Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2019
Ulteriori interventi urgenti per l’evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
INDICE
Art. 1 – Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica
Art. 2 – Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile
Art. 3 – Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 4 – Sospensione dei mutui
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza della popolazione, nonché all’adozione degli interventi urgenti volti a contrastare il contesto di criticità in rassegna;
Acquisita l’intesa della Regione Campania;
DISPONE
Articolo 1
Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica
1. Nell’ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici di cui alla lettera b) dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario delegato nominato con l’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuità dell’attività didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero attraverso interventi su edifici, di proprietà pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino agibili e siano stati progettati in conformità alla normativa tecnica contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di adeguamento sismico secondo le suddette normative. Allo scopo di accelerare la ripresa delle attività didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in un apposito stralcio del piano di cui all’art. 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alla definizione dei fabbisogni di intervento ai fini dell’adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente all’espletamento delle conseguenti attività di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica, sia direttamente sia tramite gli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 476/2017 e riferendo al medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle attività.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera con le risorse derivanti dalle economie non impegnate di cui alle procedure di messa in sicurezza delle scuole ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate in euro 6.021.160,98 e all’uopo accertate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° settembre 2017, n. 657 e iscritte sul capitolo 7105/1 del bilancio del medesimo dicastero.
4. Le eventuali strutture modulari temporanee realizzate ai sensi del presente articolo, sono successivamente trasferite in proprietà all’ente locale territorialmente competente.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 assicura il necessario supporto al Commissario delegato ai fini della ricognizione dei fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa prevista dall’art. 11 dell’ordinanza n. 476/2017.
6. Al fine di agevolare la frequenza dell’attività scolastica nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell’evento simico di cui in premessa, i comuni interessati sono autorizzati, qualora le esigenze lo richiedano, ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 16 dell’ordinanza n. 476/2017.
7. Gli interventi di cui al comma 6 sono indicati nel piano del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476/2017.
Articolo 2
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile
1. Al fine di garantire l’effettiva operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza n. 476/2017 opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall’evento sismico di cui in premessa o nelle attività connesse all’emergenza nel periodo dal 21 agosto 2017 al 31 agosto 2017 e nel periodo dal 1° al 15 settembre 2017. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo procapite di 70 ore di lavoro straordinario effettivamente rese per ciascuno dei predetti periodi, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 15 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 21 agosto 2017 al 15 settembre 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unità può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 16 dell’ordinanza n. 476/2017 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’art. 1 della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
6. Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 476/2017, al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento al momento della nomina.
7. Ai componenti del comitato tecnico di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 476/2017 sono riconosciute le spese, debitamente documentate, di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. Gli oneri connessi alle spese di cui al comma 7 sono indicati nel piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476/2017 a carico delle risorse di cui all’art. 16 della medesima ordinanza.
9. Fermo restando quanto previsto all’art. 10 dell’ordinanza 476/2017, il contingente di personale militare di cui al comma 1 del medesimo art. 10 è integrato di ulteriori 30 unità per il periodo di giorni 15 dall’adozione della presente ordinanza, o per l’ulteriore eventuale lasso temporale necessario per il venir meno delle esigenze di presidio dei varchi ancora attivi, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 16 dell’ordinanza n. 476/2017.
Articolo 3
Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall’evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall’evento sismico nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.
4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti.
5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, può essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994
8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.
10. L’ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
11. Il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 476/2017 assicura l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1.
12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 16 dell’ordinanza n. 476/2017.
Articolo 4
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2018, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2017
Il Capo del Dipartimento
Borrelli