Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2019
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017.
Art. 1 – Modifiche alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
Art. 3 – Disposizioni finanziarie
Art. 4 – Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1 – INTERVENTI (ordinanza n. 33)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
– l’articolo 14, che: a) alla lettera a-bis) del secondo comma, prevede che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici; b) al comma 3 – bis, prevede che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a –bis) del novellato articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che “nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
– l’articolo 30, comma 1, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, di un’apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
– l’articolo 30, comma 6, il quale, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, prevede che “gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori […]. Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”;
Vista l’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»”;
Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”;
Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Rilevato che l’articolo 14, comma 3- bis, del decreto legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi di cui alla lettera a-bis) del comma 2 del medesimo articolo 14, prevede una disciplina, già derogatoria della previsioni contenute del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si pone in oggi in rapporto di specialità con la disciplina relativa al c.d. appalto integrato contenuta nell’articolo 59, comma 1- bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Rilevato che l’articolo 5 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 prevede una procedura di selezione degli operatori economici aggiudicatari che, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 – bis dell’articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016, contempla la formulazioni di offerte aventi ad oggetto il prezzo ed il progetto esecutivo, facendo quindi onere agli operatori economici di predisporre, già in sede di offerta, il progetto esecutivo;
Rilevato che, alla luce degli esiti delle procedure già espletate e caratterizzate dalla presentazione di un numero assai esiguo di offerte, appare opportuno effettuare una rimodulazione delle modalità di selezione degli operatori economici aggiudicatari secondo criteri che, nell’assicurare una più ampia partecipazione degli operatori economici interessati, consentano l’immediato avvio dei lavori relativi agli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;
Ritenuto pertanto di dover ridisciplinare le procedure di affidamento sulla base dei seguenti criteri: a) presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; b) predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario; c) sottoscrizione del contratto d’appalto esclusivamente dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario, al fine di evitare possibili incertezze interpretative, integrare l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, precisando che: a) tra gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018 individuati dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ed inseriti nell’Allegato 1 dell’ordinanza sono compresi anche immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dagli eventi sismici, in relazione ai quali è prevista l’effettuazione di interventi di miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso; b) il limite di spesa indicato nell’articolo 1, comma 4, è comprensivo degli oneri di progettazione e di tutte le spese tecniche e le prestazioni specialistiche afferenti la realizzazione degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1; c) l’importo, ammissibile a contributo ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, degli oneri di progettazione e di tutte le spese tecniche e le prestazioni specialistiche afferenti la realizzazione degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1, è individuato secondo i criteri e nei limiti stabiliti nei successivi articoli 4 e 5 della medesima ordinanza;
Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento dell’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 al fine di assicurare, anche con riguardo agli interventi disciplinati da detta ordinanza, l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legge n. 189 del 2016 alla luce delle previsioni contenute nel Protocollo – quadro sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Ritenuto necessario procedere ad un’integrazione dell’Allegato n. 1 dell’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, individuando, fermo il limite di spesa indicato nell’articolo 1, comma 4, di detta ordinanza, per ciascuna Regione, l’entità degli oneri complessivi di spesa stimati per la realizzazione degli interventi inseriti in detto Allegato;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 e del 27 luglio 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di dare avvio ai lavori di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, come individuati nell’Allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, affinché possano essere utilmente impiegati nell’anno scolastico 2017-2018
DISPONE
Articolo 1
Modifiche alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017
1. All’articolo 5 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 1, è ammesso l’uso della procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8 del 2017, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformità alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed è corredata da apposito cronoprogramma. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.”;
b) il comma 6 è integralmente sostituito dal seguente: “L’individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza, secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione. L’individuazione degli operatori economici viene effettuata tra tutti gli iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, attestati secondo le modalità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall’art. 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale unica di committenza, all’atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all’importanza ed alla complessità dei lavori, nonché ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessità assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza. In ogni caso, l’individuazione degli operatori economici da invitare deve essere effettuato secondo criteri che garantiscano il sorteggio non solo degli operatori economici in possesso della qualificazione minima richiesta ma anche di operatori economici in possesso di una qualificazione superiore a quella minima richiesta.”;
c) al comma 11, lettera c), il penultimo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l’offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l’indisponibilità degli operatori economici di cui al periodo precedente ovvero l’impossibilità per gli stessi, anche in ragione dei limiti previsti dal precedente comma 7, di effettuare i lavori richiesti”.
d) il comma 15 è integralmente sostituito dal seguente: “Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro un termine non superiore a quindici giorni. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicano, in caso di successiva sottoscrizione del contratto, le penali previste nell’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di contratto allegato al progetto definitivo. Ove il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i dieci giorni complessivi, non si procede alla sottoscrizione del contratto, né al rimborso degli oneri sostenuti dall’aggiudicatario e si applicano le previsioni di cui al terzo periodo del successivo comma 16”.
e) dopo il comma 15 è inserito seguente: “15- bis. Entro tre giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del commissario straordinario della Conferenza permanente, di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario. Si osservano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente disciplinate nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del procedimento, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell’intervento, può richiedere alla Centrale Unica di Committenza di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze imputabili all’aggiudicatario, è riconosciuto all’aggiudicatario medesimo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
2. All’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: “In deroga a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 113 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.
3. Le modifiche apportate dalla presente disposizione alle ordinanze commissariali n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017 si applicano alle procedure negoziate avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, è ammessa la partecipazione degli operatori economici, che siano stati invitati a partecipare senza formalizzare la relativa offerta alle procedure negoziate relative agli interventi di cui all’Allegato n. 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e già espletate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. La partecipazione degli operatori economici di cui al precedente periodo è ammessa esclusivamente con riguardo alle procedure negoziate aventi ad oggetto interventi diversi da quelli in relazione ai quali la centrale unica di committenza abbia provveduto a notificare nei loro confronti la lettera di invito.
5. Entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la centrale unica di committenza provvede alla predisposizione ed alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1- bis, lettera b), dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, finalizzato all’aggiornamento, tramite l’inserimento di nuovi operatori economici, degli elenchi degli esecutori formati sulla base delle manifestazioni di interesse formalizzate in risposta all’avviso pubblico pubblicato in data 14 aprile 2017 dalla medesima centrale unica di committenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1- bis, lettera b), sopra menzionato.
Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017
1. All’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: “interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nonché, relativamente agli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interventi di riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso”;
b) all’articolo 1, comma 2: le parole “(riparazione con adeguamento sismico o nuova costruzione)” sono sostituite dalle seguenti “(riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso); le parole “al netto di quelli afferenti l’attività di progettazione” sono sostituite dalle seguenti “comprensivi anche di quelli afferenti l’attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui al successivo articolo 5,”;
d) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente “3. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, l’entità del contributo riconoscibile con riguardo a tutte le spese tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione e delle prestazioni specialistiche, è determinata secondo i criteri e nei limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5.”;
d) all’articolo 2, il comma 4 è soppresso;
e) all’articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: “9. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo. Restano ferme le previsioni dell’articolo 7 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.”;
f) all’articolo 3, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
g) all’articolo 3, comma 4: la parola “raltivamente” è sostituita dalla parola “relativamente”; le parole “al collaudo statico ed alla relazione geologica” sono sostituite dalle parole “collaudo statico, relazione geologica e relazione archeologica”;
h) all’articolo 3, comma 6, lettera a): le parole “per le prestazioni principali” sono sostituite dalle parole “per le prestazioni di cui al precedente comma 3”;la parola “settacinquemilioni” è sostituita dalla parola “settantacinquemilioni”;
i) all’articolo 3, comma 6, lettera b): le parole “per le prestazioni parziali” sono sostituite dalle parole “per le prestazioni di cui al precedente comma 4”;
j) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo: “Articolo 6 bis. (Disposizioni finalizzate al ripristino della funzionalità dell’attività educativa e didattica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici). 1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalità dell’attività educativa e didattica degli edifici inseriti nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d’intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, provvedono ad inviare all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente articolo 6, una relazione contenente l’elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all’interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere: a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici; b) l’indicazione dell’attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell’entità dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilità di sua utilizzazione; c) l’indicazione dell’eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici; d) l’indicazione dell’intervenuto avvio, in data antecedente ovvero successiva al verificarsi degli eventi sismici, di procedura di gara finalizzate alla riparazione ovvero all’acquisto di nuovi beni mobili, attrezzatture o arredi; e) l’indicazione di eventuali beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di donazioni o di erogazioni liberali già ricevute o da ricevere; f) l’indicazione dell’eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici, insuscettibile di essere soddisfatto attraverso il reimpiego dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi preesistenti ovvero nei modi previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo ai sensi della presente ordinanza. 2. Con riguardo ai progetti di cui al precedente articolo 6 elaborati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, direttamente ovvero tramite il conferimento di apposito incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono, entro trenta giorni dalla formalizzazione dell’intesa ovvero entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza in caso di scuole paritarie, a trasmettere all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente la relazione di cui al precedente primo comma. 3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di cui al secondo periodo del primo comma del precedente articolo 6, verifica la completezza della relazione presentata, esprimendo un parere sulla congruità anche economica, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento. 4. Il Commissario straordinario del governo, con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 6, provvede a determinare l’entità del contributo massimo concedibile per l’acquisto dei nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l’importo massimo concedibile ai sensi della presente disposizione non può essere superiore all’entità degli oneri economici stimati dall’ente proprietario ai sensi della lettera f) del precedente comma 1 e, comunque, all’1% dell’importo dei lavori afferenti l’esecuzione dell’intervento di riparazione o di realizzazione della nuova costruzione ed ammessi a contributo. 5. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a comunicare agli enti proprietari degli immobili l’avvenuta presentazione dell’avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori da eseguire, al fine dell’avvio da parte degli stessi delle procedure per l’acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi secondo le modalità stabilite nell’articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto legislativo 50 del 2016. 6.L’Ufficio speciale procede all’erogazione del contributo, come determinato ai sensi della presente disposizione, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata:- una somma pari al 70% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;- una somma pari al 30% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 7. Le economie derivanti dai ribassi d’asta rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione – Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento. 8. La stazione appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 9. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi alle scuole paritarie inserite nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza. 10. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo. Restano ferme le previsioni dell’articolo 7 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 11. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizioni, stimati in complessivi Euro 2.310.386,90, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016”.
2. L’Allegato n. 1 dell’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 è integralmente sostituito dall’Allegato n. 1 della presente ordinanza.
Articolo 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute della presente ordinanza, si provvede a valere con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;
b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso delle spese di rimozione delle strutture provvisorie con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 8 della presente ordinanza, si provvede con le risorse stanziate a norma dell’articolo 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
Articolo 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, inseriti nell’Allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani
Allegato n. 1