Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio 2019
Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo- contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
INDICE
Art. 1 – Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale
Art. 2 – Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016
Art. 3 – Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
Art. 4 – Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
Art. 5 – Disposizione finanziaria
Art. 6 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 e 50 – bis;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all‘articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico- ingegneristico a supporto dell’attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti parco nazionali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, possono procedere all’effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;
Visto l’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la Strutturale commissariale centrale;
Visto l’articolo 50 – bis, commi 1, 1 – bis e 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale: a) i Comuni di cui agli allegati del medesimo decreto legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l’anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l’anno 2018; b) nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi Comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, devono essere determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere;
Visto l’articolo 50 – bis, commi 3-bis, 3– ter, 3 – quater e 3- quinquies, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i Comuni di cui agli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, entro il limite complessivo di trecentocinquanta, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili; b) i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche; c) le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle Regioni – Vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata;
Visto l’articolo 50 – bis, commi 3-sexies, del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale a) le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del medesimo articolo 50 – bis si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; b) nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter;
Vista l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante la “Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2016;
Vista l’ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016, recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3;
Visto l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;
Vista l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la “Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2017.
Visto l’avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrate nelle categorie “A” e “B” come definite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;
Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell’approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all’esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all’avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla Struttura Commissariale centrale, nonché a ciascuno degli Uffici Speciali per la ricostruzione;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Visto l’articolo 18, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla Struttura commissariale;
Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della riunione dell’11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della Struttura commissariale, come individuato dall’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, tra gli Uffici speciali per la Ricostruzione;
Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle modifiche apportate al decreto legge n. 189 del 2016 sia dal decreto legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo al numero dei Comuni inseriti nell’area del c.d. cratere ed alle facoltà assunzionali esercitabili dalle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, nonché dagli Enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge, ad un aggiornamento dei criteri di ripartizione contenuti nell’ordinanza n. 6 del 2016 relativamente al personale di cui agli articoli 3 e 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016;
Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 20 aprile 2017 ha condiviso la ripartizione del personale previsto dall’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 secondo i criteri contenuti nella presenta ordinanza;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operativo il meccanismo di raccolta delle richieste di nuove assunzione da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione.
DISPONE
Articolo 1
Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale
1. In considerazione dell’entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del governo ed agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi Uffici:
a) le cento unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:
– trenta unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
– otto unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
– undici unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
– quaranta unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
– undici unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;
b) le ottanta unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera b) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:
– dieci unità di personale alla Struttura commissariale centrale;
– quattro unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
– undici unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
– quarantaquattro unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
– undici unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;
c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:
– il 6% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
– il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
– il 62% all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
– il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria.
Articolo 2
Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016
1. Ferme le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico – ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato articolo 3 sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
2. Sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni, delle Province e dai Comuni e nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Regione, Provincia e Comune è autorizzato ad assumere con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel comma 1.
3. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli Enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell’unità di personale da assumere per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.
4. Fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unità di personale che ciascun Ente parco è autorizzato ad assumere, nonché le modalità di finanziamento delle nuove assunzioni.
Articolo 3
Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
1. Le unità di personale, previste dall’articolo 50 – bis, comma 3 – sexies del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall’art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le Province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata:
a) otto unità per le Province della Regione Abruzzo;
b) dieci unità per le Province della Regione Lazio;
c) quarantadue unità per le Province della Regione Marche;
d) dieci unità per le Province della Regione Umbria.
2. Sulla base delle medesime proporzioni previste dal precedente comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna Provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis, 3-ter e 3-sexies del citato articolo 50 – bis, nel limiti percentuali ivi previsti.
3. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle Province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.
4. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.
5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.
Articolo 4
Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici
1. Ferme le previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente articolo 3, con riguardo al personale assegnato alle Province, le ulteriori unità di personale previste dall’articolo 50 – bis, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall’art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun Comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis e 3-ter del citato articolo 50 – bis.
3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 2016.
4. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.
5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.
6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.
Articolo 5
Disposizione finanziaria
1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3- bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall’articolo 50, comma 8, del medesimo decreto legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall’articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto legge
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 50 – bis, commi 1 e 3- sexies, del decreto legge n. 189 del 2016:
a) per l’anno 2017, con le risorse previste dall’articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00);
b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l’anno 2018.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 50 – bis, commi 1 e 3- sexies, del decreto legge n. 189 del 2016:
a) per l’anno 2017, con le risorse previste dall’articolo 52 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00);
b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di Euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l’anno 2018.
6. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario:
a) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, nell’anno 2016, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 e secondo le percentuali stabilite nell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;
b) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 e secondo le percentuali stabilite nell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;
c) i dati relativi ai comandi ed i distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dal precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate dall’articolo 2 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari;
d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata dell’assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e 5 e secondo le percentuali determinate dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari.
7. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede:
a) ad aggiornare i dati già trasmessi al Commissario straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonché nel trimestre precedente;
b) a comunicare i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo;
c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera durata dell’assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla lettera d) del comma 6 del presente articolo.
Articolo 6
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all’assunzione del personale da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani