Ultimo aggiornamento: 13 Novembre 2017
Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 1 – Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi
Art. 2 – Finalità dei piani attuativi
Art. 3 – Interventi diretti
Art. 4 – Contenuto dei piani
Art. 5 – Conservazione dei valori storici
Art. 6 – Trasferimento di abitati
Art. 7 – Approvazione dei piani
Art. 8 – Linee guida per la pianificazione generale
Art. 9 – Prevenzione sismica
Art. 10 – Risorse per la redazione dei piani attuativi
Art. 11 – Efficacia
Allegato 1 – CRITERI DI INDIRIZZO per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione
Allegato 2 – TABELLA per il calcolo del compenso da mettere a gara ai sensi del d.lgsl. n. 50/2016 per la redazione dei piani attuativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017
Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
– l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
– l’articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
– l’articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
– l’articolo 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;
– l’articolo 11, comma 2, il quale prevede, fra l’altro, che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
– l’articolo 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede fra l’altro a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
– l’articolo 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, recante disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con la quale sono stati dettati i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 36 dell’8 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, sono state disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, con la quale è stato approvato il programma delle opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione;
Ritenuta la necessità di dettare i principi di indirizzo e i criteri generali sulla base dei quali i Comuni, all’esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata dalle regioni, dovranno provvedere alla predisposizione e redazione dei piani attuativi alla cui approvazione sono subordinati gli interventi di ricostruzione all’interno delle aree perimetrate;
Visto il documento del 27 luglio 2017 approvato dal comitato tecnico scientifico, denominato “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione”, in allegato 1 alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 agosto 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi.
1. La presente ordinanza definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani urbanistici attuativi previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato “decreto legge”, e dall’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici suindicati.
2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al comma 1 sono contenuti nell’allegato 1 alla presente ordinanza dal titolo “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione”, di seguito denominato “Documento”, predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legge e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017.
3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi di indirizzo ed i criteri generali di cui al comma 2 costituiscono riferimento necessario per la redazione dei piani, da applicare comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alla dimensione del Comune e della zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e territoriale in cui la zona stessa è collocata, al valore storico e paesaggistico del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessità delle problematiche da affrontare per la riduzione del rischio sismico sia dell’edificato che del sistema urbano.
Articolo 2
Finalità dei piani attuativi.
1. I piani attuativi sono predisposti dai Comuni all’interno dei perimetri approvati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge e dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del medesimo decreto legge e dalla presente ordinanza.
2. I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l’esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresì la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.
3. I piani costituiscono supporto determinante per la ricostruzione integrata finalizzata ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi su edifici pubblici o di uso pubblico, sui beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che può derivare dall’elevato numero dei soggetti incaricati dell’esecuzione delle opere e dallo sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse. Il Comune, d’intesa col Vice Commissario e con gli Uffici speciali per la ricostruzione, assicura il coordinamento delle attività preliminari all’esecuzione degli interventi fin dalla fase di avanzamento delle proposte al Commissario straordinario per la formazione dei programmi previsti dall’articolo 14 del decreto legge.
4. Il piano delle opere pubbliche di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 14 del decreto legge comprende le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi nonché la riparazione o la ricostruzione delle opere di urbanizzazione primaria esterne alle zone perimetrate, danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, qualora ciò sia necessario per il ripristino della funzionalità dell’intero centro.
Articolo 3
Interventi diretti.
1. Fino all’approvazione dei piani attuativi resta fermo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza n. 25 del 2017 per gli interventi diretti su edifici singoli, aggregati od urbanizzazioni ricompresi all’interno del perimetro del piano.
2. Al fine di favorire comunque la realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il Comune può, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del perimetro di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 25 del 2017, fornire alla Regione indicazioni utili per individuare edifici singoli od aggregati edilizi che possono essere esclusi dalla perimetrazione in quanto non richiedono modifiche alla disciplina urbanistica per essere riparati, migliorati sismicamente o ricostruiti. La Regione, prima dell’approvazione definitiva della perimetrazione con decreto del Presidente -Vice Commissario, recepisce le indicazioni del Comune e adegua il perimetro escludendo gli interventi direttamente attuabili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, promuovono ogni iniziativa, ivi compresa l’adozione di misure di carattere legislativo ove necessarie, per consentire nei centri e nuclei di valore storico il recupero di edifici crollati, in tutto o in parte, mediante interventi riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come indicato anche nel § B.2.3 del Documento.
