Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2019
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
INDICE
Art. 1 – Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale
Art. 2 – Modalità di prestazione di lavoro straordinario
Art. 3 – Disposizione finanziaria
Art. 4 – Entrata inn vigore ed efficacia
Relazione illustrativa sull’ordinanza relativa allo svolgimento di prestazioni straordinarie da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) e della struttura commissariale centrale con sede a Rieti.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
– l’articolo 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura del Commissario straordinario può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2;
– l’articolo 50, comma 3, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– l’articolo 50, comma 7, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
– l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della “Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l’altro, sono state ripartite fra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione le cento unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle previsioni contenute nell’ articolo 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
Viste le comunicazioni pervenute dagli Uffici speciali per la ricostruzione contenenti la stima del fabbisogno di prestazioni straordinarie, nonché le analoghe esigenze emerse nell’ambito della Struttura commissariale centrale;
Vista la relazione illustrativa predisposta dalla struttura commissariale sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali, che viene allegata alla presente ordinanza;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 agosto 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.
Articolo 2
Modalità di prestazione di lavoro straordinario
1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 189 del 2016.
2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione è autorizzato dal Direttore di ciascun Ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai Direttori dei predetti Uffici, a valere sulle contabilità speciali intestate ai rispettivi Vice Commissari, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime di spesa degli Uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilità, le necessarie risorse finanziarie.
Articolo 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Relazione illustrativa sull’ordinanza relativa allo svolgimento di prestazioni straordinarie da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) e della struttura commissariale centrale con sede a Rieti.
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016.
Il comma 7 del citato art. 50 prevede la possibilità di autorizzare il personale del Commissario assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione (le 100 unità di cui all’art. 50 del d.l. 189), a prestare lavoro straordinario fino a 40 ore mensili, oltre a quelle autorizzate dai rispettivi ordinamenti, per gli esercizi 2017 e 2018, nel rispetto di due limiti:
a) quello della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) quello delle risorse disponibili.
Tale disposizione, ai sensi del comma 7 – bis, si applica anche al restante personale pubblico assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione.
Va rammentato che la gestione commissariale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge sopracitato, termina il 31.12.2018.
Tale gestione straordinaria demanda agli Uffici speciali per la ricostruzione, appositamente costituiti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge citato, in ciascuna delle Regioni colpite dal terremoto, tutta l’attività amministrativa e tecnica connessa alla ricostruzione privata e pubblica.
In particolare, l’articolo 3 citato, commi 3, 4 e 5, prevede che i predetti Uffici: “(3) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; (4)… operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi… i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo; (5) Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.”.
A tali Uffici è, quindi, rimessa l’attuazione degli interventi disciplinati dalle varie ordinanze del Commissario straordinario; pertanto, su di essi grava un carico di lavoro di rilevante complessità e impegnativo anche sotto il profilo quantitativo, tenuto conto che trattasi di uffici di nuova costituzione e che l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, devono essere realizzati in modo da assicurare la massima tempestività, e di dare risposte concrete in condizioni ambientali di evidente emergenza.
La dotazione di personale di ogni Ufficio Speciale per la Ricostruzione è determinata dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 ed è costituita da personale in comando proveniente da Pubbliche amministrazioni, parte del quale rientrante nel contingente di cento unità appositamente selezionato dalla Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto legge.
Va precisato che sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate ad assicurare la copertura dell’intera dotazione prevista dalle Regioni con riguardo agli Uffici speciali per la ricostruzione operanti nel rispettivo ambito territoriale.
Presso ogni Ufficio speciale per la ricostruzione opera inoltre personale delle società Invitalia s.p.a. e Fintecna s.p.a., nei limiti previsti dai commi 2 e 3 del sopra citato art. 50. Queste unità di personale non sono beneficiarie delle misure previste dall’ordinanza in oggetto.
Per quanto riguarda la struttura commissariale centrale, ad essa sono demandate, fra l’altro, sotto il profilo amministrativo, le attività connesse alla gestione della contabilità speciale; i provvedimenti di trasferimento dei fondi alle contabilità speciali dei vice commissari per lo svolgimento delle attività previste dalle varie ordinanze e nel rispetto delle modalità da esse stabilite; l’attività di controllo relativa alla ricostruzione privata, nonché l’attività di diretta attuazione degli interventi sul patrimonio scolastico. Tale attività è svolta dai due settori operativi in cui si articola la struttura commissariale centrale ovvero:
a) il settore affari generali e interventi di ricostruzione; b) il settore personale, risorse e contabilità.
Presso la sede operativa della Struttura commissariale centrale, ubicata nel Comune di Rieti, sono attualmente in servizio n. 21 unità di personale appartenente a Pubbliche Amministrazioni, un dirigente ed alcune unità del personale di Invitalia s.p.a. e di Fintecna s.p.a., reclutate secondo le modalità previste dal comma 3, lett. b) e c) dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016.
In relazione a quanto precede, la previsione di prestazioni di lavoro straordinario, che comunque devono essere autorizzate dai rispettivi capi degli uffici in relazione alle specifiche esigenze di servizio, si fonda sulla rilevante e complessa mole di attività amministrativa che fa carico agli Uffici speciali per la ricostruzione, sull’entità del personale in servizio e sulla necessità di assicurare una tempestiva conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e dei connessi sopralluoghi tecnici al fine di accelerare l’attività di ricostruzione.
Va ancora precisato che la stima di spesa prevista in ordinanza, nella medesima misura per il 2017 e il 2018, corrisponde alla ragionevole previsione che il flusso delle domande di contributo e delle conseguenti attività istruttorie e tecniche demandate agli Uffici speciali per la ricostruzione dovrebbe raggiungere il massimo livello nella seconda metà dell’esercizio 2017 e nel primo semestre 2018, in coerenza con la scansione temporale degli interventi prevista in gran parte delle ordinanze adottate.
Vasco Errani