Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2019
Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. Biennio 2019-2020.
INDICE
Art. 1 – Approvazione del nuovo schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di Finanza e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Art. 2 – Avvio delle attività di controllo a campione.
Art. 3 – Disposizione finanziaria
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia.
Allegato A – PROTOCOLLO D’INTESA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’articolo 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera c), secondo cui il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 50, comma 9, il quale prevede la possibilità per il Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della Guardia di Finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con oneri finanziari a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3 del medesimo decreto;
Visto l’articolo 18, comma 4, lettera c-bis), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, che, nel modificare il comma 9 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, ha previsto che “Ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3”;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, in cui è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attività di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede AeDES;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, e in particolare l’articolo 1, secondo cui, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l’analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, con la quale, ravvisata l’opportunità di introdurre ulteriore modifica all’organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016 e 405/2016, all’articolo 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l’impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all’attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 2, secondo cui gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell’esito, sempre in relazione ai danni accertati;
– l’articolo 2, comma 3, secondo cui per l’attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l’iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate;
– l’articolo 2, comma 4, secondo cui nell’ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza, secondo modalità che saranno concordate con il Comando Generale e, in particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo;
Dato atto che, d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza e con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno, è stato concordato una schema di Protocollo di intesa disciplinante la collaborazione tra il Commissario straordinario, la Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i controlli a campione da eseguire in ordine alla documentazione peritale predisposta dai professionisti ai fini della compilazione delle schede AeDES;
Precisato che, nell’ambito degli accordi suindicati, è emersa ed è stata condivisa l’opportunità di far partecipare al predetto protocollo anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, atteso che a questi ultimi spetterà il compito di assicurare la presenza di proprio personale qualificato in occasione dei sopralluoghi da eseguire in loco, al fine di fornire le necessarie indicazioni sull’accessibilità in sicurezza dei siti interessati;
Vista l’ordinanza n. 34 dell’11 luglio 2017 con la quale è stato approvato il primo protocollo d’intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. per il biennio 2017-2018;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.
Ritenuta la necessità di emanare apposita ordinanza con la quale, oltre a rinnovare ed approvare il suindicato schema di Protocollo di intesa, saranno dettate le modalità di selezione delle situazioni da sottoporre a controllo e le direttive per l’avvio dei controlli medesimi per gli anni 2019 e 2020;
Sentite le Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30 gennaio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
DISPONE
Articolo 1
Approvazione del nuovo schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di Finanza e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1. È approvato lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, la Guardia di Finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in allegato A alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante,
Il Protocollo di intesa sarà sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza ed avrà efficacia fino alla durata della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Articolo 2
Avvio delle attività di controllo a campione.
1. Presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procederà, ove non effettuato precedentemente ai sensi dell’ordinanza 34 del 11 luglio 2017, al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES già presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa.
2. Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.
3. I sorteggi di cui al comma 1 saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale di ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione e del Commissario straordinario.
4. In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorità ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l’Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all’esito B delle schede AeDES.
5. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al fine di assicurare il rispetto dell’uniformità dei criteri selettivi e della parità di trattamento nelle diverse Regioni interessate.
Articolo 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 300.000 per le annualità 2019 e 2020, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni.
2. Per l’espletamento delle attività di competenza gli oneri di cui al comma 1 quantificati in complessivi euro 300.000 (trecentomila) sono così suddivisi:
– Guardia di Finanza euro 180.000 (centottantamila) distinti in euro 90.000 (novantamila) per l’anno 2019 ed euro 90.000 (novantamila) per l’anno 2020;
– al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco euro 120.000 (centoventimila) distinti in euro 60.000 (sessantamila) per l’anno 2019 ed euro 60.000 (sessantamila) per l’anno 2020.
Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Il Commissario straordinario
Prof. Piero Farabollini