Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2019
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
INDICE
Art. 1 – Modifiche all’art. 1 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017
Art. 2 – Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione
Art. 3 – Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile
Art. 4 – Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il presidio militare del territorio colpito
Art. 5 – Disposizioni finalizzate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017».
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 480 dell’8 settembre 2017 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017».
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza della popolazione, nonché all’adozione degli interventi urgenti volti a contrastare il contesto di criticità in rassegna;
Acquisita l’intesa della Regione Campania;
DISPONE
Articolo 1
Modifiche all’art. 1 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017
1. Il termine per la predisposizione del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 è prorogato di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Articolo 2
Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, il Commissario delegato di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento è autorizzato a garantire l’assistenza alloggiativa della popolazione la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata dichiarata inagibile in conseguenza dell’evento sismico in premessa:
a. in via preferenziale, attraverso il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 anche previa ricognizione, da parte dei comuni interessati, di abitazioni agibili ed inutilizzate da destinare al soddisfacimento delle citate esigenze abitative;
b. mediante il ricorso a strutture alberghiere ed assimilabili, facendo applicazione delle tariffe appositamente determinate previo accordo tra i comuni interessati ed i titolari delle medesime strutture ricettive.
Articolo 3
Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2017, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2018.
2. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto e, in particolare, a quella di cui in premessa, al fine di garantire la piena operatività del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 e al decreto del Segretario generale del 10 agosto 2016, non trova applicazione il limite temporale di cui al punto 5.3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2017 recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Articolo 4
Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il presidio militare del territorio colpito
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 e dall’art. 2, comma 9 dell’ordinanza n. 480 dell’8 settembre 2017, agli oneri, ammontanti ad € 694.020,00, connessi al necessario supporto logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 16 della medesima ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017.
Articolo 5
Disposizioni finalizzate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
1. Nelle more dell’approvazione del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, è autorizzata, su richiesta del commissario delegato, un’anticipazione pari al venti per cento delle risorse di cui all’art. 16 della citata ordinanza n. 476/2017 al fine di consentire il tempestivo espletamento degli interventi per contrastare il contesto emergenziale in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato a trasferire, a valere sulle risorse disponibili, ai soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 che ne facciano richiesta, un’anticipazione, nei limiti del venti per cento, sulla base di puntuale indicazione di ciascuna tipologia ed importo di spesa coerente con gli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) e b) dell’ordinanza n. 476/2017.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2017
Il Capo del Dipartimento
Borrelli