Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00058)
(GU n.84 del 1042017)

Per il testo coordinato del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 si può consultare il link: Testo coordinato del Decreto-Legge n. 8 del 9 febbraio 2017
 INDICE
Art. 1
Allegato – MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO‐LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8

LEGGE 7 aprile 2017, n. 45
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00058)
(GU n.84 del 1042017)
Vigente al: 11‐4‐2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO‐LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8
All’articolo 1:
al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «n. 229» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato decreto‐legge n. 189 del 2016»;
alla lettera a), capoverso l‐bis):
all’alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,5 milioni»;
al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;
al numero 2), le parole: «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza», dopo le parole: «di cui all’articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,», le parole: «al numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all’alinea della presente lettera»;
alla lettera b), capoverso 2‐bis, dopo le parole: «all’articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1‐bis. All’articolo 4 del decreto‐legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall’articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133”;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7‐bis. All’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
‘4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000′”.
1‐ter. Le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell’articolo 11 del decreto‐legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1‐quater. All’articolo 11, comma 1, alinea, del decreto‐legge n. 189 del 2016, le parole: “gli Uffici speciali per la ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione”.
1‐quinquies. All’articolo 11, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”»;
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l’implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree”»;
alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni montane» e la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a‐bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4‐bis. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. L’affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3‐bis e seguenti dell’articolo 50‐bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale”»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2‐bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto‐legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell’attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell’ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell’attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede dell’attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.
2‐ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all’utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall’anno 2018.
2‐quater. All’onere di cui al comma 2‐ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017‐2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2‐quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2‐sexies. All’articolo 15‐bis del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3‐bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali‐chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del presente decreto”.
2‐septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all’articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell’esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all’articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto‐legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.
2‐octies. All’articolo 16, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, le parole: “, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica” sono soppresse».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall’ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell’ambito degli elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell’Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016,» e le parole: «comprensivo dei relativi costi» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l’indicazione dei relativi costi»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3‐bis. All’articolo 14, comma 5‐bis, del decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi dall’Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti”».
All’articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “finiture interne ed esterne” sono inserite le seguenti: “e gli impianti”»;
la lettera a) è soppressa;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1‐bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 2 del decreto‐legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, destinate all’esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all’articolo 4 dello stesso decreto‐legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell’impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall’impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell’impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l’impresa appaltatrice.
1‐ter. I contributi di cui all’articolo 3‐bis del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all’articolo 3 del decreto‐legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall’istituto di credito prescelto, su richiesta dell’impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell’impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l’impresa affidataria.
1‐quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1‐bis e 1‐ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
1‐quinquies. L’importo dei fondi di cui al comma 1‐bis e dei contributi di cui al comma 1‐ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L’erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 5‐bis del decreto‐legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
1‐sexies. I contributi già concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia‐Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all’obbligo di locare ovvero dare in comodato l’unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l’obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d’intesa.
1‐septies. L’accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all’assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.
1‐octies. L’iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1 del decreto‐legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all’espletamento dell’istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1‐septies.
1‐novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1‐septies e 1‐octies, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del citato decreto‐legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.
1‐decies. L’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all’interno dello stesso comune.
1‐undecies. All’articolo 24, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;
b) le parole: “nel limite massimo di 10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1″».
All’articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso:
al terzo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 30» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;
al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1‐bis. L’attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della convenzione prevista dall’articolo 18, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell’attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa ‐ Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2‐bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.
2‐ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all’Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All’articolo 6:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a‐bis) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell’Ente parco e del Comune territorialmente competenti”»;
alla lettera e), capoverso, dopo le parole: «parere obbligatorio» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione».
All’articolo 7:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione,» sono soppresse;
alla lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “ed ai siti di deposito temporaneo” sono inserite le seguenti: “, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,”»;
al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: «della data»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b‐bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6‐bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5″»;
alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «, separazione» sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le parole: «frazione non recuperabile» è inserito il seguente periodo: «. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, secondo quanto stabilito dall’articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
alla lettera d), la parola: «straordinario» è sostituita dalla seguente: «straordinario,»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e‐bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
“13‐bis. In deroga all’articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto‐legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all’emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13‐ter a 13‐octies del presente articolo.
13‐ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 41‐bis del decreto‐legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13‐bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13‐quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13‐bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
13‐quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell’articolo 41‐bis del decreto‐legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13‐bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell’utilizzo finale del sottoprodotto.
