Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2017
Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Modalità degli interventi di delocalizzazione
Art. 3 – Soggetti legittimati
Art. 4 – Acquisto di macchinari e attrezzature
Art. 5 – Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati
Art. 6 – Delocalizzazione su aree pubbliche
Art. 7 – Attuazione degli interventi di delocalizzazione in strutture pubbliche
Art. 8 – Determinazione del rimborso
Art. 9 – Erogazione del rimborso
Art. 10 – Rimborso spese per interventi di delocalizzazione già eseguiti
Art. 11 – Finanziamento
Art. 12 – Modifiche all’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016
Art. 13 – Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, n. 2542, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016;
Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2016;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), del decreto legge n. 189 del 2016, laddove si prevede rispettivamente che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi, e che il Commissario straordinario sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II del medesimo decreto, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
Visto l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto;
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario dispone l’erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
Visto l’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, il quale prevede che le Regioni, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, pianificano il fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità volte a consentire la continuità delle attività economiche;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 e, in particolare, l’articolo 3 con il quale sono state attivate prime misure per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle predette strutture temporanee e provvedono, d’intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 della citata ordinanza n. 394/2016, all’individuazione, nel quadro di specifici indirizzi, delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, alla loro acquisizione e predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all’acquisizione, anche mediante noleggio, ed all’installazione delle strutture temporanee citate, precisando che il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle richiamate iniziative sia sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all’immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;
Ritenuto altresì che analoga necessità si pone per gli edifici di proprietà o in disponibilità dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attività economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;
Ritenuto che, in considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive in essere nei predetti edifici distrutti o danneggiati, ad integrazione di quanto già disposto con l’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, occorre predisporre una procedura di celere sostegno agli interventi immediati di delocalizzazione temporanea delle dette attività, attraverso la locazione di immobili idonei siti nel medesimo comune di quelli danneggiati e/o la realizzazione, a cura dei titolari delle imprese danneggiate, di ulteriori e specifiche strutture temporanee sul medesimo lotto di pertinenza o su area limitrofa, nonché l’acquisto o il noleggio di attrezzature e macchinari danneggiati dagli eventi sismici;
Visto l’articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;
Considerato che il medesimo articolo 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, è concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalità sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016;
Ritenuto che quest’ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialità rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l’immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuità delle attività economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del Commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al Commissario straordinario, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, di regolare anche l’entità delle spese ammissibili a rimborso, purché riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo articolo 3, d.l. n. 205/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover non solo disciplinare l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di delocalizzazione in questione, ma anche di dover stabilire i limiti massimi percentuali delle spese di cui sarà consentito il rimborso, differenziati per tipologia di interventi;
Ritenuto, pertanto, di dover introdurre anche disposizioni volte a consentire la delocalizzazione delle attività economiche su aree appositamente attrezzate dalle Regioni, ovvero in strutture dalle stesse all’uopo realizzate, salva la facoltà degli interessati di chiedere il rimborso delle spese sostenute;
Vista la nota del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2016, con la quale, in prima attuazione dell’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, è stato predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione “Amministrazione trasparente”, che potrà essere utilizzato anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto che, quanto agli interventi direttamente realizzati dagli operatori interessati, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee, le stesse non sono soggette al rilascio del titolo abilitativo ed all’autorizzazione paesaggistica come già disposto, quanto ad analoghi interventi di delocalizzazione, dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016 e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016;
Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell’articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l’immediata ripresa dell’attività produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 205 del 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale.
2. La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES:
a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
b) all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;
c) all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 ;
d) all’interno di un’area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario.
3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l’immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto.
Articolo 2
Modalità degli interventi di delocalizzazione
1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%.
2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell’attività economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d’acqua, la delocalizzazione può essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilità del richiedente purché sita a una distanza non superiore a ml 100 dall’edificio o insediamento distrutto o danneggiato.
3. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata come stabilito dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016.
4. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 è attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un’area pubblica attrezzata, all’interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea.
5. In casi eccezionali, qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell’ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l’intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell’attività, la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest’ultimo.
Articolo 3
Soggetti legittimati
1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2 possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti.
2. La delocalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), può altresì essere effettuata dai comuni di cui all’articolo 1 in relazione a edifici in loro proprietà o disponibilità, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall’amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario.
4. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
5. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
6. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
Articolo 4
Acquisto di macchinari e attrezzature
1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all’acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, necessarie per assicurare il mantenimento della capacità produttiva.
