Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre 2017
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018.
Art. 1 – Programma Straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017 – 2018
Art. 2 – Attività di progettazione
Art. 3 – Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
Art. 4 – Centrale Unica di Committenza
Art. 5 – Procedure di gara
Art. 6 – Esecuzione del contratto
Art. 7 – Attività di controllo
Art. 8 – Disciplina di rinvio e di coordinamento
Art. 9 – Disposizione finanziarie
Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Allegato 1 – SCUOLE DA RICOSTRUIRE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n.14 del 16 gennaio 2017
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: a) per la gestione della ricostruzione, l’istituzione da parte di ogni Regione, unitamente agli enti locali interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»; b) al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità per le Regioni, le Province ed i Comuni interessati di destinare agli stessi proprio personale, mediante comandi o distacchi, ovvero assumere nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
Visto l’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
Visto l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all’articolo 1” mediante la concessione di contributi a favore di “immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lettera a);
Visto l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede” tra l’altro “a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili” (lettera a);
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale “Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono…le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza”;
Visto l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;
Visto l’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede: a) al comma 2, che il Commissario Straordinario, per l’esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 del medesimo decreto legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto legge; b) al comma 9, che il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 24, in base al quale le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera a), dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire (lettera b) e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (lettera c);
Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera a) del secondo comma dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio e delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV; b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole nel corso dell’anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per le scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;
Ritenuto che l’attuazione del programma straordinario per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di nuovi edifici, per lo svolgimento delle attività educative e didattiche per l’anno scolastico 2017-2018, richiede: a) il coordinamento in capo alla Struttura Commissariale Centrale dell’attività che l’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, attribuisce agli Uffici Speciali per la ricostruzione; b) lo svolgimento da parte del personale della Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 dell’attività prevista dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Visti i verbali delle riunioni della cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016, del 14 dicembre 2016 e del 2 gennaio 2017;
Vista la nota del 21 dicembre 2016 Prot. CGRT 00000 P-4.32.3 con la quale il Commissario Straordinario ha indicato ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari le modalità per la formulazione delle proposte degli interventi relativi alle nuove scuole da inserire nell’elenco allegato alla presente ordinanza ed indicato il termine ultimo per l’invio delle stesse;
Visto il verbale della riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017, nel quale in particolare: a) è stato stabilito di adottare, ai fini dell’individuazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, un criterio di priorità fondato sull’entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica; b) sono state individuate le scuole e le caratteristiche dimensionali di massima, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica, nonché i territori interessati dalla realizzazione per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, dei nuovi edifici scolastici con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari; c) è stato fissato un ulteriore termine per l’individuazione definitiva da parte dei Presidenti delle Regioni – Vicecommissari, in conformità ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), del numero effettivo e dell’ubicazione dei nuovi edifici scolastici da realizzare per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 9 gennaio 2017;
Vista la nota del 10 gennaio 2017 prot. n. RA4109/17, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l’ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Abruzzo, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;
Vista la nota del 12 gennaio 2017 prot. n. 15791, con la quale il Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l’ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Lazio, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’-uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;
Vista la nota del 12/01/2017 prot. n. 29395, con la quale il Presidente della Regione Marche – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l’ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Marche, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;
Vista la nota dell’11 gennaio 2017 prot. n. 0005677, con la quale il Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario ha provveduto ad indicare il numero effettivo e l’ubicazione dei nuovi edifici scolastici definitivi da realizzare, nel territorio della Regione Umbria, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari;
Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Articolo 1
Programma Straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017 – 2018
1. È approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:
a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;
b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018;
c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti dalla precedente lettera a), con la specificazione dell’ubicazione, della denominazione e delle dimensioni di massima dei nuovi edifici da realizzare.
3. Con successive ordinanze, il Commissario straordinario provvede, d’intesa con i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari, all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato n. 1 ed all’individuazione degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla lettera b) del primo comma della presente disposizione, secondo un criterio di priorità fondato sull’entità della popolazione scolastica interessata e sulla disponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica. Con le medesime ordinanze, viene disciplinata anche l’attività prevista dalla lettera c) del sopra menzionato primo comma.
Articolo 2
Attività di progettazione
1. Attesa la necessità di assicurare l’immediato avvio dell’attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1, ed in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L’attività di progettazione è avviata dal Commissario Straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo articolo 3.
2. L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni Universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990, con il Commissario Straordinario.
3. L’attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è effettuata dal personale assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ferme restando le incompatibilità previste dal comma 7 dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
4. Le attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vengono effettuate secondo le modalità, le procedure e con gli effetti di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016.
5. Alle opere previste dalla presente ordinanza si applica la disciplina contenuta nell’articolo 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 3
Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
1. Entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1 ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato n. 1, provvedono alla conferma dell’individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell’intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle Regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario Straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.
2. Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1, la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità, ove possibile, ai servizi primari.
3. In caso di inosservanza del termine previsto dal primo comma, la conferma dell’individuazione delle aree viene effettuata dal Presidente della Regione – Vicecommissario, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Commissario straordinario ed inviata anche al Comune ovvero alla Provincia inadempiente. Decorso inutilmente il termine previsto dal precedente periodo, il Commissario straordinario procede alla cancellazione dell’intervento dall’elenco di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza.
4. Qualora sia disposta la cancellazione dall’intervento ai sensi e per gli effetti del precedente terzo comma, è fatta salva la possibilità di procedere al suo inserimento nei successivi elenchi approvati con le ordinanze commissariali previste dall’articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.
5. I Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1, provvedono: a) entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; b) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d’intesa con le Regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio; c) ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in discarica; d) entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, nel caso di delocalizzazione in altra area dell’edificio, alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario da comunicare preventivamente al Commissario straordinario.
6. Entro e non oltre la data del 15 marzo 2017, i Comuni o le Province, nel caso di delocalizzazione in altra area dell’edificio, provvedono alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prevista dalla lettera d) del precedente quinto comma secondo le procedure indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della Linea guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
7. Al fine di garantire l’osservanza dei termini previsti dai precedenti commi quinto e sesto, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’affidamento dei lavori da parte dei Comuni avviene, esclusivamente, secondo le modalità previste dalla lettera c) del secondo comma dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di affidamento secondo le procedure ordinarie, non possono essere superati i termini minimi previsti dagli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. I Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l’impiego per altre finalità di interesse pubblico e l’eventuale collocazione sul mercato.
9. Con successive ordinanze commissariali verranno determinati: a) gli importi massimi delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso; b) le spese sostenute dai Comuni e dalle Province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l’applicazione Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Articolo 4
Centrale Unica di Committenza
1. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia svolge le funzioni di centrale unica di committenza.
2. Nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.
3. La centrale unica di committenza provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nella presente ordinanza.
Articolo 5
Procedure di gara
1. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 1 si svolgono secondo le modalità della procedura aperta di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori ai termini minimi previsti dall’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. È ammessa la presentazione di offerte, contenenti l’indicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105.
4. Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ad eccezione dei lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro con riguardo ai quali il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo.
5. Il termine, previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a dieci giorni.
Articolo 6
Esecuzione del contratto
1. La costruzione di nuovi edifici scolastici, previsti dalla lettera a) comma 1 dell’articolo 1, deve essere effettuata con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio.
2. Gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dell’esecuzione del contratto o di direttore dei lavori, di direttori operativi, di ispettori di cantiere. di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di collaudatore ovvero di componente della commissione di collaudo, di verificatore della conformità, vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Ferme le previsioni di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento può richiedere al contraente l’effettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell’appalto iniziale, con l’osservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo articolo 106.
4. Sono escluse l’aggiornamento e la revisione dei prezzi.
5. La sospensione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, è esclusa la possibilità di disporre la sospensione dei lavori in caso di variante un corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di modifica del contratto a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che impediscono ovvero pregiudicano, soltanto in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
6. L’esecuzione dei lavori è graduata in base alla dimensione dell’intervento ed in ogni caso deve essere ultimata nel termine di cento giorni solari, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
7. L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito nel precedente comma 6, può richiederne la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza di detto termine. Sull’istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La proroga del termine previsto dal comma 6 non può superare i trenta giorni.
Articolo 7
Attività di controllo
1. Il controllo relativo alla progettazione, all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori previsti dalla presente ordinanza viene assicurato dall’Autorità nazionale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legge n. 189 del 2016, secondo le modalità individuate nell’apposito accordo stipulato tra l’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario Straordinario e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
Articolo 8
Disciplina di rinvio e di coordinamento
1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Articolo 9
Disposizione finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, a si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Con apposita ordinanza, emessa successivamente all’approvazione dei progetti esecutivi, si provvederà all’esatta quantificazione degli oneri economici relativi all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a).
Articolo 10
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Allegato 1