Ultimo aggiornamento: 13 Novembre 2017
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017.
Art. 1 – Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
Art. 2 – Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
Art. 3 – Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
Art. 4 – Modifiche all’ordinanza 15 del 27 gennaio 2017
Art. 5 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Allegato A
Allegato B
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 4, l’articolo 2, commi 4, 5 e 6, l’articolo 4, comma 2, l’articolo 5, comma 1, l’articolo 6 e l’Allegato alla medesima ordinanza;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” e, in particolare, l’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, l’articolo 4, l’articolo 5, comma 1, l’articolo 6, commi 2 e 3, l’articolo 7, comma 1 e l’articolo 9;
Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, l’articolo 2, commi 1, 2 e 5, l’articolo 3, comma, l’articolo 4, comma 1, l’articolo 5, commi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, l’articolo 8, commi 1, 2 e 5, l’articolo 9, commi 2 e 3;
Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016” e, in particolare, l’articolo 7;
Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la disciplina della “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, l’articolo 2, commi 4 e 5, l’articolo 3, comma 1, e l’articolo 10, comma 6,
Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento della ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, dell’ ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 in considerazione: a) dell’avvenuta costituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, dell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 e dell’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 al decreto legge n. 189 del 2016; c) delle ulteriori modifiche apportate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 al decreto legge n. 189 del 2016, come convertito; d) della necessità di procedere ad una modifica dell’organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalità e l’efficienza.
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017 e del 28 marzo 2017;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall’Allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede Aedes con le modalità previste dall’ordinanza 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’articolo 7 comma 8 dell’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità”;
b) il quarto comma è integralmente sostituito dal seguente: “La comunicazione di cui all’articolo 2 può essere presentata purché all’interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilità come specificato al comma 1, sia presente almeno un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede una rivalutazione dell’esito di agibilità con le modalità stabilite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile”.
2. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è integralmente sostituito dal seguente: “La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori dove essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell’apposito modulo accessibile all’indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del Commissario straordinario per la ricostruzione”;
b) al quinto comma:
– la disposizione di cui alla lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente: “perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l’edificio in questione a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda Aedes con le modalità previste dall’ordinanza 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’articolo 7 comma 8 dell’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017”;
– la disposizione di cui alla lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente: “dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
c) il sesto comma è integralmente sostituito dal seguente: “Qualora il richiedente, in relazione ad edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all’articolo 1 della presente ordinanza, richiede una rivalutazione dell’esito di agibilità con le modalità stabilite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile”;
3. All’articolo 4 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: “2. La domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 2, è presentata nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legge n. 189, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.”;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “3. I termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di rafforzamento locale per i quali non sia preventivamente intervenuto l’inizio dei lavori.”.
4. All’articolo 5 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, l’espressione “i Comuni” di cui al secondo periodo è sostituita dalla seguente “gli Uffici Speciali per la ricostruzione”.
5. L’articolo 6 dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è così integralmente sostituito: “Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. d) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8”.
6. L’Allegato 1 all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è integralmente sostituito dall’Allegato “A” alla presente ordinanza.
Articolo 2
Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il termine “rapporto” è sostituito dal termine “confronto”;
b) al secondo comma, il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, le spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell’amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari”;
c) al terzo comma, l’espressione “articolo 6, comma 7” di cui al primo periodo è sostituita dalla seguente: “articolo 6, comma 5”;
d) il quarto comma è integralmente sostituito dal seguente: “Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale, all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati e, per la restante quota, alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all’efficientamento energetico”.
2. L’articolo 4 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è integralmente sostituito dal seguente: “Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva”.
3. All’articolo 5 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente “Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell’agibilità, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell’intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate:
a) Per gli edifici in muratura:
i. Presenza di setti murati portanti in laterizio con alta percentuale di foratura (> 55 % di vuoti);
ii. Mancanza completa di o inefficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o tra le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli;
iii. Presenza di spinte non contrastate in copertura o dovute ad archi o strutture voltate o di murature e/o colonne portanti insistenti in falso su solai o volte;
iv. Presenza di appoggi insufficienti per elementi di solaio e di copertura;
v. Presenza di elementi in copertura (comignoli, torrini, sporti di gronda, ecc..) non collegati efficacemente alle strutture portanti o di altri elementi non strutturali vulnerabili quali parapetti, balconi e velette.
b) Per gli edifici in cemento armato:
vi. Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione e geometria) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano;
vii. Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale;
c) Per gli edifici in struttura prefabbricata ed acciaio, oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato, evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti.”.
4. All’articolo 6 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, il secondo, il terzo ed il quarto comma sono integralmente sostituiti dai seguenti: “2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario. Nelle more dell’istituzione della predetta piattaforma informatica l’invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dal precedente periodo è effettuato mediante il modulo costituente l’allegato «C» dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 31 luglio 2017, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo. 4. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189 del 2016 e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario. L’Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.”.
5. L’Allegato 1 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è integralmente sostituito dall’Allegato “B” della presente ordinanza.
Articolo 3
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All’articolo 1 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell’articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l’immediata ripresa dell’attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 205 del 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza”;
b) al secondo comma le parole “La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di inagibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES” sono sostituite dalle seguenti “La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di inagibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire”;
c) il terzo comma è integralmente sostituito dal seguente: “3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l’immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’edificio inagibile.”.
2. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell’ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa in modo da rendere l’intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell’attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio idoneo ubicato in altro Comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell’attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.”;
b) il secondo comma è integralmente sostituito dal seguente: “2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell’attività economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti all’insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell’attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza”;
c) il quinto comma è soppresso.
3. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2 possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati gravemente danneggiati o distrutti. Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono procedere gli stessi soggetti, titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell’ordinanza 4 del 17 novembre 2016.”.
4. All’articolo 4 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all’acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da posizionare all’interno dell’edificio ove si delocalizza l’attività, necessarie per assicurare il mantenimento della capacità produttiva.”.
5. All’articolo 5 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “La richiesta di delocalizzazione è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 maggio 2017.”;
b) al terzo comma: l’espressione “inagibilità totale” è sostituita dall’espressione “inagibilità”; l’espressione “perizia giurata” è sostituita dalla seguente “perizia asseverata”;
c) alla lettera a) del quarto comma, l’espressione “eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016” è sostituita dalla seguente “eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
d) alla lettera b) del quinto comma, dopo la parola “edificio” sono inserite le seguenti “, ove si delocalizza l’attività,”;
e) al settimo comma: l’espressione “I fornitori e le imprese” è sostituita dalla seguente “Le imprese”;
f) l’ottavo comma è integralmente sostituito dal seguente: “La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori dove essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell’apposito modulo accessibile all’indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del Commissario straordinario per la ricostruzione”;
g) al nono comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l’incarico può essere conferito anche a professionisti non tenuti all’iscrizione in tale elenco”;
h) al dodicesimo comma, l’espressione “strumenti urbanistici richiesti” di cui al primo periodo è sostituita dalla seguente “strumenti urbanistici”;
i) al tredicesimo comma, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: l’espressione “Nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2” è sostituita dalla seguente “Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b)”; l’espressione “lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.” è sostituita dalla seguente “lotto di pertinenza, nelle aree adiacenti, o in altre aree di cui all’articolo 2 comma 2, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.”;
j) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente: “14 bis. L’erogazione del saldo del contributo relativo all’intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio immobile o dell’unità immobiliare preesistente, finanziato ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2016, è subordinato alla rimozione della struttura temporanea realizzata ai sensi della presente ordinanza”;
k) al quindicesimo comma, al terzo periodo, l’espressione “AeDES con esito B” è sostituito dalla seguente “AeDES con esito B/C”.
6. All’articolo 8 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel Comune ove è ubicato l’immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni di mercato, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l’immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell’attività economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 100 €/mq per la superficie equivalente di cui all’articolo 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5.”;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: “1- bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario può optare per un contributo una tantum, che viene versato in unica soluzione, pari all’importo derivante dal costo dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicato nella perizia asseverata. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell’ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.”;
c) il secondo comma è integralmente sostituito dal seguente: “Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell’intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all’articolo 5, comma 54, lettera b) a cui vanno aggiunte le spese tecniche come stabilito al successivo comma 5,ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell’edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata”;
d) al comma 5: l’espressione “opere eseguite” è sostituita dalla seguente “intervento”.
