Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2019

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili

INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Autorizzazione agli interventi
Art. 3 – Comunicazione di avvio dei lavori
Art. 4 – Rimborso
Art. 5 – Temporaneità della delocalizzazione e rimozione degli impianti e delle attrezzature
Art. 6 – Finanziamento
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), 3 e 5 comma 2, lettera g);
Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2016, ed in particolare l’articolo 3, commi 6 e 7;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
Visto l’articolo 3, comma 6, del decreto legge 11 novembre 2016 n. 205, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;
Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi già avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Rilevato che la predisposizione e sistemazione delle aree ove collocare le stalle temporanee è stata disciplinata dalle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, laddove si è previsto che a tali attività provvedano i soggetti pubblici (Regioni e Comuni o altri soggetti pubblici da questi individuati) o direttamente i privati interessati;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza n. 415 del 2016, ai sensi del quale, in ragione dell’estensione e diffusione dei danni subiti dagli operatori del settore agricolo e zootecnico a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci, previste dall’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza n. 399 del 2016, nonché la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, fienili e depositi, previste dall’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, possono essere effettuate anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, e in particolare:
– il comma 8, il quale prevede che “…per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– il comma 9, il quale prevede che “…qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazione delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l’aggiudicazione originaria”;
Considerati il numero e la dimensione delle stalle gravemente danneggiate o distrutte e l’approssimarsi dell’inverno con temperature già al di sotto dello zero e rilevato che, nonostante quanto previsto dalle disposizioni innanzi citate, nella parte in cui consentono l’estensione delle forniture ai soggetti aggiudicatari, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni Lazio e Umbria, all’uopo incaricate, si riscontra il permanere della necessità urgente di soddisfare una parte del fabbisogno di ricoveri temporanei per gli animali consentendo agli allevatori, i cui impianti zootecnici sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, di provvedere direttamente alla installazione delle delocalizzazioni temporanee;
Considerato che il precitato articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 205 del 2016, nel delineare un’apposita procedura per il rimborso degli interventi urgenti di delocalizzazione degli impianti in questione, assorbe in sé anche la disciplina di ogni eventuale intervento necessario riconducibile alla previsione generale dell’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016;
Preso atto che la Regione Lazio, anche su delega delle altre Regioni interessate dagli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016, ha provveduto ad espletare la gara per la fornitura ed installazione delle stalle, fienili e depositi temporanei che risulta articolata in n. 14 lotti, e la relativa aggiudicazione è stata approvata con Determinazione n. G13316 del 10 novembre 2016;
Ritenuto di stabilire che, in ragione del permanere delle necessità sopra richiamate, i singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 26 ottobre 2016 possano provvedere direttamente all’acquisto delle strutture temporanee per gli allevamenti (stalle, fienili e depositi) ed alla loro installazione, limitatamente a strutture similari a quelle poste in gara dalla Regione Lazio, come centrale di committenza per le quattro Regioni;
Dato atto che, al fine di consentire l’immediata attivazione dei singoli operatori, tenuto conto delle ridotte dimensioni e della relativa capacità operativa e finanziarie dei medesimi, è necessario prevedere modalità di rimborso delle spese autorizzate che garantiscano la più celere liquidazione delle somme spettanti, anche anticipatamente all’attivazione delle procedure previste per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;
Precisato, pertanto, che, allo scopo di garantire la celerità necessaria per evitare ulteriori aggravi dell’esposizione finanziaria degli operatori danneggiati, le attività di cui trattasi potranno trovare anticipata copertura nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per la gestione della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici in parola, immediatamente disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, rinviando ad apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la regolazione dei conseguenti aspetti finanziari;
Richiamato quanto già stabilito nelle suindicate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in ordine alle procedure straordinarie ivi previste in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica per l’installazione delle strutture di cui trattasi, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee;
Sentito il Ministero dell’interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione “Amministrazione trasparente”, che potrà essere utilizzato anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Acquisito il conforme avviso del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 23 novembre 2016;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse integrano la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.
2. Per la delocalizzazione temporanea di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 205 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di fornitura ed installazione di impianti e macchinari, nonché ogni ulteriore intervento urgente sulle strutture produttive, secondo le modalità e le procedure stabilite
con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto legge n. 205 del 2016, con le modalità specificate al successivo articolo 4.