2. I soggetti di cui all’articolo 3 possono provvedere anche alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento) o all’adeguamento di quelli esistenti per renderli funzionali all’attività da delocalizzare secondo le modalità e le procedure stabilite al successivo articolo 5. Limitatamente alle delocalizzazioni effettuate ai sensi del comma 5 dell’art. 3, gli interventi di cui al presente comma sono eseguiti ad eventuale integrazione, ove necessario, degli allestimenti realizzati dalle Regioni e previa specifica autorizzazione.
3. Sono riconosciute e ammesse a rimborso anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall’edifico distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l’attività.
4. I soggetti legittimati possono in ogni caso provvedere al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all’attività produttiva.
Articolo 5
Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati
1. Su richiesta del soggetto legittimato i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice Commissari, in ragione della necessità di assicurare l’immediata ripresa o la continuità dell’attività produttiva, possono autorizzare la delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, nonché la locazione di immobili da parte dei comuni ai sensi del comma 2 dell’articolo 3. I Presidenti possono altresì autorizzare l’acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalità dell’impresa e tutti gli altri interventi di cui all’articolo 4.
2. La richiesta di delocalizzazione è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino all’istituzione dei predetti Uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari. L’Ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016
3. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata come stabilito al successivo comma 5, lettera a).
4. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:
a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
b) l’illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall’edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;
c) la descrizione delle attività svolte dall’impresa o dal comune che chiede la delocalizzazione;
d) la descrizione dell’edificio ove l’impresa o il comune intende delocalizzare la propria attività ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 per la realizzazione di una struttura temporanea realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere la disponibilità;
e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l’edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti;
5. Nella perizia asseverata di cui al comma 4 devono altresì essere specificamente indicati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della presente ordinanza:
a) gli estremi dell’ordinanza di inagibilità che ha interessato l’edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;
b) il canone di locazione dell’edificio e il costo degli interventi eventualmente necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell’attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, il computo metrico estimativo delle opere che si intendono eseguire predisposto utilizzando il prezziario unico interregionale approvato dal Commissario straordinario;
c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;
d) il costo di ripristino delle scorte;
e) l’importo delle spese tecniche sostenute;
f) l’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell’indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;
g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute.
6. Nella domanda di autorizzazione devono inoltre essere indicati:
a) i fornitori presso cui si procederà al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;
b) l’impresa che procederà agli interventi di realizzazione della struttura temporanea di cui al comma 4, lettera d), o di ripristino nell’ipotesi di cui al comma 4, lettera e);
c) il progettista e il direttore dei lavori incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 4, lettera d).
7. I fornitori e le imprese di cui al comma 6 sono individuati inderogabilmente fra soggetti che:
a) abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
b) non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
c) siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. La domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all’indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell’interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo ove il fornitore o l’impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione.
9. I professionisti di cui al comma 6, lettera c), devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
10. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 sono obbligatoriamente allegati:
a) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 7;
b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell’elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice;
c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico e recante l’indicazione dell’importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione.
11. Il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, verificata l’entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la congruità delle spese previste o sostenute, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorizzazione alla delocalizzazione ed agli altri interventi di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, determinando l’entità delle spese ammesse a rimborso con le modalità stabilite all’articolo 8. Il Vice Commissario provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
12. L’autorizzazione di cui al comma 11 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’intervento di delocalizzazione ovvero all’autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all’autorizzabilità dell’intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all’esecuzione della delocalizzazione.
13. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l’autorizzazione regionale, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l’acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell’attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, l’interessato può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.
14. Le strutture temporanee installate a norma del presente articolo sono rimosse a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione, il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell’operatore inadempiente.
15. La delocalizzazione a norma del presente articolo può essere chiesta anche dai titolari di attività economiche site all’interno di edifici ubicati in aree classificate come “zone rosse” dall’autorità di protezione civile e interdette all’accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES. In tali ipotesi, qualora a seguito della riapertura dell’area e della successiva verifica dei danni subiti dall’immobile non risultino sussistenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, l’autorizzazione alla delocalizzazione è immediatamente revocata, fermo restando il diritto dell’interessato al rimborso delle spese sostenute fino alla data della revoca. Nell’ipotesi di cui al presente comma, qualora la verifica eseguita dopo la riapertura dell’area determini una classificazione AeDES con esito B, la delocalizzazione è autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire la continuità dell’attività economica nelle more degli interventi di immediata riparazione dell’immobile danneggiato.
Articolo 6
Delocalizzazione su aree pubbliche
1. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 è attuata attraverso la diretta realizzazione di una struttura unitaria da parte della Regione all’interno della quale sono collocate le attività economiche danneggiate. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 è attuata con l’acquisizione di un’area pubblica individuata ed attrezzata dalla Regione, all’interno della quale i soggetti legittimati di cui all’articolo 3 possono realizzare una struttura temporanea ove delocalizzare la propria attività.
2. Per attuare gli interventi di delocalizzazione temporanea di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, procedono immediatamente a consultazione dei comuni e degli altri soggetti legittimati, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, al fine di ottenere un quadro completo delle attività economiche interessate e delle relative necessità e pianificare l’effettivo fabbisogno di spazi per l’allestimento di aree e la realizzazione di strutture temporanee.
3. Completata la ricognizione di cui al comma 2, e comunque entro i trenta giorni successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti legittimati presentano le domande di autorizzazione alla delocalizzazione ai sensi del precedente articolo 5. Sulla base delle domande pervenute, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, provvedono al dimensionamento delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 2 e delle aree da urbanizzare di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste sottopongono al Commissario straordinario un piano operativo per consentire tali delocalizzazioni. In tale piano, sulla base del numero e dell’entità delle richieste di delocalizzazione ricevute, sono definiti i criteri di suddivisione fra gli interessati degli spazi interni alle strutture da realizzare ai sensi del comma 3 ovvero delle aree da attrezzare ai sensi del comma 4 dell’articolo 2. In ogni caso, la superficie di ciascuna attività delocalizzata non può eccedere l’80% della superficie dell’immobile ove la medesima attività era originariamente ubicata.
4. Entro quindici giorni dalla trasmissione dei piani operativi di cui al comma 3 il Commissario straordinario, sentita la Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, autorizza gli interventi proposti dalle Regioni.
Articolo 7
Attuazione degli interventi di delocalizzazione in strutture pubbliche
1. Per le attività economiche e produttive che intendono delocalizzarsi in una delle strutture realizzate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c), le Regioni o i loro Presidenti, con propri provvedimenti, stabiliscono le necessarie procedure e modalità di accesso.
Articolo 8
Determinazione del rimborso
1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, tenendo conto delle valutazioni di mercato.
2. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell’intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.
3. In tutti i casi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, inoltre:
a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell’impresa, il rimborso è pari all’80% del costo indicato nella perizia asseverata;
b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.
4. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell’80% dei costi documentati.
5. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite.
6. Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.
Articolo 9
Erogazione del rimborso
1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente articolo 8 è presentata dai soggetti legittimati ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016, nel termine di trenta giorni decorrenti nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 2 dalla stipula del contratto di locazione, e nelle altre ipotesi dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l’elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.
2. Il rimborso è erogato, previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all’autorizzazione regionale di cui agli articoli 5 e 6, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell’articolo 5, comma 4, lettera g). Entro quindici giorni dalla data dell’accredito, l’operatore interessato produce al Vice Commissario le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il Vice Commissario dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.
3. Il rimborso è comprensivo dell’IVA corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell’operatore interessato.
4. Il Presidente della Regione – Vice Commissario, tramite l’Ufficio speciale, verifica che la delocalizzazione avvenga secondo le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle indicate dall’autorizzazione regionale.
Articolo 10
Rimborso spese per interventi di delocalizzazione già eseguiti
1. Qualora i soggetti legittimati di cui all’articolo 3 abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016. La domanda è presentata all’ufficio di cui al precedente articolo 5, comma 2, allegando la documentazione attestante gli interventi e gli acquisti o noleggi eseguiti, ivi compresa perizia asseverata comprovante la gravità e la riconducibilità agli eventi sismici dei danni riportati dagli edifici, dalle attrezzature e dai macchinari preesistenti, nonché fatture, anche non quietanzate, attestanti le spese sostenute.
2. Il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, esperite le opportune verifiche, concede il rimborso nella misura di cui all’articolo 8 della presente ordinanza. Il rimborso è erogato con le modalità e nei termini di cui all’articolo 9.
Articolo 11
Finanziamento
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione.
Articolo 12
Modifiche all’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016
1. Nell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, all’articolo 5, comma 3, la lettera b) è soppressa.
Articolo 13
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all’articolo 2, in modo da assicurare la continuità delle attività produttive interessate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Vasco Errani