7. All’articolo 9 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: l’espressione “Il rimborso” di cui al comma 2 è sostituita la seguente “Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 4,”; l’espressione “articolo 5, comma 4, lettera g)” è sostituita dalla seguente “articolo 5, comma 5, lettera g)”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1 è erogato dal Presidente della Regione – Vice Commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto legge 189/2016”.
Articolo 4
Modifiche all’ordinanza 15 del 27 gennaio 2017
1. All’articolo 2 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma: l’espressione “Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese” di cui all’ultimo periodo è sostituita dalla seguente “Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese”;
b) il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente: “Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario; b) l’ufficio per le relazioni istituzionali; c) l’ufficio del Consigliere giuridico; d) l’ufficio stampa; e) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi”.
2. All’articolo 3 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: “La segreteria tecnica, in conformità alle direttive del Commissario, assicura il supporto tecnico per le attività della struttura commissariale e per le determinazioni alla base dei provvedimenti commissariali, nonché, in relazione alla natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e della loro successiva attuazione”.
3. Dopo l’articolo 3 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 è inserito il seguente: “3-bis. Ufficio per le relazioni istituzionali.
1. L’Ufficio per le relazioni istituzionali:
a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l’attività degli Uffici della struttura, anche tramite l’acquisizione di specifici pareri formali dell’Ufficio del Consigliere giuridico;
b) assicura il supporto al Commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;
c) cura i rapporti del Commissario straordinario con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e con la Struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui all’articolo 30 del decreto legge;
d) verifica l’applicabilità delle norme, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
e) cura l’attività di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del Commissario straordinario;
f) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l’attività del Commissario straordinario del Governo ed il seguito dato agli stessi;
g) sovraintende al contenzioso relativo agli atti del Commissario straordinario.
2. All’ufficio sono assegnati:
a) tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio;
b) due unità amministrative, di cui al medesimo articolo 2 comma 3, appartenenti alla Categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonché di cura degli adempimenti relativi al funzionamento della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge e della conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge;
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio per le relazioni istituzionali è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell’Ufficio del Consigliere giuridico prevista dal successivo articolo 4, comma 4.”.
4. L’articolo 4 dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:
“1. L’Ufficio del Consigliere giuridico:
a) cura, salvo diversa indicazione del Commissario straordinario, l’attività di redazione delle ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle disposizioni introdotte, l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;
b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a), coadiuvando il Commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo articolo 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate agli altri Uffici della struttura commissariale, alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati;
c) assicura il supporto al Commissario straordinario nel coordinamento della propria attività con la Segreteria tecnica e l’Ufficio per le relazioni istituzionali.
2. Oltre al Consigliere giuridico, che lo dirige, all’ufficio sono assegnati:
a) due esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio;
b) un’unità amministrativa, di cui al medesimo articolo 2 comma 3, appartenente alla Categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a), nonché di cura degli adempimenti relativi al funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legge, e di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto legge o da ordinanze commissariali.
3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede la struttura medesima, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonché di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto è in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio del Consigliere giuridico è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unità di personale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unità appartenenti alla Categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate”.
5. All’articolo 10, sesto comma, dell’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l’espressione “funzionario delegato” è sostituita dalla seguente “sostituto funzionario delegato”.
Articolo 5
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli interventi, disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 o dall’ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 ovvero dall’ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia stato ancora riconosciuto il contributo.
Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
ALLEGATO A
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
DANNO LIEVE PER EDIFICI IN MURATURA
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:
– lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;
– evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
– presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
– distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;
– pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuori piombo);
– crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
– perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.
DANNO LIEVE PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera le condizioni di seguito definite:
– lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2mm., che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;
– presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;
– perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
– lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a1 mm, per non più di due travi interessate;
– lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm., per non più di due pilastri interessati;
– evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;
– lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.
DANNO LIEVE PER EDIFICI A STRUTTURA MISTA
Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende agrituristiche o residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.
Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.
Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su una superficie inferiore al25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale.
ALLEGATO B
Allegato I
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.
Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:
– il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
– il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 400Euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 330Euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 300Euro/mq. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.
I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della presente ordinanza.
2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)
Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza.
3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva
Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale) è pari al minore importo tra il costo dell’intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico si riduce ad 80 Euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 70 Euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 60 Euro/mq per le superfici eccedenti i mq. 5000.