4. Gli interventi diretti possono riguardare singoli edifici, aggregati edilizi, UMI o interi isolati, come definiti al § B.3 del Documento, in coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 gennaio 2008 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
5. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una UMI o un aggregato edilizio, l’intervento diretto di regolari comprende l’intera UMI o l’intero aggregato. L’intervento unitario è obbligatorio qualora l’aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017. In assenza di tale provvedimento o dell’accordo tra tutti i proprietari di costituire il consorzio volontario ai sensi dell’articolo 15 della citata ordinanza, è comunque consentito l’intervento sul singolo edificio, così come definito dall’articolo 1, comma 3, lettera a), dell’ordinanza n. 4 del 2017 e dal § B.3 del Documento, tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.
Articolo 4
Contenuto dei piani.
1. I piani sono redatti, nel rispetto delle modalità di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e contengono, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti, gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell’articolo 11 del decreto legge, nonché al § B.2.2 del Documento.
2. La redazione dei piani è preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili per la ricostruzione del centro o del nucleo perimetrato, come indicate all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili presso lo stesso Comune o presso altre pubbliche amministrazioni. I contenuti del quadro conoscitivo sono comunque proporzionati alle dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla complessità dei problemi da affrontare con la pianificazione e possono riguardare tutti o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del Documento allegato, con particolare riferimento a quelli connessi alla sicurezza degli edifici ed alla prevenzione simica.
3. Ai fini di una prima valutazione del costo della ricostruzione delle aree perimetrate, come richiesta dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto legge, il Comune può avvalersi dei valori parametrici di cui alla Tabella 6 dell’ordinanza n. 19 del 2017, da applicare agli edifici danneggiati in relazione all’esito di agibilità stabilito con le schede AeDES. La stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell’impronta a terra dell’edificio, aumentata di 2,5 volte, per il costo parametrico previsto per il livello operativo L0 nel caso di edifici con esito di agibilità B o C ovvero per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L3 ed L4 nel caso di edifici con esiti di agibilità E. In presenza di schede FAST non ancora convertite in schede AeDES, la stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell’impronta a terra dell’edificio aumentata di 2,5 volte per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L2 ed L3. Il costo sommario degli interventi sugli edifici pubblici, in mancanza di progetti almeno di fattibilità tecnico-economica già predisposti, è determinato con le stesse modalità previste per gli edifici privati, qualora tipologicamente assimilabili, utilizzando i costi parametrici di cui all’ordinanza n. 19 del 2017. Per le opere di urbanizzazione primaria, il costo parametrico per una prima stima dei costi del piano è invece stabilito in 150 €/mq con riferimento alla superficie dell’infrastruttura stradale da ripristinare insieme alle reti tecnologiche sottostanti.
4. I costi di cui al comma 3 hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell’intero centro e non determinano alcun diritto in capo ai proprietari dei singoli edifici.
Articolo 5
Conservazione dei valori storici.
1. La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti nei centri e nuclei interessati dai piani attuativi avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo.
2. Gli interventi sono eseguiti in conformità alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2016 nel caso di miglioramento o adeguamento sismico. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di miglioramento sismico sono eseguiti nel rispetto delle “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, assicurando comunque il massimo livello di sicurezza possibile.
3. I piani attuativi possono individuare, per specifici ambiti, le parti di tessuto edilizio storico non sottoposto a tutela e le strutture murarie lungo i fronti stradali che devono essere conservati in quanto dichiarati di valore da specifiche disposizioni o atti della Regione, della Provincia o del Comune.
Articolo 6
Trasferimento di abitati.
1. Qualora i perimetri approvati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all’articolo 22, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di:
a) definire l’assetto urbanistico delle aree stabili interne ai perimetri approvati dalla Regione;
b) definire l’assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, i quali conservano, in generale, la destinazione d’uso e le dimensioni originarie;
c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.
