Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2019
Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.
INDICE
Art. 1 – Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione
Art. 2 – Trasferimento delle risorse
Art. 3 – Modifica dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016
Art. 4 – Disposizione finanziaria
Art. 5 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50 – bis;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con apposita ordinanza il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione per l’istituzione da parte delle regioni, unitamente ai comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
Vista l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Visto l’articolo 18, comma 1, lett. b-bis), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che ha modificato l’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, inserendo i commi 1- ter ed 1 – quater, in base ai quali: a) le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 3, sono a carico del fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) le eventuali spese di funzionamento eccedenti il limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono a carico di ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; c) con apposito provvedimento commissariale sono ripartite le risorse afferenti il finanziamento delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione;
Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189” e, in particolare, l’articolo 5;
Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al decreto legge n. 189 del 2016 sia dal decreto legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo alla copertura delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, alla modifica dell’articolo 9 dello schema di convenzione adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse, previste dal comma 1-ter dell’art. 3 del decreto legge n. 189 del 2016 nella misura di seguito indicata: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria;
Ritenuta la necessità, al fine di consentire agli Uffici speciali per la ricostruzione di completare la fase di allestimento e primo avvio della loro operatività e di assicurarne la piena funzionalità, di procedere al rimborso e all’anticipazione delle spese di funzionamento inerenti l’esercizio 2017 in un’unica soluzione, nei limiti previsti dall’art. 3, comma 1-ter e delle percentuali di ripartizione di cui sopra;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità, atteso anche il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attività di ricostruzione, di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione.
DISPONE
Articolo 1
Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione
1. In considerazione dell’entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto legge n. 189 del 2016, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro composizione, le risorse previste dall’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
Articolo 2
Trasferimento delle risorse
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse previste per l’esercizio 2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del 50% dell’importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti per il primo avvio degli Uffici medesimi da parte di ciascuno degli Enti aderenti alla convenzione di costituzione stipulata in attuazione dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e dell’anticipazione delle somme occorrenti per completarne l’allestimento, i dati relativi alle spese di funzionamento a valere sulle risorse previste per l’esercizio 2017.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari delle risorse di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dall’art. 3, comma 1-ter, del medesimo decreto legge e secondo le percentuali stabilite nell’articolo 1 della presente ordinanza commissariale.
3. La quota residua delle risorse relative all’esercizio 2017 è erogata a saldo, a conclusione dell’esercizio, previa presentazione del rendiconto e tenendo conto in ogni caso di quanto già corrisposto in base al precedente comma 2.
4. Le spese di funzionamento relative all’esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, saranno rimborsate con cadenza trimestrale secondo i tempi e le modalità previsti dai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9 dello schema di convenzione, adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, come modificato dall’articolo 3 della presente ordinanza.
Articolo 3
Modifica dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016
1. All’articolo 9 dello schema di convenzione adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 1 è integralmente sostituito dal seguente: “La copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo articolo 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell’articolo 3 del medesimo decreto legge.”;
b) il paragrafo 4 è integralmente sostituito dal seguente: “L’Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il Presidente della Regione – Vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro 30 giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all’ apposita contabilità speciale.”;
Articolo 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell’art. 3, comma 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Articolo 5
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso al completamento dell’attività di costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione e di assicurarne la piena funzionalità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani