Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2018
Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
Art.1 – Procedimento di cancellazione dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.
Art. 2 – Procedimento di rettifica della scheda AeDES.
Art. 3 – Procedimento di sospensione dell’iscrizione del professionista.
Art. 4 – Attività di monitoraggio e segnalazione della struttura commissariale.
Art. 5 – Disposizioni finanziarie
Art. 6 – Entrata in vigore ed efficacia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
c) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
d) l’articolo 2, comma 5, in forza del quale i Vice Commissari, nell’ambito dei territori interessati: a) presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6; b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione; c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo 6; e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
e) l’articolo 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali per la ricostruzione: a) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; b) provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
f) l’articolo 5, comma 3, in forza del quale i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
g) l’articolo 6 che disciplina criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;
h) l’articolo 8 che disciplina gli interventi di immediata esecuzione;
i) l’articolo 8 bis che disciplina gli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative;
l) l’articolo 12, in forza del quale: “1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto; d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. 2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall’ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio. 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5., fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto; d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6;
m) l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
n) l’art. 34 in forza del quale: “1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1. 3. Sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. 4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. 6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. 7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”.
Visto l’articolo 2 bis, comma 5, del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in forza del quale “I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L’inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto-legge”;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” e, in particolare, gli articoli 1 e 6;
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;
Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 34, recante “Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES”;
Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in particolare, nella parte in cui prevede che il mancato rispetto del termine del comma 5, primo periodo, o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto-legge;
Ritenuto opportuno procedere a regolare il procedimento di verifica dei presupposti per la mancata iscrizione, sospensione o cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, sia in relazione all’attività di redazione delle schede Aedes che in relazione alle altre ipotesi di gestione dell’elenco speciale;
Visto il verbale della riunione dell’8 febbraio 2018 dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all’articolo 4 del Protocollo di intesa sottoscritto ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Procedimento di cancellazione dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.
1. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.:
a) nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;
b) nel caso di inosservanza del termine e delle prescrizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 5 del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172.
2. Il Commissario straordinario, qualora verifichi la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento al professionista interessato mediante comunicazione personale inviata a mezzo posta elettronica certificata.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, sono indicate:
a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
b) i motivi per i quali si ritiene di disporre la cancellazione dall’elenco;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
4. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede a trasmettere la documentazione acquisita nel procedimento, ivi comprese le eventuali osservazioni del professionista, all’Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all’articolo 4 del “Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati” di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”, approvato dall’articolo 2 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L’Osservatorio nazionale, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della documentazione, esprime un parere non vincolante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la cancellazione ai sensi del comma 1.
6. Acquisito il parere dell’Osservatorio o in caso di decorrenza del termine senza che lo stesso sia stato comunicato, il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall’Elenco ove ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui al comma 1, indicando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, indicando, altresì, le ragioni ostative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista all’Osservatorio.
7. Nel caso previsto dall’articolo 6, comma f), dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, il Commissario straordinario, adottato il provvedimento di cui al comma 5, provvede, altresì, alle comunicazioni previste ai sensi di legge alle competenti Autorità.
Articolo 2
Procedimento di rettifica della scheda AeDES.
1. Nel caso previsto dall’articolo 2, comma 5, secondo periodo, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono alla rivalutazione della scheda AeDES, previo contraddittorio con il professionista che abbia redatto la scheda, con le modalità di cui al presente articolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a comunicare al professionista i motivi posti a fondamento della valutazione di non congruità dell’esito della scheda AeDES con il quadro valutativo, indicando, altresì, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’Ufficio speciale per la ricostruzione formula al professionista una proposta di rettifica della scheda AeDES indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, e le ragioni ostative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista ai sensi del precedente comma 3. In caso di adesione del professionista alla proposta di correzione, lo stesso provvede alla rettifica della scheda AeDES previa redazione di apposita perizia giurata integrativa, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 3. In caso di inutile decorso di tale termine, l’Ufficio speciale può provvedere d’ufficio alla rettifica dell’esito AeDES.
Articolo 3
Procedimento di sospensione dell’iscrizione del professionista.
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, nel caso previsto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario le schede AeDES e la relativa documentazione.
2. Ricevuta la documentazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario comunica al professionista l’avvio del procedimento di sospensione dell’iscrizione, indicando le schede AeDES ritenute non congrue.
3. Il professionista può formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, l’Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all’articolo 4 del Protocollo d’intesa approvato dall’articolo 2 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 valuta la posizione del professionista sulla base delle risultanze istruttorie e delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del medesimo comma 3.
6. Il parere dell’Osservatorio di cui al comma 5 è inviato al Commissario straordinario con apposita relazione contenente copia dell’intera documentazione acquisita nel corso del procedimento.
7. Ricevuta la relazione di cui al comma precedente il Commissario straordinario può disporre la sospensione dell’iscrizione per un periodo da tre a nove mesi. Nell’adottare il provvedimento di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario tiene conto della gravità e dell’entità degli errori commessi dal professionista.
Articolo 4
Attività di monitoraggio e segnalazione della struttura commissariale.
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 1, comma 1, della presente Ordinanza, gli uffici deputati alla gestione degli elenchi procedono ad effettuare un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale e a segnalare le eventuali criticità al Commissario straordinario per l’avvio delle procedure disciplinate dalla presente Ordinanza.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
Articolo 6
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Il Commissario straordinario on. Paola De Micheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.