Articolo 2
Autorizzazione agli interventi
1.
In ragione dell’estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016.
2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, i singoli operatori danneggiati possono richiedere ai Presidenti delle Regioni territorialmente competenti l’autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi di delocalizzazione temporanea degli impianti zootecnici per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi. Possono altresì richiedere l’acquisto o il noleggio delle attrezzature che garantiscono la continuità dell’attività produttiva qualora quelle precedenti risultino danneggiate e inutilizzabili.
3. La richiesta di delocalizzazione può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale o parziale, a seguito di verifica con scheda AeDES, ovvero dichiarazione di non utilizzabilità degli edifici destinati attività produttiva a servizio dell’impianto zootecnico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e dell’articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016. La richiesta di delocalizzazione temporanea deve essere corredata da relazione tecnica a firma di un professionista abilitato con allegata la planimetria dell’area interessata, nella quale siano descritti gli impianti da delocalizzare e le modalità esecutive degli interventi facendo espresso riferimento ad impianti similari per tipologia e materiali a quelli realizzati sulla base della gara effettuata dalla Regione Lazio e definita con Determinazione del 10 novembre 2016. Nella stessa relazione dovranno essere indicati altresì gli eventuali ulteriori impianti e attrezzature necessari per garantire la continuità dell’attività produttiva, per le quali si richiede l’autorizzazione all’acquisto o al noleggio, indicando le ragioni della non utilizzabilità di quelle preesistenti.
4. Il Presidente della Regione territorialmente competente, esperiti gli opportuni accertamenti, rilascia l’autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari per la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi. La medesima autorizzazione prevede l’indicazione della tipologia e dei materiali da impiegare facendo espresso riferimento a quelli previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio. L’importo massimo delle spese relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del rimborso di cui al successivo articolo 4, è calcolato prendendo a riferimento per ogni territorio il valore offerto dalle varie imprese che sono risultate aggiudicatarie nella gara espletata dalla Regione Lazio per le varie tipologie. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 5% dell’importo dei lavori. Nella stessa autorizzazione sono altresì indicati gli impianti e le attrezzature indispensabili per garantire la continuità dell’attività produttiva per le quali si consente l’acquisto o il noleggio. L’importo massimo delle spese per l’acquisto o il noleggio di detti impianti ed attrezzature è determinato attraverso un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione del preventivo più favorevole, tenuto anche conto dei tempi di consegna dei beni oggetto di fornitura, facendo comunque riferimento al prezzario unico ovvero, fino all’approvazione di questo o in caso di mancanza del necessario parametro di riferimento, del vigente elenco regionale dei prezzi. Il rimborso concedibile è pari al 100% delle spese autorizzate e sostenute, comprensive di IVA.
5. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 3 in relazione all’avvio degli interventi di delocalizzazione, l’operatore interessato una volta ottenuta l’autorizzazione regionale può provvedere immediatamente all’acquisto o al noleggio delle attrezzature indispensabili, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento.

Articolo 3
Comunicazione di avvio dei lavori
1.
 La comunicazione di avvio dei lavori è effettuata con le modalità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come dettagliate dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016, ed è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Fino all’istituzione dei predetti Uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.
2.
La comunicazione, resa nelle forme di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali dell’azienda;
b) la superficie complessiva dei manufatti produttivi che si intendono delocalizzare;
c) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità a seguito di verifica AeDES o di verbale di inutilizzabilità degli edifici produttivi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016;
d) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
e) l’eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato dell’azienda agricola.
3.
Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:
a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
– risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
– non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
– siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4.
La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all’indirizzo PEC della Struttura di missione del Ministero dell’interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla Prefettura del luogo di residenza dell’operatore od ove l’impresa ha la sede legale. La Prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via PEC alla Struttura di missione.
5. Alla comunicazione devono essere allegati:
a) il progetto degli interventi di delocalizzazione che si intendono eseguire con il computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all’approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge;
b) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesta che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;
c) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice o della ditta fornitrice, ivi compreso apposito verbale nel quale devono essere indicati i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
d) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell’elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice;
f) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico e recante l’indicazione dell’importo assicurativo riconosciuto;
g) indicazione degli estremi del conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini dell’accredito del rimborso spettante.
6. L’Ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
7. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui al presente articolo i soggetti legittimati possono avviare gli interventi di delocalizzazione.

Articolo 4
Rimborso
1.
La domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi di cui alla presente ordinanza è presentata dall’operatore interessato al Presidente della Regione territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero dalla presentazione di uno o più stati di avanzamento. Alla domanda devono essere allegati il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.
2. 
Il rimborso è erogato, previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all’autorizzazione regionale di cui all’articolo 2, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera g). Entro 15 giorni dalla data dell’accredito, l’operatore interessato produce al Presidente della Regione le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il Presidente della Regione dispone la revoca del rimborso ed avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.
3.
Il rimborso spettante agli operatori è comprensivo dell’IVA corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell’operatore interessato.
4. 
La Regione territorialmente competente assicura altresì il monitoraggio in corso d’opera della realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, verificandone la conformità a quanto autorizzato.
5. 
Allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi di cui al comma 2, i Presidenti delle Regioni possono anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilità presenti nelle contabilità agli stessi intestate in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016. Le spese sostenute sono rendicontate con modalità stabilite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio comunica al Commissario straordinario gli importi rendicontati ai sensi del presente articolo, per i seguiti di competenza ai fini del monitoraggio dei contributi riconosciuti agli operatori interessati anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016. 

Articolo 5
Temporaneità della delocalizzazione e rimozione degli impianti e delle attrezzature
1.
Gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare il ricovero degli animali e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi danneggiati.
2.
Le strutture temporanee di cui al comma 1 installate a norma della presente ordinanze sono rimosse a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. Le spese di rimozione sono rimborsate secondo la procedura dell’articolo 4. In caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione, il Presidente della Regione competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell’operatore inadempiente.

Articolo 6
Finanziamento
1.
Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono finanziati con le risorse finanziarie stanziate per la gestione dell’emergenza determinata dagli eventi sismici, individuate con separata ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile.

Articolo 7
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1.
In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all’articolo 1, in modo da assicurare la continuità delle attività produttive interessate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani