Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2019
Ocdpc n. 476 del 29 agosto 2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 Agosto 2017. Approvazione Direttiva recante: “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti”
INDICE
Art. 1
Allegato 1 – DIRETTIVA recante “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche”
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito all’evento sismico che ha colpito alcuni territori dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l’altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, al fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficia le n. 204 del 1 settembre 2017, con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’l settembre 2017, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in parola;
RICHIAMATO l’articolo 9 dell’OCDPC 476/2017 recante “Verifica di agibilità post sismica degli edifici”;
RILEVATO opportuno emanare apposite disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche di agibilità già effettuate, con riserva di successive ulteriori disposizioni organizzative ove necessarie;
VISTA l’unità direttiva recante: “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche”.
RITENUTO che la stessa sia, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, sia meritevole di accoglimento e vada pertanto approvata;
PRECISATO, ALTRESÌ:
– che la presente direttiva si applica ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, salvo proroga stabilita dallo stesso Consiglio dei Ministri, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato gli stessi comuni;
– che la presente direttiva, opportunamente trasmessa ai Comuni interessati, sarà pubblicata nell’apposita sezione all’indirizzo: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-protezione-civile/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
ATTESTATA la regolarità amministrativa;
DECRETA
ART.1
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’unità direttiva recante “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche”;
2. di precisare:
– che la presente direttiva si applica ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. – è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, salvo proroga stabilita dallo stesso Consiglio dei Ministri, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato gli stessi comuni;
– che la presente direttiva, opportunamente trasmessa ai Comuni interessati, sarà pubblicata nell’apposita sezione all’indirizzo: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-protezione-civile/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli
Giuseppe Grimaldi
Allegato 1
DIRETTIVA recante “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e per la revisione degli esiti delle verifiche”
Termine di presentazione delle istanze
Con riferimento all’attività di verifica di agibilità post sisma degli edifici di cui all’articolo 9 dell’OCDPC 476/ 2017, si comunica che il termine per la presentazione della prima istanza di sopralluogo (modello IPP) è fissato al ____________________(farà fede la data di protocollo acquisita al Comune).
Termine di presentazione delle istanze
Con l’inizio delle attività di rilievo del danno e verifica di agibilità sugli edifici potrebbe emergere la necessità della ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici già ispezionati con scheda Aedes o GL-Aedes.
Al fine di disciplinare le attività conseguenti alla suddetta circostanza, si richiamano innanzitutto la definizione e l’obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 (scheda Aedes) e nel DPCM 14 gennaio 2015 (scheda GL-Aedes):
La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.
Di regola, il sopralluogo sull’edificio così definito è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All’interno delle attività del Centro Operativo Comunale, che predispone i piani di sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su edifici già ispezionati.
In via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata sulla base di una richiesta dell’interessato corredata da perizia tecnica asseverata presentata al Comune che, d’intesa con la scrivente Struttura Commissariale, valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà il nuovo sopralluogo.
Qualora un nuovo sopralluogo venga autorizzato, il Coc ha l’obbligo di informare la squadra che dovrà effettuarlo dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile. La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede.
Nel caso di un nuovo sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente.
Sopralluoghi ripetuti e/o revisionati d’ufficio
Con il procedere dei sopralluoghi organizzati presso i Coc e la razionalizzazione delle relative attività, anche in relazione al caricamento delle istanze e degli esiti nel sistema Erikus, potrebbero riscontrarsi nelle schede errori materiali, in particolare sopralluoghi ripetuti sul medesimo edificio, ascrivibili, soprattutto nella fase di avvio delle attività, o ad un mancato collegamento delle istanze riferite ad un unico fabbricato in fase di programmazione degli stessi sopralluoghi, ovvero a sopralluoghi effettuati per errore dalle squadre per singolo alloggio o appartamento o unità abitativa, con conseguenti esiti multipli (parziali) sull’unico edificio.
Al fine di risolvere le anomalie riscontrate attraverso un’istruttoria effettuata d’ufficio dal Coc, occorre procedere come segue:
1. nei casi di esiti multipli concordi (ovvero uguali) sullo stesso edificio si assegna l’unico esito di agibilità all’intero edificio, accorpando le relative istanze, e si comunica alla Struttura Commissariale l’accorpamento delle schede con i relativi codici identificativi;
2. nei casi di esiti multipli discordi sullo stesso edificio si procede all’interno del Coc, d’intesa con la Struttura Commissariale, ad un’istruttoria del caso, valutando se assegnare d’ufficio il giudizio di agibilità definitivo e unico al fabbricato, ovvero l’opportunità di effettuare un nuovo sopralluogo. Qualora venga disposto un nuovo sopralluogo, il Coc ha l’obbligo di informare la squadra dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile.
Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente. La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede.
Settimanalmente il Coc provvede a segnalare alla Struttura Commissariale l’elenco dei sopralluoghi ripetuti ed i riferimenti alle relative schede.
Si ribadisce che, al fine di evitare che si determino circostanze anomale come quelle descritte, va effettuato da parte del Coc un accurato riscontro tra i piani di sopralluogo ed i riepiloghi dei sopralluoghi, attraverso due attività di controllo determinanti:
– prima dell’assegnazione di un sopralluogo ad una squadra, intercettazione delle richieste multiple sullo stesso edificio e loro accorpamento in una unica richiesta;
– individuazione di eventuali sopralluoghi multipli effettuati dalle squadre sullo stesso edificio, in particolare nei casi in cui erroneamente, all’atto del rientro delle squadre, si riscontri che le verifiche risultano riferite alle unità immobiliari e non all’unità strutturale cielo terra.
Il Commissario Delegato
arch. Giuseppe Grimaldi