2. I piani attuativi di cui al comma 1, lettera a), delimitano in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire. Gli edifici che vi insistono, qualora di proprietà privata, sono acquisiti al patrimonio comunale a seguito di cessione gratuita o di esproprio. Possono essere acquisite al patrimonio comunale anche aree di pertinenza degli edifici che siano strettamente funzionali agli interventi di stabilizzazione.
3. I piani attuativi stabiliscono altresì la futura destinazione delle aree dichiarate instabili, le demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilità e l’eventuale utilizzo pubblico che ne può essere fatto entro limiti di sicurezza.
4. La manutenzione delle aree dichiarate instabili è di competenza del Comune, che vi provvede con la periodicità richiesta, in relazione all’utilizzo delle stesse.
5. Gli edifici privati danneggiati dal sisma, ubicati nelle aree dichiarate instabili ed oggetto di trasferimento secondo i piani attuativi di cui al comma 1, lettera b), beneficiano del contributo stabilito dall’ordinanza n. 19 del 2017. Il contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di costruzione del nuovo edificio, così come previsto nel piano attuativo, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo L4 ed alla superficie complessiva dell’edificio originario ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore.
6. Al Comune che abbia acquisito mediante esproprio le aree della zona instabile sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti con appositi finanziamenti disposti dal piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legge.
7. Le risorse per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dai piani attuativi nonché quelle previste per l’acquisizione delle aree necessarie per i nuovi insediamenti sono assegnate attraverso i piani per le opere pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legge.
Articolo 7
Approvazione dei piani.
1. I Piani attuativi sono predisposti dal Comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall’approvazione della perimetrazione da parte della Regione ai sensi dell’ordinanza n. 25 del 2017.
2. Nella predisposizione dei piani attuativi i Comuni assicurano l’informazione e l’ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalità di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 36 del 2017.
3. I Comuni adottano i piani attuativi e li pubblicano nell’Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito dall’articolo 3, comma 6, dell’ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni come stabilito dal medesimo comma.
4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il Comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei Comuni, per l’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge. Della trasmissione degli atti al Commissario straordinario il Comune dà notizia mediante avviso pubblicato sull’Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione.
5. La Conferenza permanente opera in conformità a quanto stabilito dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e la sua determinazione conclusiva tiene luogo di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.
6. Nell’ambito del procedimento di predisposizione, adozione e approvazione dei piani attuativi si procede sempre a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della legislazione nazionale e regionale in materia. Qualora dalla verifica risulti che il piano attuativo non comporta impatti significativi sull’ambiente, l’autorità competente ne dà atto in sede di Conferenza permanente; in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessità che venga svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il parere sul piano attuativo fino alla conclusione della procedura stessa.
7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati dai Comuni, previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 del decreto legge.
8. L’approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge.
Articolo 8
Linee guida per la pianificazione generale.
1. I Comuni fortemente colpiti dalla crisi sismica, e nei quali insistono numerosi centri e nuclei interessati da piani attuativi di cui alla presente ordinanza, i quali ritengono, alla luce delle criticità emerse sulla vulnerabilità del tessuto edilizio e sul funzionamento del sistema urbano in emergenza, sull’accessibilità e sulla dotazione ed ubicazione di servizi essenziali alla popolazione, di dover compiere una verifica sulla strategia generale da adottare per la ricostruzione e sul nuovo assetto territoriale che ne conseguirà, possono predisporre linee guida e di riferimento per eventuali nuovi piani urbanistici ed altri atti di programmazione economica e territoriale secondo quanto previsto al § A.2 del Documento.
2. Con le linee guida predisposte a norma del comma 1 non possono essere operate scelte a contenuto conformativo o espropriativo su specifiche porzioni del territorio comunale. Le stesse hanno la funzione di disegnare l’inquadramento strategico territoriale del Comune, stimolare una riflessione sull’adeguatezza degli strumenti urbanistici generali, orientare le azioni dell’amministrazione comunale nella ricostruzione e coordinare:
– l’impiego delle risorse economiche per gli interventi pubblici e privati, in coerenza con quanto stabilito dai piani delle opere pubbliche, dei beni culturali e dei dissesti idrogeologici approvati ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge;
– le previsioni dei piani attuativi, mettendo in relazione le parti delle città realizzate in emergenza con quelle ripristinate dopo la ricostruzione;
– le scelte relative all’assetto strategico complessivo del Comune, tenendo conto anche delle misure per lo sviluppo aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle connesse agli interventi di ricostruzione.