13‐sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13‐bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13‐ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13‐septies. In deroga al comma 2 dell’articolo 41‐bis del decreto‐legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13‐ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13‐octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13‐bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 41‐bis del decreto‐legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo”»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2‐bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell’articolo 28 del decreto‐legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7‐bis. (Interventi volti alla ripresa economica). ‐ 1. Dopo l’articolo 20 del decreto‐legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 20‐bis. (Interventi volti alla ripresa economica). ‐ 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Art. 7‐ter. (Modifica all’articolo 26 del decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. All’articolo 26, comma 1, del decreto‐legge n. 189 del 2016, le parole: “per l’esercizio finanziario 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli esercizi finanziari 2016 e 2017”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017‐2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All’articolo 8:
al comma 1, lettera c), le parole: «, o in data successiva,» sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».
All’articolo 9:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse”».
Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9‐bis. (Indennità di funzione). ‐ 1. All’articolo 44 del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2‐bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare l’indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 10, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale”».
All’articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all’allegato 1» sono inserite le seguenti: «al decreto‐legge n. 189 del 2016» e dopo le parole: «all’allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo decreto‐legge»;
al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» è inserita la seguente: «del».
Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10‐bis. (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica). ‐ 1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa Stato‐regioni 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell’ambito dell’ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso».
All’articolo 11:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All’articolo 12 del decreto‐legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2‐quater sono aggiunti i seguenti:
“2‐quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all’anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
2‐sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2‐quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017″»;
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all’alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2016»;
al numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
alla lettera b), capoverso 1‐bis, secondo periodo, la parola: «effettuata» è sostituita dalla seguente: «effettuati»;
alla lettera c), le parole: «”e della radiotelevisione pubblica” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «”, della telefonia e della radiotelevisione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “e della telefonia,”»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c‐bis) al comma 7, le parole: “dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell’imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8″»;
alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1‐bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 2‐bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”»;
alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di abbonamento alla televisione»;
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g‐bis) al comma 16, le parole: “28 febbraio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017″»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «, per ciascuna scadenza di rimborso,» sono soppresse;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 3 a 8»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. All’articolo 6 del decreto‐legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “31 marzo 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2017”;
b) al comma 3, alinea, le parole: “31 maggio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2017”;
c) dopo il comma 13‐bis è aggiunto il seguente:
“13‐ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3‐ter e 12 del presente articolo”»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10‐bis. L’articolo 6, comma 10, lettera e‐bis), del decreto‐legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»;
al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 13:
all’alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le seguenti: «milioni di euro annui»;
alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le seguenti: «e ambientali».
Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11‐bis. (Applicazione dell’addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall’articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017). ‐ 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall’articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 11‐ter. (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti). ‐ 1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016».
All’articolo 13:
al comma 1, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall’articolo 4, comma 4, del decreto‐legge n. 189 del 2016, qualora l’edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4‐bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l’abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.
4‐ter. All’attuazione del comma 4‐bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 14:
al comma 1:
dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati»;
dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2‐bis al decreto‐legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti,»;
dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita,»;
dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia»;
dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «in comodato d’uso gratuito»;
le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;
dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;
dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l’unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1‐bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l’elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono inserite le seguenti: «, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,»;
al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni» sono inserite le seguenti: «o dell’ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica».
All’articolo 15:
al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4‐bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4‐ter. La disposizione di cui al comma 4‐bis si applica nel limite di un milione di euro per l’anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4‐quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 4‐bis e 4‐ter, pari a un milione di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017‐2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15‐bis. (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici). ‐ 1. Le istanze di agevolazione a valere sull’articolo 43 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.
2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa ‐ Invitalia, l’impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate».
All’articolo 16:
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».
All’articolo 17:
al comma 2, la parola: «Quando» è sostituita dalla seguente: «Se».
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17‐bis. (Sospensione di termini in materia di sanità). ‐ 1. Ai comuni del cratere sismico dell’Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2‐bis al decreto‐legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015».
All’articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 3), dopo la parola: «Ferme» è inserita la seguente: «restando»;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3‐bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2″»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b‐bis) dopo il comma 1‐bis sono inseriti i seguenti:
“1‐ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all’articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
1‐quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1‐ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”»;
al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ulteriore importo di un milione di euro»;
al comma 4:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a‐bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3‐bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l’indennità di amministrazione;
b) qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3‐ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e
c) del comma 7.
