Ultimo aggiornamento: 21 Novembre 2018

Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata.

INDICE
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 – Monitoraggio della ricostruzione pubblica.
Art. 3 – Definizione del set informativo.
Art. 4 – Comunicazione dei dati da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.
Art. 5 – Monitoraggio delle sovra-compensazioni.
Art. 6 -Disponibilità dei dati.
Art. 7 -Controllo campionario.
Art. 8 – Norma finanziaria.
Art. 9 – Entrata in vigore ed efficacia.
ALLEGATO 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, recanti l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera l), il quale prevede che il Commissario straordinario assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, e che le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;
– l’articolo 5, comma 7, il quale prevede che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del medesimo articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
– l’articolo 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo;
– l’articolo 14, comma 10, il quale prevede che il monitoraggio dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che individuano anche le categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato;
Visto il Regolamento della Commissione n. 651/2014 pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra i quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009 n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”, e in particolare:
– l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a: a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità; c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell’ambito del decreto di cui all’articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell’inoltro all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; d) garantire che, nell’ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l’opera sia corredata, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;
– l’articolo 2, il quale dispone che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati sono resi disponibili con cadenza almeno trimestrale alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata “banca dati delle amministrazioni pubbliche”;
– l’articolo 5, il quale prevede che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, viene definito il dettaglio delle informazioni previsto all’articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all’articolo 1, e che tra tali informazioni sono in ogni caso incluse: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell’offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara;
– l’articolo 6, il quale al comma 1 rimanda al medesimo decreto di cui al punto che precede le modalità di trasmissione delle informazioni, ed al comma 2 prevede che tale obbligo di trasmissione si considera assolto se effettuato con le informazioni minime di cui al punto che precede;
– l’articolo 7, il quale prevede che i titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma condividono le informazioni ai fini dell’alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e le amministrazioni interessate;
– l’articolo 8, il quale dispone che le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle amministrazioni pubbliche che concorrono all’alimentazione della medesima banca dati secondo protocolli convenuti con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l’accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 febbraio 2013 recante “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, e in particolare:
– l’articolo 1, comma 3, il quale prevede che costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, e che in occasione del primo invio sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalità degli eventi avvenuti dal momento dell’avvio dell’opera;
– l’articolo 2, comma 1, il quale dispone che il contenuto informativo di cui all’articolo 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato “Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN”;
– l’articolo 3, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall’Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi;
– l’articolo 4, comma 1, il quale dispone che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all’Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità già operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013;
Visto il “Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN”;
Visto il “Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Struttura del Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per il riuso dell’applicativo informatico “MUDE Piemonte”, in attuazione degli interventi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” sottoscritto in data 3 luglio 2017 dal Commissario straordinario con la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 28 del d.l. n. 189/2016, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte;
Rilevato che secondo quanto disposto dall’articolo 2 del d.l. n. 189/2016 e s.m.i. è necessario attivare un modello di monitoraggio per garantire uniformità di trattamento e un efficace controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati, oltre che per verificare l’assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Rilevato che il monitoraggio delle procedure di ricostruzione privata è già attivo e si fonda sull’utilizzo del sistema cd. “MUDE”;
Rilevato che il monitoraggio della ricostruzione pubblica deve seguire le linee determinate con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale dispone che è necessario prevedere l’implementazione di un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi;
Ritenuto, pertanto, di dover definire con apposita ordinanza le regole e le modalità con le quali deve essere implementato il modello di monitoraggio della ricostruzione pubblica, oltre che dell’attività volta alla verifica dell’assenza di sovra-compensazioni come sopra meglio definita;
Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve essere connotata dalle seguenti linee generali: a) coerenza con la disciplina generale di monitoraggio disposto con il d. lgs. n. 229/2011 e con le successive norme di attuazione; b) capacità di dialogo della piattaforma con la banca dati istituita dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; c) semplificazione delle comunicazioni tra gli attori locali coinvolti nella ricostruzione e la struttura centrale del Commissario straordinario; d) tempestività delle comunicazioni e aggiornamento continuo della banca dati;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni nella cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Oggetto ed ambito di applicazione.
1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalità con le quali, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera l), e 5, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (di seguito denominato “decreto-legge”), il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato “Commissario straordinario”) monitora l’assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato nonché i finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (di seguito denominato “decreto legislativo”).

Articolo 2
Monitoraggio della ricostruzione pubblica.
1. Al fine di garantire il monitoraggio della ricostruzione pubblica è istituito un sistema gestionale informatizzato la cui gestione operativa è demandata alla struttura commissariale – sede operativa di Rieti, la quale comunica i dati alla struttura centrale del Commissario straordinario ogni trenta giorni.
2. I dati relativi alla ricostruzione pubblica saranno inviati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per il tramite della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi di CUP, CIG e BDAP.

Articolo 3
Definizione del set informativo.
1. Il contenuto minimo informativo oggetto di comunicazione è precisato nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Le informazioni relative alla singola opera includono in ogni caso:
a) l’indicazione del soggetto attuatore con la specificazione della procedura seguita;
b) l’avvio dell’attività di progettazione da parte del soggetto attuatore dell’intervento;
c) l’indicazione degli oneri a carico del fondo per la ricostruzione per la progettazione degli interventi;
d) il decreto di concessione del contributo con l’indicazione dell’importo del contributo;
e) la localizzazione dell’intervento;
f) il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG);
g) l’aggiudicazione dei lavori, con l’indicazione dell’aggiudicatario e dell’importo di aggiudicazione;
h) l’indicazione dei soggetti correlati in fase di esecuzione (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza etc.);
i) il quadro economico dell’intervento, con l’indicazione delle voci di spesa e delle varie fasi procedurali di attivazione della stessa;
j) i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati;
k) lo stato di avanzamento dei lavori;
l) la data di ultimazione delle opere;
m) la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa approvazione da parte della stazione appaltante;
n) le eventuali segnalazioni ostative pervenute dall’ANAC o dall’Anagrafe antimafia.

Articolo 4
Comunicazione dei dati da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.
1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all’inserimento dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 3 nel sistema gestionale informatizzato al verificarsi dei singoli eventi e comunque almeno ogni trenta giorni. Tale comunicazione si considera comunque assolta se sono state già inserite nel sistema le informazioni minime di cui al medesimo articolo 3.

Articolo 5
Monitoraggio delle sovra-compensazioni.
1. Ai fini del monitoraggio su eventuali sovra-compensazioni il Commissario straordinario e i Presidenti di Regione – Vice Commissari si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso la direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell’Agricoltura e della Pesca.
2. Agli adempimenti relativi alla comunicazione dei contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i Registri di cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilità messi a disposizione dalla piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 6
Disponibilità dei dati.
1. Le informazioni confluite nella banca dati della struttura commissariale sono rese disponibili ai Vice Commissari ed agli Uffici speciali per la ricostruzione mediante accesso diretto.

Articolo 7
Controllo campionario.
1. Il Commissario straordinario si riserva la facoltà, per il tramite della propria struttura operativa, di effettuare controlli sulla completezza e correttezza dei dati inseriti dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 8
Norma finanziaria.
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge.

Articolo 9
Entrata in vigore ed efficacia.
1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario del Governo on. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1