Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2019

Testo coordinato NON UFFICIALE dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 con le modifiche apportate dall’ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017.

INDICE
Art. 1 
Art. 2
Schema tipo di convenzione per l’istituzione dello “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”

Premesse della redazione:
LE MODIFICHE AL TESTO APPORTATE DALL’ORDINANZA N.26 SONO RIPORTATE TRA I SEGNI ((…)) .

Disponibile download al seguente link:
ORDINANZA n. 1 del 10 novembre 2016 e successive modifiche (testo coordinato non ufficiale)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Visto l’art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari», nonché’ l’art. 3 del medesimo decreto – legge, recante la istituzione degli «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016».
Richiamato, in particolare, il primo comma dell’art. 3 del decreto – legge n. 189 del 2016 che prevede che con apposita ordinanza il Commissario straordinario del Governo, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione per l’istituzione da parte delle regioni, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».
Richiamato altresì l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che per l’esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Considerate l’urgenza di provvedere all’istituzione da parte di ciascuna regione degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e la necessità di consentire l’immediato esercizio da parte di detti Uffici delle funzioni ad essi attribuite dal decreto-legge n. 189 del 2016, anche in ragione dei nuovi ed eccezionali eventi sismici verificatisi in data 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016 e che hanno determinato l’estensione degli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Ritenuto, pertanto, di adottare lo schema di convenzione di cui all’art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, d’intesa con i Presidenti – Vicecommissari delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Viste le note dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 10 novembre 2016, con le quali è stata manifestata l’intesa con riguardo sia alle modalità di adozione dello schema di convenzione di cui all’art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, sia al contenuto dello schema di convenzione allegato alla presente ordinanza;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di dare immediata attuazione alle previsioni del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in ragione dei nuovi ed eccezionali eventi sismici verificatisi in data 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016 e che hanno determinato l’estensione degli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

DISPONE

1. l’adozione, ai fini dell’istituzione da parte delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, unitamente ai Comuni interessati, dell’ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», dello schema di convenzione allegato alla presente ordinanza;

2. di dichiarare la presente ordinanza immediatamente efficace, ai sensi degli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

Vasco Errani

Schema tipo di convenzione per l’istituzione dello “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”

INDICE
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza
Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti
Capo II – Funzionamento dell’Ufficio Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016
Art. 6 – Regole per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.
Capo III – Rapporti tra gli Enti partecipanti
Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione
Art. 8 – Strumenti di consultazione tra gli Enti partecipanti e funzioni di indirizzo.
Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
Art. 10 – Dotazione di personale
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 11 – Disposizioni di rinvio
Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

Convenzione per l’istituzione dello “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189

L’anno                      il giorno                 del mese di              presso la sede di               posta in 
tra
1  – La Regione                           , in persona del Presidente della Giunta, domiciliato per la sua carica                             , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale   n.                           del                , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
2  – Il Comune di                         , in persona del                            , domiciliato per la sua  carica  in                               , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del                            , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
3 –                                                                                                       ;

PREMESSO CHE
–   a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
–   l’art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».
si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto della convenzione)
1.
Con il presente articolo viene istituito l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione                               , di seguito denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”, per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)
1.
Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l’Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.
2. La Regione            assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.

Art. 3 (Finalità)
1.
L’Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l’obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.
2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

Art. 4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)
1.
L’Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:
– pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
– istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell’autorizzazione paesaggistica;
– istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
– attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
– attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.
2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

Art. 5 (Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti )
1.
Ferma l’attività istruttoria svolta dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:
1. l’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
2. i provvedimenti di occupazione d’urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
3. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
Art. 6 (Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione )
1.
L’Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale presso il Comune di            ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni tenuto conto delle esigenze organizzative che saranno definite dalla Regione.
2. Con proprio provvedimento d’organizzazione la Regione provvede all’articolazione dell’Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:
– istruttoria per l’erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
– istruttoria per l’erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
– attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
– progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
– realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
– gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);
– servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
– ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione .

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 7 (Decorrenza e durata della convenzione)
1.
La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.
2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

Art. 8 (Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull’Ufficio speciale per la ricostruzione )
1.
Il Comitato istituzionale di cui all’art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull’Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell’azione dell’Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.
2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all’Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.

Art. 9 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)
1. (( La copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo articolo 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell’articolo 3 del medesimo decreto legge. ))
2. Per garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.
3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all’Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.
4. (( L’Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il Presidente della Regione – Vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro 30 giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all’apposita contabilità speciale. ))
5. Ferma l’osservanza delle norme sull’ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.
6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 10 (Dotazione di personale)
1.
Alla direzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.
2. Presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:
a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
b) Informatici;
c) Amministrativo- Contabile.
3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all’art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.
4. L’assegnazione del personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 (Disposizioni di rinvio)
1.
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.

Art. 12 (Esenzioni per bollo e registrazione)
1.
Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

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Atto redatto dal                            , letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.             pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti
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