Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2018

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.

INDICE
Art.1 – Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.
Art. 2 – Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017.
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
– l’articolo 2, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 14;
– l’articolo 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che il Commissario straordinario sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 14, comma 1, secondo cui “con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1…”;
– l’articolo 14, comma 4, secondo cui “sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario”;
– l’articolo 14, comma 5, secondo cui “il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo”;
– l’articolo 15, comma 1, secondo “per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
– l’articolo 16, comma, 1, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l’istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell’Ente parco e del comune territorialmente competenti;
– l’articolo 16, comma 3, lett. a bis), introdotto dal decreto legge n. 148 del 2017, secondo cui la Conferenza permanente “approva, ai sensi dell’articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, e all’articolo 15, comma 1, del presente decreto”;
– l’articolo 16, comma 4, come modificato dal decreto legge n. 148 del 2017, a tenore del quale secondo cui “per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi”;
– l’articolo 16, comma 6, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo articolo 16;
– l’articolo 24, comma 1, secondo cui “Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento”;
– l’articolo 24, comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 744, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui “i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
– l’articolo 24, comma 3, come modificato dall’articolo 1, comma 744, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, con apposita ordinanza commissariale adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sentito il Ministero dello Sviluppo, vengano, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 24;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l’articolo 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
Visto l’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017 disciplinante le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 42 del 14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del 2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017, n. 32
del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017 e n. 39 del 2017;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere alla revisione e integrazione delle suindicate ordinanze n. 16 del 2017 e n. 42 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;
Ritenuto altresì che occorre correggere alcuni refusi contenuti nell’ordinanza n. 46 del 2017;
Vista la nota del 1°febbraio 2018, prot. n.1378, con cui il Commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero dello Sviluppo Economico lo schema di ordinanza;
Vista la nota del 13 febbraio 2018, prot. n. 3586, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla – osta all’approvazione dello schema di ordinanza trasmesso;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.
1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) approva, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall’art. 14, comma 4 e dall’art. 15, comma 1, lett. b) e c) del decreto legge n. 189 del 2016 ed acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
2. All’articolo 4 comma 3 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 è aggiunta in fine la frase: “Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell’amministrazione competente.”
3. All’articolo 5 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) la lettera a) del comma 2 e sostituita dalla seguente: “a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell’ambito della conferenza è inoltre acquisita l’autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni”;
c) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016;”.
4. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole. “, nonché il dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato”;
b) al comma 8 la parola “permanente” è soppressa.
5. All’articolo 7 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola “permanente” è soppressa;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.”
6. All’articolo 8 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono appartate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis: La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Articolo 2
Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017.
1. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie e nei limiti previsti dall’art. 24, comma 2, del decreto- legge n. 189 del 2016 e s.m.i., a valere sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
b) al comma 2: le parole “24, comma 3,” sono sostituite dalle parole “24, comma 2”.

Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.
1. All’articolo 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole “nei termini di cui all’art. 11, comma 9, del decreto-legge” sono sostituite dalle parole “nei termini di cui all’art. 11, comma 8, del decreto-legge”;
b) al comma 17, le parole “All’art. 19 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017” sono sostituite dalle parole “All’art. 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017”.

Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario On. Paola De Micheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.