3‐quater. Le disposizioni di cui ai commi 3‐bis e 3‐ter si applicano anche al personale di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3‐quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 4, comma 3”;
a‐ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: “nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata”;
a‐quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: “nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all’emergenza e alla ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario”»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c‐bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3″»;
al comma 5:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le parole da: “e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, di 24 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo‐contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3″»;
alla lettera c):
al capoverso 3‐quater, le parole: «comma 3‐ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3‐bis» e le parole: «in numero non superiore a cinque» sono soppresse;
dopo il capoverso 3‐sexies è aggiunto il seguente:
«3‐septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell’ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d’intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5‐bis. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto‐legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: “pari a 2,0 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione,”.
5‐ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 5‐bis si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 7‐bis, comma 1, del decreto‐legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti.
5‐quater. All’articolo 1, comma 5, del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata”.
5‐quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell’articolo 67‐bis, comma 5, del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all’esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma 5‐bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5‐bis, della legge n. 225 del 1992».
Nel capo I, dopo l’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18‐bis. (Realizzazione del progetto “Casa Italia”). ‐ 1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell’Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per garantire l’immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l’espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3‐quinquies dell’articolo 4 del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l’anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall’anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l’anno 2017 e a 2.512.000 euro per l’anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017‐2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18‐ter. (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). ‐ 1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 18‐quater. (Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici). ‐ 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18‐quinquies. (Modifica all’articolo 6 del decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. All’articolo 6 del decreto‐legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
“10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
10‐bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.
10‐ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10‐quater. Le disposizioni dei commi 10, 10‐bis e 10‐ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto”.
Art. 18‐sexies. (Modifica all’articolo 14‐bis del decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. All’articolo 14‐bis, comma 1, del decreto‐legge n. 189 del 2016, le parole da: “nonché la valutazione del fabbisogno finanziario” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016”.
Art. 18‐septies. (Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione). ‐ 1. All’articolo 3, comma 4, del decreto‐legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attività di quest’ultimo”.
Art. 18‐octies. (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). ‐ 1. All’articolo 14 del decreto‐legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a‐bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”;
b) dopo il comma 3‐bis sono inseriti i seguenti:
“3‐ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a‐bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l’elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
3‐quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del presente decreto, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
3‐quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.
3‐sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l’approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3‐ter e 3‐quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a‐bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”.
Art. 18‐novies. (Modifica all’articolo 13 del decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. All’articolo 13, comma 4, del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo le parole: “dalla crisi sismica del 1997 e 1998” sono inserite le seguenti: “e, in Umbria, del 2009”.
Art. 18‐decies. (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto‐legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.
Art. 18‐undecies. (Introduzione dell’allegato 2‐bis al decreto‐legge n. 189 del 2016). ‐ 1. Tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto‐legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto‐legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “allegati 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “allegati 1, 2 e 2‐bis”;
b) all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2‐bis”;
c) all’articolo 9, comma 1, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2‐bis”;
d) all’articolo 10, commi 1 e 2, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2‐bis”;
e) all’articolo 44:
1) al comma 1, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2‐bis”;
2) al comma 3, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto‐legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2‐bis”;
f) è aggiunto, in fine, l’allegato 2‐bis, di cui all’allegato A annesso al presente decreto.
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2‐bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l’anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
4. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l’anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l’anno 2019».
All’articolo 19:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2‐bis. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all’attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell’entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
2‐ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5‐bis, comma 4, del decreto‐legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2‐quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3‐quinquies dell’articolo 4 del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19‐bis. (Unità cinofile). ‐ 1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell’idoneità, nonché modalità abbreviate per l’eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Nel capo II, dopo l’articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20‐bis. (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). ‐ 1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all’articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell’urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell’istituzione scolastica che utilizza l’immobile.
2. A decorrere dall’anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell’ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto‐legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l’adeguamento antisismico dell’edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto‐legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto‐legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
Art. 20‐ter. (Disposizioni finanziarie). ‐ 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell’accredito dei contributi dell’Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ‐ Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri ‐ Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia».
All’articolo 21:
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all’articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: “da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni”»;
al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e».
Dopo l’articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21‐bis. (Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). ‐ 1. All’articolo 13 del decreto‐legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto‐legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”.
Art. 21‐ter. (Destinazione di risorse della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale). ‐ 1. Le risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all’articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2‐bis al decreto‐legge n. 189 del 2016, in deroga all’articolo 2‐bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998»;
è aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(Art. 18‐undecies)
“Allegato 2‐bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)”».