Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2019

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018

INDICE
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017.
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.
Art. 3 – Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto-legge;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 14, comma 1, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto (lettera a);
– l’articolo 14, comma 2, in base al quale, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede, tra l’altro, a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili (lettera a);
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;
Viste le note dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio prot. CGRTS-0007661 del 4 giugno 2018 e prot. CGRTS-0011430 del 22 agosto 2018 e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche prot. CGRTS-0010125 del 18 luglio 2018, prot. CGRTS-10337 del 24 luglio 2018, prot. CGRTS-0010501 del 27 luglio 2018 e prot. CGRTS-12115 del 6 settembre 2018, con cui i predetti Uffici hanno chiesto di provvedere a interventi modificativi sugli elenchi allegati alle ordinanze n. 37 del 2017 e n. 56 del 2018, fermi restando gli stanziamenti complessivi disposti con le stesse nonché gli importi assegnati a ciascuna Regione;
Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre le necessarie modifiche agli allegati alle ordinanze n. 37 del 2017 e n. 56 del 2018, in adesione alle suindicate richieste pervenute dagli Uffici speciali per la ricostruzione;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 5 settembre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017.
1. L’allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017 è sostituito dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.
1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’allegato 1 è sostituito dall’allegato 2 alla presente ordinanza;
b) l’allegato 4 è sostituito dall’allegato 3 alla presente ordinanza.

Articolo 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario del Governo
on. Paola De Micheli