3. L’elaborazione delle linee guida di cui al comma 1 è preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo generale nelle forme e coi contenuti indicati al § A.1 del Documento.
4. Le linee guida di cui al comma 1 possono essere redatte congiuntamente da più amministrazioni comunali contermini.
Articolo 9
Prevenzione sismica.
1. I Comuni di cui all’articolo 2, comma 2 dell’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 che intendono aggiornare i propri strumenti urbanistici generali si dotano di regole, principi e indirizzi finalizzati alla riduzione del rischio sismico a scala urbana e territoriale (capoluogo e centri più colpiti). A tal fine dotano il nuovo piano della Struttura Urbana Minima (SUM) come definita al § C.1 del Documento.
2. La SUM comporta l’individuazione degli elementi ritenuti strategici per il mantenimento in essere delle funzioni vitali di un centro urbano e del suo sistema territoriale di riferimento, che devono essere preservati da danni gravi in caso di eventi sismici e che sono:
– mobilità ed accessibilità;
– spazi aperti e sicuri e strutture strategiche;
– reti tecnologiche principali.
3. I Presidenti delle Regioni – Vice Commissari promuovono ogni iniziativa necessaria per adeguare la strumentazione legislativa in materia, prevedendo l’inserimento della SUM tra i documenti essenziali dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.
Articolo 10
Risorse per la redazione dei piani attuativi.
1. Per la redazione dei piani attuativi di cui alla presente ordinanza i Comuni si avvalgono delle proprie strutture e di quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione.
2. In caso di accertata carenza presso i Comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilità del personale degli Uffici speciali, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di cui all’articolo 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai Comuni a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 4 del decreto legge.
3. Il compenso massimo che può essere riconosciuto ai professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base è fissato l’importo a base di gara per le procedure di cui al comma 1, è determinato sulla base dei seguenti parametri, con le modalità indicate nella tabella di cui all’Allegato 2:
-€ 2.000 per ha. di superficie perimetrata moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione alla dimensione decrescente;
-€ 1,3per i mq. di superficie di impronta a terra degli edifici danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione dimensione decrescente;
– € 2 per il numero di residenti moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione a classi decrescenti di popolazione.
4. In tutti i casi in cui i Comuni si avvalgano di professionisti esterni questi dovranno essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge.
5. Unitamente al decreto di approvazione della perimetrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017, il Presidente della Regione – Vicecommissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva dei costi dell’attività di pianificazione, determinata ai sensi del comma 3. La predetta comunicazione è inviata anche ai Comuni interessati, per la determinazione dell’importo a base di gara delle procedure di affidamento di cui al comma 1.
6. Con provvedimento del Commissario straordinario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, gli importi corrispondenti sono trasferiti sulla contabilità speciale del Vicecommissari di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge. I Vicecommissari, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei Comuni della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione degli incarichi di pianificazione, provvedono a trasferire ai Comuni le somme corrispondenti agli importi di aggiudicazione al netto del ribasso operato in sede di offerta. I Comuni provvedono a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite ai sensi del periodo precedente, trasmettendo entro sette giorni dall’effettuazione di ciascun pagamento tutta la documentazione giustificativa.
Articolo 11
Efficacia.
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
TABELLA per il calcolo del compenso da mettere a gara ai sensi del d.lgsl. n. 50/2016 per la redazione dei piani attuativi
Il compenso per la redazione del piano è determinato dalla somma dei tre importi derivanti dalla applicazione dei parametri della Tabella, in relazione alla Superficie perimetrata (Sp)), alla Superficie coperta (Sc) ed al numero di residenti (R)
C = Sp*Cp*B + Sc* Cp*C + R *Cp*D
Dove: