settembre 2017 è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici di cui alla lettera b) dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario delegato nominato con l’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuità dell’attività didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero attraverso interventi su edifici, di proprietà pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino agibili e siano stati progettati in conformità alla normativa tecnica contenuta nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996 o nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di adeguamento sismico secondo le suddette normative. Il soggetto attuatore può operare anche attraverso la realizzazione di lavori di adeguamento sismico e funzionale di strutture scolastiche esistenti qualora tale soluzione consenta la funzionalità delle strutture e risulti più conveniente rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico. Allo scopo di accelerare la ripresa delle attività didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in un apposito stralcio del piano di cui all’articolo 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alla definizione dei fabbisogni di intervento ai fini dell’adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente all’espletamento delle conseguenti attività di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica nonché delle altre attività di cui al comma 1, sia direttamente sia tramite i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nonché gli altri enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n. 476/2017 e riferendo al medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle attività.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera con le risorse derivanti dalle economie non impegnate di cui alle procedure di messa in sicurezza delle scuole ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate in euro 6.021.160,98 e all’uopo accertate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’1 settembre 2017, n. 657 e iscritte sul capitolo 7105/1 del bilancio del medesimo dicastero o anche mediante ulteriori risorse a tal fine individuate con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca. Le predette risorse sono ripartite nella misura di 3,5 milioni di euro al Comune di Casamicciola Terme e di 2,5 milioni di euro al Comune di Lacco Ameno.
4. Le eventuali strutture modulari temporanee realizzate ai sensi del presente articolo, sono successivamente trasferite in proprietà all’ente locale territorialmente competente.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 assicura il necessario supporto al Commissario delegato ai fini della ricognizione dei fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa prevista dall’art. 11 dell’ordinanza n. 476/2017.
6. Al fine di agevolare la frequenza dell’attività scolastica nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, i Comuni interessati sono autorizzati, qualora le esigenze lo richiedano, ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 16 dell’ordinanza n. 476/2017.
7. Gli interventi di cui al comma 6 sono indicati nel piano del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476/2017”.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli