Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2017

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)
(GU n.33 del 922017)

Per il testo coordinato del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 si può consultare il link: Testo coordinato del Decreto-Legge n. 8 del 9 febbraio 2017
 INDICE
Capo I – Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Art. 1 – Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti
Art. 2 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza
Art. 3 – Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
Art. 4 – Adeguamento termini per la richiesta di contributi
Art. 5 – Misure urgenti per il regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica
Art. 6 – Conferenza permanente e Conferenze regionali
Art. 7 – Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione
Art. 8 – Legalità e trasparenza
Art. 9 – Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata
Art. 10 – Sostegno alle fasce deboli della popolazione
Art. 11 – Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari
Art. 12 – Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
Art. 13 – Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione della Scheda Aedes
Art. 14 – Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione
Art. 15 – Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
Art. 16 – Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti
Art. 17 – Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali
Art. 18 – Ulteriori disposizioni in materia di personale
Capo II – Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile
Art. 19 – Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile
Art. 20 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile
Capo III – Disposizioni di coordinamento e finali
Art. 21 – Disposizioni di coordinamento
Art. 22 – Entrata in vigore

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)
(GU n.33 del 922017)
Vigente al: 10‐2‐2017

Capo I
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1‐bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell’11 gennaio 2017, nonché n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l’eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l’adozione di misure derogatorie e per l’accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Emana il seguente decreto‐legge:

Art. 1
Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti
1. All’articolo 2 del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l‐bis) promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità degli studi.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2‐bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34.».
2. All’articolo 14 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

Art. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza
1. Per l’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d’emergenza (SAE) di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all’articolo 7, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all’espletamento dei predetti interventi ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all’interno dell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto‐legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture ‐ uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, dell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un’anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

Art. 3
Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. All’articolo 6 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13‐bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

Art. 4
Adeguamento termini per la richiesta di contributi
1. All’articolo 8 del decreto‐legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all’articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo.».

Art. 5
Misure urgenti per il regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica
1. All’articolo 14 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a‐bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017‐2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3‐bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a‐bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture‐uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto‐legge n. 189 del 2016, l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
3. Ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a emanare un’ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

Art. 6
Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. All’articolo 16 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;
b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione
1. All’articolo 14, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa.
2. All’articolo 28 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall’articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l’indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell’avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 è abrogato.

Art. 8
Legalità e trasparenza
1. All’articolo 30 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;
c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell’Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Art. 9
Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata
1. All’articolo 34 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali.»;
c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 8».

Art. 10
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto‐legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l’anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell’ISEE ovvero dell’ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l’ISEE corrente di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell’indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell’indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell’articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all’articolo 45 del decreto‐legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.
8. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari
1. All’articolo 48, del decreto‐legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, »;
2) la lettera b) è soppressa;
3) alla lettera l), le parole: «all’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1‐bis è sostituito dal seguente: «1‐bis. I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;
c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1‐bis,»;
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11‐bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all’articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per l’anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto‐legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all’articolo 48 del decreto‐legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto‐legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un’integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43‐ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L’aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un’attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
10. All’articolo 6 del decreto‐legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13‐bis, è inserito il seguente: «13‐ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto‐legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3‐ter e 12 del presente articolo.».
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l’anno 2017 e a 180 milioni di euro per l’anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l’anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l’anno 2018, a 9 milioni di euro per l’anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall’anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l’anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l’anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l’anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l’anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l’anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l’anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto‐legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2018 e a 9 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.
14. All’articolo 6‐ter, comma 1, del decreto‐legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017».
15. Sulla base dell’effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto‐legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto‐legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto‐legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure.

Art. 13
Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione della Scheda Aedes
1. Fatti salvi i casi disciplinati dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell’11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto‐legge n. 189 del 2016, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post‐sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto‐legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall’attività progettuale.
2. Il compenso dovuto al professionista per l’attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all’articolo 34 del decreto‐legge n. 189 del 2016.
3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.
4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell’articolo 34 del decreto‐legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

Art. 14
Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione
1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell’uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all’assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall’ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell’edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d’emergenza (SAE).
4. Al termine della destinazione all’assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

Art. 15
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell’attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto‐legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l’anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l’incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell’8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l’anno 2017, sono anticipati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall’assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto‐legge n. 189 del 2016.
3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell’articolo 10‐quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16
Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti
1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017‐2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17
Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali
1. All’articolo 49, comma 9‐ter, del decreto‐legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l’esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.».
2. Quando la dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 9‐ter, secondo periodo, del decreto‐legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9‐ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Art. 18
Ulteriori disposizioni in materia di personale
1. All’articolo 3 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;
3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico‐ingegneristico a supporto dell’attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1‐bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all’articolo 19, commi 5‐bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2. Le unità di personale di cui all’articolo 15‐bis, comma 6, lettera a), del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. All’articolo 15‐bis, comma 6, del decreto‐legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b‐bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell’ambito della ricostruzione post‐sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell’articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».
4. All’articolo 50 del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7‐bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’articolo 3.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
5. All’articolo 50‐bis, del decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo‐contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l’anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l’anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell’articolo 52 e per l’anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1‐bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3‐bis. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.
3‐ter. I contratti previsti dal comma 3‐bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo‐contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
3‐quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3‐ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle Regioni ‐ vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.
3‐quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3‐bis, può essere superiore a trecentocinquanta.
3‐sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3‐bis, 3‐ter e 3‐quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1‐bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3‐bis e 3‐ter.».

Capo II
Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 19
Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile
1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico‐amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9‐ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l’anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile
1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1‐bis, dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L’impignorabilità e l’inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d’ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

Capo III
Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 21
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto‐legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;
b) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;
c) dopo l’articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».
2. L’importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell’esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto‐legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all’esercizio 2016.

Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell’interno
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando, Ministro della giustizia
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Costa, Ministro per gli affari regionali
Fedeli, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando