Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2019
Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016
INDICE
Art. 1 – Ripartizione del personale fra le Regioni
Art. 2 – Suddivisione e assegnazione ai Comuni
Art. 3 – Presentazione delle richieste da parte dei Comuni
Art. 4 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Visto il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 50;
Considerato, in particolare, che ai sensi del comma 1 del citato articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, le Regioni e i Comuni interessati possono procedere, entro i limiti di quanto strettamente necessario, all’assunzione di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
Considerato che l’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la Strutturale commissariale centrale;
Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2016, ed in particolare l’articolo 4;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 in ordine alla costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni suindicate a far data dal 24 agosto 2016 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni interessati, questi ultimi possono assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento istituita dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, aggiungendosi che i Comuni dovranno avanzare le proprie richieste al Commissario entro quindici giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 205 del 2016;
Ritenuta la necessità di impartire le direttive indispensabili per l’avvio del procedimento di ripartizione e assegnazione delle predette unità di personale fra i Comuni interessati;
Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della riunione dell’11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della Struttura commissariale, come individuato dall’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, tra gli Uffici speciali per la Ricostruzione;
Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016, ha condiviso la proposta del Commissario straordinario di procedere alla ripartizione, tra le Regioni interessate, del personale individuato dall’articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria.;
Visto la conforme deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operativo il meccanismo di raccolta delle richieste dei Comuni, tenuto conto della ristrettezza dei termini all’uopo assegnati dal citato articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché di consentire l’immediato avvio delle attività attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione dal decreto legge n. 189 del 2016 e di garantire la piena funzionalità di detti Uffici.
DISPONE
Articolo 1
Ripartizione del personale fra le Regioni
1. Le unità di personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
– per il 6% alla Regione Abruzzo;
– per il 16% alla Regione Lazio;
– per il 62% alla Regione Marche;
– per il 16% alla Regione Umbria.
2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono autorizzati ad assumere, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, individuando, altresì, i relativi professionali.
3. Le percentuali indicate nel comma 1 vengono osservate, ai fini della ripartizione, con successiva ordinanza commissariale, del personale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, non assegnato alla struttura commissariale centrale.
Articolo 2
Suddivisione e assegnazione ai Comuni
1. Sulla base delle richieste pervenute dai Comuni ai sensi del successivo articolo 3 e nel rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 2, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 205 del 2016, con l’individuazione dei relativi profili professionali sulla scorta delle esigenze rappresentate dai Comuni medesimi.
2. Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è in ogni caso esclusa l’assegnazione delle unità di personale previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 205 del 2016.
Articolo 3
Presentazione delle richieste da parte dei Comuni
1. Le richieste di personale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 205 del 2016, con l’indicazione dei profili professionali necessari, sono presentate dai Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 205 del 2016 presso gli uffici regionali individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.
2. Le richieste dei Comuni pervenute presso la struttura centrale del Commissario straordinario, anche anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trasmesse per le relativa istruttoria agli uffici regionali di cui al comma 1.
3. Scaduto il termine di cui all’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 205 del 2016, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel precedente articolo 2.
Articolo 4
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all’assunzione del personale da parte dei Comuni, di assicurare l’immediato avvio delle attività attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione dal decreto legge n. 189 del 2016 e di garantire la piena funzionalità di detti Uffici, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani